Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non è circostanza ostativa all'accoglimento di una domanda di estradizione processuale il fatto che la persona estradanda abbia già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena edittale prevista per il reato per il quale è richiesta la consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 11322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11322 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 462
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40038/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE EN, n. a Wismar (Germania) il 23 giugno 1976;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 7 agosto 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione del cittadino tedesco EN TE verso la Repubblica Federale Tedesca, poiché colpito da mandato di cattura in data 8 ottobre 2004 dalla Pretura di Gorlitz per i reati di rapina e di lesioni in danno di NE Kariheinz.
La sentenza è stata pronunciata dopo che, in un primo tempo, era stato emesso dallo Stato richiedente mandato di cattura Europeo, poi revocato in quanto la Corte costituzionale di quel Paese aveva annullato la legge di ratifica delle disposizioni sul mandato d'arresto Europeo. La Repubblica Federale di Germania chiedeva quindi successivamente l'estradizione per sottoporre a processo il TE nel suo Paese sulla base della Convenzione Europea di estradizione, provvedimento che veniva concesso sussistendone tutte le condizioni. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il TE che deduce di avere già sofferto una misura cautelare di oltre sei mesi e che, considerate le pene edittali previste per i reati commessi, ben potrebbe ritenersi estinta ogni misura (in effetti - n.d.e. - risulta che l'estradando è stato sottoposto alla custodia cautelare dal 27 luglio 2005 al 30 settembre 2005 per il Mae;
è stato poi nuovamente arrestato il 14 maggio 2006 su richiesta del Ministro della giustizia;
infine è stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare). D'altra parte, afferma il ricorrente, la estradizione di un soggetto meritevole della sospensione condizionale della pena parrebbe irrispettosa dei principi dell'ordinamento penale italiano.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. La richiesta di diniego di consegna per avere l'estradando scontato un periodo di custodia cautelare in Italia è manifestamente infondata. Nel caso si verte in materia di estradizione non per la esecuzione di una pena ma per la sottoposizione a giudizio del TE in Germania per i reati ivi commessi. Non è possibile quindi un calcolo per lo scomputo di un periodo di carcerazione preventiva da una pena non ancora inflitta (e che a rigore non si sa neppure se sarà inflitta, non potendo escludersi l'ipotesi della assoluzione). È certo che nel caso in cui il TE verrà sottoposto a giudizio e condannato nella Repubblica Federale Tedesca, le autorità di quel Paese dovranno detrarre dalla pena che eventualmente sarà inflitta il periodo di custodia cautelare scontato in Italia per fini estradizionali. È manifestamente infondata anche la seconda deduzione del TE in quanto non può negarsi l'estradizione per un reato per il quale potrebbe concedersi in Italia la sospensione condizionale della pena, dato che nessuna norma prevede il divieto di estradizione per la prospettata evenienza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008