Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta patrimonialeGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022
Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 32740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32740 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/07/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 2305
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 38874/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
Di AT DO, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 23/11/2012 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Mascolo Angelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bari confermava la condanna di Di AT DO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria societaria commessi nella gestione della Impresa Dicorato s.p.a., della Engineering s.p.a. e della Società Finanziaria s.p.a., tutte dichiarate fallite nel 1996. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce il difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza in ordine ai fatti di bancarotta da falso in bilancio a causa al mancato aggiornamento delle relative imputazioni a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 61 del 2002 alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1). Con il secondo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati ai sensi della L. Fall., art. 217, nn. 2 e 4 e art. 224, mentre con il terzo viene censurata la motivazione della sentenza impugnata in merito alla svalutazione, ai fini della configurabilità dei reati per cui è intervenuta condanna, del rilevante finanziamento della capogruppo effettuato con risorse proprie dall'imputato.
2.2 Il quarto motivo si articola in diciotto sottopunti (individuati dalle lettere da a) a t)). Con i primi quindici vengono denunciati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità del Di AT per alcune condotte elencate rispettivamente nei capi A), B) e C). Con il sedicesimo viene dedotto il difetto di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza sulle contestate aggravanti, mentre con il diciassettesimo analogo vizio viene prospettato in merito alla mancata riduzione dell'entità della pena. L'ultima doglianza avanzata dal ricorrente riguarda invece la mancata applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito verranno esposti.
1.1 In particolare risulta fondato il primo motivo.
1.2 La sentenza di primo grado aveva condannato il Di AT per i fatti di bancarotta impropria da reato societario rispettivamente contestati ai capi A2) e C2), riqualificando però gli stessi ai sensi della formulazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002 (ed escludendo la configurabilità dei concorrenti reati di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestati all'imputato nei suddetti capi), nonché ritenendo che le menzionate imputazioni contenessero in sè anche la contestazione degli elementi, tanto dal punto di vista oggettivo che soggettivo, caratterizzanti la nuova fattispecie introdotta dalla citata novella.
1.3 Con il gravame di merito l'imputato aveva confutato tali conclusioni, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la menzionata riqualificazione in difetto di specifica contestazione dei suddetti elementi, non considerati dalla normativa vigente all'epoca dell'esercizio dell'azione penale e non descritti nelle imputazioni menzionate.
1.4 Sul punto la sentenza impugnata, nel respingere l'eccezione della difesa, ha per un verso richiamato giurisprudenza di questa Corte sull'interpretazione del fenomeno successorio che ha riguardato la norma incriminatrice menzionata in precedenza e per l'altro, con motivazione eccentrica, rilevato come le condotte contestate integrerebbero altrettante operazioni dolose la cui esecuzione avrebbe determinato il fallimento delle società.
1.5 Prendendo le mosse da quest'ultimo rilievo, deve per l'appunto evidenziarsene l'eccentricità in quanto dal dispositivo della sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte territoriale non abbia inteso effettivamente riqualificare i fatti menzionati ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2), (tanto che sul punto ha invece provveduto a confermare la decisione di primo grado) e dunque non è dato comprendere quale fosse, nelle intenzioni dei giudici dell'appello, la correlazione dell'illustrato argomento con le obiezioni svolte con il gravame di merito. In tal senso la motivazione resa si rivela dunque, a tacer d'altro, manifestamente illogica.
1.6 Per quanto concerne l'altra argomentazione spesa dalla sentenza deve innanzi tutto ricordarsi che questa Corte a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito come la nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario" ad opera del D.Lgs. n. 61 del 2002 non abbia comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma abbia determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose (Sez. Un., n. 25887 del 26 marzo 2003, Giordano ed altri, Rv. 224605). È stato peraltro chiarito che gli elementi specializzanti introdotti nelle fattispecie menzionate dalla riforma del 2002, qualora non riscontrati in quelle contestate (originariamente o a seguito della modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero) e specificamente accertati, impongono l'assoluzione dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 44007 del 28 settembre 2005, Vintaloro ed altro, Rv. 232804).
