Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 32740
CASS
Sentenza 9 luglio 2014

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive).

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta patrimoniale
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022

    Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 32740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32740
Data del deposito : 9 luglio 2014

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