Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma secondo cod. pen.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull'attività degli organi comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L . dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2009, n. 21163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21163 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/04/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 686
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 33910/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OV, n. a Macerata il giorno 8 novembre 1947;
nei confronti della sentenza in data 22 novembre 2005 della Corte d'appello di Brescia;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. OV D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avvocato TRUSSARDI Roberto per la parte civile PA LI, e avvocato BUZZANCA Pierluigi per l'imputato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia, a seguito di impugnazione della parte civile LI PA, ha riformato in toto quella di primo grado del giorno 22 settembre 2004 del Tribunale di Bergamo, emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannando OV LL per due episodi del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 2, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in complessivi Euro 4.000,00 (fatti del 12 aprile e 12 marzo 2002).
Al LL era stato contestato detto reato perché, quale Segretario comunale del Comune di Urgnano, richiesto legittimamente dal consigliere comunale LI PA in data 12 marzo 2002 e 12 aprile 2003 di ottenere atti del Comune, ometteva di fornirli e di rispondere nel termine di legge.
Con la sentenza impugnata i giudici del gravame hanno osservato, anzitutto, sul dedotto impedimento del difensore dell'imputato, che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 420 ter del giudizio ordinario a quello in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello. Ha poi rilevato che la disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42 (T.U.E.L.), che contiene l'elencazione della materie nelle quali è esercitabile da parte del consiglio comunale il sindacato politico amministrativo sulla attività del Comune, non limita, esaurendolo, il potere di tale sindacato. Quel limite potrà valere per l'attività deliberativa, ma l'attività di controllo del consigliere comunale si estende a ogni materia di competenza della amministrazione. Tale interpretazione è confermata proprio dal testo dell'art. 22 dello Statuto del Comune di Urgnano e dall'art. 48 del Regolamento del consiglio comunale, il primo dei quali stabilisce che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le informazioni in possesso degli uffici comunali e tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del loro mandato, ribadendo il potere di interpellanza, di mozione e di altre istanze di controllo. Una corretta ermeneusi del citato art. 48, comma 4, induce a far ritenere che il diritto dei consiglieri all'informazione riguarda oltre che le materie di competenza del consiglio comunale anche quelle ricomprese nell'espletamento del mandato di cui al comma 1, laddove i commi 2 e 3 fanno riferimento ad atti e non a materie. Tutto ciò consentiva di escludere la mancanza di dolo dell'imputato, non solo per la sua qualità. Esclusione peraltro già evidente dalla risposta irridente che LL, rivendicando un appartenenza politica, aveva dato al PA.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 1) Inosservanza dell'art. 420 ter in quanto la Corte d'appello all'udienza (camerale) del 22 novembre 2005 aveva rigettato la richiesta di differimento del procedimento per legittimo impedimento del difensore, le cui ragioni erano state adeguatamente comprovate con certificato medico attestante l'avvenuto ricovero in data 10 novembre 2005 per un intervento chirurgico con prognosi di 25 giorni;
richiesta tempestivamente inviata a mezzo telefax in data 15 novembre 2005. L'indicazione del tipo di intervento era stata omessa per ragioni di privacy (l'intervento aveva poi comportato una degenza fino al 1 dicembre 2005 e una convalescenza di 60 giorni). Osserva il ricorrente che il difensore non aveva alcun obbligo di farsi sostituire da altro professionista e che orientamenti giurisprudenziali (cita Cass. 11 ottobre 2000 e Cass., 10 ottobre 2000) e dottrinali si sono espressi nel senso della estensione dell'art. 420 ter c.p.p. anche ai giudizi camerali. 2) Inosservanza degli artt. 576 e 538 c.p.p.. La Corte d'appello aveva liquidato il danno in Euro 4.000,00, peraltro senza alcuna prova e senza motivazione sul punto (cita Cass., 6 aprile 1995 e Cass., 14 giugno 2006), motivazione certamente necessaria anche in caso di danno non patrimoniale (cita Cass., 1 ottobre 1999 e Cass., 23 gennaio 1997). In proposito rileva ancora che nelle ipotesi, come quella di specie, in cui il giudice penale deve decidere ai soli effetti civili, egli deve limitarsi a rimuovere l'effetto extrapenale, ma il proscioglimento pronunciato in primo grado rimane irrevocabile, con la conseguenza che il giudice penale non può provvedere sul risarcimento del danno. La pronuncia del giudice penale potrebbe solo aprire la strada a un'azione davanti al giudice civile (cita Cass., 7 aprile 1997 e Cass., 30 ottobre 1997). 3) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 328 c.p., comma 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Nella specie, la documentazione richiesta dal consigliere comunale PA esulava dalle materie di competenza del consiglio comunale, trattandosi di materia edilizia (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.42 (T.U. Enti Locali)). L'art. 48, comma 4, del Regolamento del consiglio comunale e della Commissioni consiliari di Urgano prevede che il diritto di accesso a notizie e informazioni utili per l'espletamento del mandato riguarda solo le materie di competenza consiliare, mentre l'art. 21 prevede che il responsabile del procedimento debba negare l'informazione qualora la richiesta sia presentata per scopi diversi da quelli attinenti al mandato:
PA, peraltro, non aveva detto quali fossero le finalità per le quali intendeva esplicare il suo diritto di accesso. Ciò aveva specifici riflessi in ordine alla mancanza del dolo del reato contestato.