1.7 La sentenza impugnata ha omesso di motivare su entrambi i profili indicati e di rispondere alla doglianza avanzata in proposito con i motivi d'appello, non verificando in particolare ne' l'esauriente contestazione degli elementi caratterizzanti la "nuova" fattispecie incriminatrice (cioè quelli che definiscono i "fatti" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. come rimodulati nel 2002, nonché il nesso causale tra la condotta imputata e il dissesto della società), ne' la sussistenza della prova dei medesimi. La stessa deve dunque essere annullata limitatamente all'illustrato profilo con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. In tal senso il giudice di rinvio, qualora rilevi il difetto di contestazione o di accertamento di cui si è detto provvedere alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta inoltre l'assorbimento delle doglianze avanzate dal ricorrente ai punti f), g), h), o) e p) del quarto.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato e generico - riducendosi all'apodittica affermazione della riconducibilità dei fatti contestati allo schema della L. Fall., art. 217. - atteso che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, specificamente argomentato in ordine alla configurabilità delle diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale facendo riferimento alle accertate e rilevanti omissioni o manipolazioni contabili registrate dagli organi fallimentari e dalla perizia contabile nei libri delle fallite. Infondato è poi il terzo motivo, atteso che il tentativo dell'imputato di contenere i pesanti passivi delle tre società mediante l'immissione di risorse personali non è certo comportamento - al di là dei ristretti limiti dell'ipotesi della bancarotta riparata, peraltro nemmeno evocata dal ricorrente - in grado di "compensare" eventuali condotte distrattive o dissipative da lui poste in essere, ne' anche solo di escludere l'imputabilità soggettiva delle medesime al Di AT, atteso che i fatti di bancarotta patrimoniale e documentale contestatigli non presuppongono ne' la rappresentazione, ne' tantomeno la volontaria causazione del dissesto e risulta dunque irrilevante che a monte l'imputato sia stato mosso dall'intenzione - peraltro incompatibile con le accertate distrazioni - di "salvare" il gruppo a lui riconducibile.
3. Passando all'esame delle altre censure svolte nel quarto motivo, altrettanto generiche si rivelano quelle di cui ai punti: a) atteso che il ricorrente contesta sul punto la sentenza facendo riferimento all'omessa valutazione di documenti che non vengono compiutamente identificati;
c), atteso che la doglianza non è minimamente correlata alla motivazione della sentenza, la quale da atto del mancato rinvenimento dei beni oggetto di contestazione;
motivazione che è stata altresì travisata dal ricorrente, posto che l'eventuale smarrimento dei suddetti beni a causa della "confusione" creatasi all'atto dell'inventario non è argomento speso dalla Corte territoriale, bensì la fragile difesa opposta dall'imputato sul punto nel corso del dibattimento;
m), atteso che i giudici dell'appello hanno reso ampia motivazione in merito al ruolo egemone svolto dall'imputato nella gestione della Società Finanziaria, anche oltre i poteri derivatigli dalle cariche sociali comunque ricoperte in seno alla medesima;
motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a negare in maniera apodittica che dalle risultanze processuali possa ricavarsi l'attribuita qualifica di amministratore di fatto della fallita;
n), atteso che la sentenza ha ampiamente motivato sull'influenza del parere dell'avv. Operamolla ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo della condotta incriminata in ragione della consapevolezza da parte dell'imputato delle difficoltà finanziarie in cui versava I.T.C. e del fatto che gli investimenti proseguirono anche dopo che il menzionato professionista aveva lasciato Società Finanziaria, argomentazioni con cui per l'ennesima volta il ricorrente ha omesso di confrontarsi;
q) atteso che anche con riferimento alle distrazioni di cui al capo C3) il ricorso non risulta correlato al discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale, limitandosi ad asserire - senza peraltro precisare da dove risulterebbe la circostanza - che i beni oggetto di distrazione sarebbero stati "regolarmente rinvenuti"; in proposito va peraltro ricordato che l'eventuale recupero da parte degli organi della procedura di quanto distratto dopo l'apertura del fallimento non è circostanza in grado di elidere il reato di bancarotta patrimoniale già perfezionatosi in tutti i suoi elementi costitutivi.