In data 13 marzo 2009 ha depositato memoria il difensore della parte civile ai sensi dell'art. 611 c.p.p.. Contesta il fondamento di tutti i motivi, osservando, sul primo, che le norme che disciplinano il rito ordinario e in particolare le norme sulla obbligatorietà della presenza del difensore non sono estensibili al rito camerale con cui proceda la Corte d'appello (Cita Cass., sez. u., 26 giugno 2006 n. 3146 e Corte cost. del 1998, n. 373). Peraltro, il certificato medico non attestava l'assoluta impossibilità a comparire e impediva ogni valutazione sulla ricorrenza dell'impedimento. Sul secondo motivo di ricorso, replica nel senso che è infondata la doglianza sulla pronuncia della condanna al risarcimento dei danni e sulla liquidazione del danno da parte della Corte d'appello, non potendosi negare il relativo potere del giudice del gravame che decide sulla responsabilità penale ai soli effetti civili (cita Cass., 9 luglio 2007 n. 36079 e Cass., 27 ottobre 2006 n. 38948). Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, osserva che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la norma del regolamento del Comune di Urgnano (art. 42, citato dal ricorrente) riproduce esattamente il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 43. Entrambi le norme tutelano i diritti dei consiglieri comunali di ottenere qualsiasi atto o qualsiasi informazione utile all'espletamento del loro mandato in generale (quindi anche il potere di interpellanza, mozione e di ogni altro atto di sindacato); onde neppure è necessario che il consigliere comunale specifichi le ragioni della sua richiesta. Si tratta di concetti più volte ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (cita Cons. Stato, sez. 5, 21 febbraio 1994, n. 119). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Non è fondato il primo motivo. Va preliminarmente osservato che dall'esame degli atti del procedimento - che la Corte ha potuto verificare vertendosi in ipotesi di deduzione di error in procedendo - emerge che con atto depositato il 22 novembre 2005 per l'udienza in pari data, il difensore di fiducia del LL aveva nominato suo sostituto il difensore avvocato Marco Clopani "conferendogli ogni potere e facoltà di legge". In detta udienza, in cui nessuno era comparso per la parte civile, l'avvocato Clopani, presente per l'imputato LL, ha assunto conclusioni di merito chiedendo il rigetto dell'appello della parte civile e la conferma della sentenza impugnata (v. verbale d'udienza). In considerazione di ciò, può quindi prescindersi anche dal rilevare come la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite abbia già affrontato il tema del legittimo impedimento del difensore nei procedimenti in camera di consiglio, affermando la non applicabilità dell'art. 420 ter c.p.p. (Cass., sez. un., sent. n. 7551 del giorno 8 aprile 1998 - dep. 27 giugno 1998, Rv. 210795, Cerroni;
Cass., sez. un., sent. n. 31461 del 27 giugno 2006 - dep. 27 settembre 2006, Rv. 234146, Passamani), e può anche prescindersi dal verificare se l'indirizzo giurisprudenziale richiamato debba considerarsi applicabile anche alla fattispecie concreta. Infatti, la presenza del sostituto del difensore in udienza ha permesso il pieno realizzarsi del diritto di difesa dell'imputato.