4. Manifestamente infondate devono invece ritenersi le doglianze svolte nei seguenti punti del quarto motivo: b) ed e), atteso che in tema di bancarotta fraudolenta, poiché le imprese devono perseguire i loro interessi esclusivamente con le modalità consentite dall'ordinamento, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono "distrazione"; ciò in quanto esse, da un lato, non sono certamente riconducibili all'oggetto sociale, dall'altro, provocano, indubbiamente, un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori;
a costoro, infatti, non solo viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, ma anche quella di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din B., Rv. 214862); non di meno deve osservarsi che i giudici di merito hanno rilevato come sia stato accertato che il Di AT non fu vittima di concussione, bensì autore di fatti di corruzione, circostanza che ancor di più rivela l'estraneità all'oggetto sociale delle condotte contestatigli;
d), atteso che l'impiego di importanti risorse nell'acquisto di beni immobili per scopi estranei agli scopi sociali, beni in parte affidati in comodato a terzi, è condotta correttamente inquadrata dai giudici del merito nello schema della bancarotta dissipativa;
in tal senso va ricordato infatti che l'imprenditore - ed a maggior ragione l'amministratore di una società di capitali - è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima, donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della medesima garanzia;
pertanto la perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione); per mera completezza va infine rilevato che se, come ipotizzato dal ricorrente, i beni immobili di cui sopra non fossero stati intestati alle fallite, ma direttamente all'imputato che li utilizzava o consentiva che altri estranei alle società li utilizzassero, effettivamente non sarebbe stato possibile contestargli la dissipazione delle risorse sociali, ma molto più semplicemente la loro distrazione;
i) atteso che il finanziamento immotivato di altra società del gruppo senza che dall'operazione la finanziatrice ricavi vantaggi compensativi - nemmeno prospettati nel ricorso - è per consolidata giurisprudenza condotta che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dimenticando il ricorrente come l'autonomia patrimoniale delle diverse società del gruppo comporti che le stesse altrettanto autonomamente debbano garantire ognuna i propri creditori, mentre la circostanza che le stesse fossero guidate dallo stesso amministratore persona fisica costituisce semmai sintomo ulteriore dell'illiceità della condotta;
l) atteso che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale assumono rilevanza le condotte fraudolente che abbiano ad oggetto scritture contabili anche diverse da quelle la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., alle quali fa esclusivo riferimento l'art. 217, comma
2, ma non anche la L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2 (Sez. 5, n. 22593 del 20 aprile 2012, Pupillo, Rv. 252973).
5. Infondata è poi la censura svolta al punto r) del quarto motivo, atteso che i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato sul diniego opposto ad un più favorevole bilanciamento delle pur concesse attenuanti generiche, facendo in tal senso riferimento alla gravità delle conseguenze economiche dei reati contestati e all'elevato numero di illeciti commessi dall'imputato, dovendosi ricordare in proposito come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi perfino quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata anche solo a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). Ed in tal modo la Corte territoriale ha altresì implicitamente, ma in maniera esauriente e logica, risposto alle doglianze di cui al punto s) in ordine alla mancata revisione dell'entità della pena, sulle quali il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione.
6. Quanto infine alla mancata concessione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006 lamentata al punto t) del quarto motivo, la doglianza è
inammissibile dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte - che il ricorrente contesta con argomenti privi di pregio in quanto non tengono conto di quanto disposto dall'art. 656 c.p.p. in riferimento all'età dell'imputato nel caso concreto - per cui la mancata applicazione dell'indulto può costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo (Sez. 4, n. 1869/ 14 del 21 febbraio 2013, Leo, Rv. 258174).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente ai fatti qualificati come bancarotta impropria da reato societario di cui ai capi A2) e C2). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014