Neanche il secondo motivo è fondato. Una sola sentenza, tra quelle rilevabili dal CED, citata dall'imputato (Cass., sez. 1, sent. n. 4482 - dep. 15 maggio 1997, Giampaolo), argomenta sulla impossibilità di pronunciare condanna al risarcimento dei danni in caso di impugnazione della parte civile di una sentenza di proscioglimento, sulla scorta della norma dell'art. 538 c.p.p., comma 1, (dettata per il giudizio di primo grado), la quale dispone che il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno quando pronuncia sentenza di condanna. Peraltro, tale sentenza è rimasta pressoché isolata e tutta la giurisprudenza successiva non ha più dubitato nell'affermare che l'art. 576 c.p.p. (al pari dell'art. 578 c.p.p.) è norma derogatoria valevole per i giudizi di impugnazione, la quale permette al giudice dell'appello di pronunciare, indipendentemente dalla impugnazione del pubblico ministero, condanna per le restituzioni e il risarcimento del danno anche in caso di impugnazione della parte civile ai soli effetti civili, previo giudizio incidentale sulla responsabilità penale;
possibilità confermata dall'art. 622 c.p.p. il quale prevede che la Corte di cassazione possa disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche quando accolga il ricorso proposto ai soli effetti civili contro una sentenza di proscioglimento: norma, questa, che presuppone la possibilità di una pronuncia d'appello sulla sola domanda civile (Cass., Sez. 4, sent. n. 13326 - dep. 24 marzo 2003, Grecuccio;
Cass., sez. 5, sent. n. 12359 - dep. 28 marzo 2001, Maggio;
Cass., sez. 7, ord. n. 4216 - dep. 5 maggio 2002; Cass., sez. un., sent. n. 25083 - dep. 19 luglio 2006, Negri;
Cass., sez. 2, sent. n. 5072 - dep. 9 febbraio 2006, Pensa;
Cass., sez. 1, sent. n. 17321 - dep. 7 maggio 2007, Viviano).
Può dunque affermarsi che in materia di impugnazione della parte civile (art. 576 cod. proc. pen.), a quest'ultima spetta non solo il potere di contestare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione di proscioglimento e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili, ma anche il diritto di ottenere direttamente dal giudice penale una pronunzia di condanna al risarcimento dei danni.
Quanto poi al secondo profilo del motivo di ricorso, non v'è dubbio che il giudice di appello, ove la situazione processuale lo consenta, possa anche liquidare il danno. Ed è del tutto evidente che in tale caso deve anche enunciare i criteri cui si è attenuto nella liquidazione.
In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Cass., sez. 5, sent. n. 38948 - dep. 24/11/2006, Avenati;
Cass., sez. 5, sent. n. 9182 - dep. 2 marzo 2007, Romeo). In proposito, nella sentenza impugnata sussiste una motivazione sufficiente sui criteri di liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 c.c. e art. 538 c.p.p., comma 2), ravvisati nella gravità dell'illecito e nella presumibile sofferenza che il reato ha prodotto all'offeso.
Infine, neppure il terzo motivo merita accoglimento. Va premesso che i precedenti di questa Corte citati dalla difesa del ricorrente, i quali sarebbero favorevoli al LL, o sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio, oppure non sono condivisibili per non affrontare il problema nei sui corretti termini. Infatti, mentre la sentenza Cass., sez. 6, n. 18033 dep. 4 maggio 2001, Gremmo riguarda una fattispecie di richiesta di atti da parte di un consigliere comunale a organismo del tutto estraneo al comune, la pronuncia Cass., sez. 6, n. 21735 - dep. 29 maggio 2008, Vitellaro riguarda una richiesta di accesso di un privato fatta a uffici comunali. La sentenza Cass., sez. 6, n. 43492, - dep. il 13 novembre 2003, IO riguarda, sì, una richiesta di un consigliere comunale di copia di alcune delibere, ma rivolta al vicesindaco;
quest'ultima decisione, peraltro, come emerge dalla motivazione, non si confronta minimamente con la normativa speciale che riguarda i consiglieri comunali, omettendo di prenderla in considerazione. Ciò premesso, osserva la Corte che indubbiamente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), recante la rubrica "Attribuzioni dei consigli", dopo avere stabilito che il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, elenca gli atti che rientrano nelle competenze deliberative dei consigli comunali. Tra essi certamente non rientrano gli atti concernenti l'attività edilizia. Il successivo art. 43 ("Diritti dei consiglieri") riconosce ai consiglieri comunali il diritto di accesso e, nel ricalcare in modo pedissequo la L. 12 giugno 1990, n. 142, art. art. 31, che già riproduceva, con diversa formulazione, i contenuti della L. 27 dicembre 1985, n. 816, art. 24 (norme entrambe rimaste abrogate dalla entrata in vigore del T.U.E.L.) prevede, nel quadro del più ampio diritto di accesso di cui all'art. 10 del testo unico, assicurato a ogni cittadino, il cosiddetto diritto di accesso conoscitivo dei consiglieri comunali, i quali "...hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" anche se "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". E la dottrina individua i soggetti chiamati a collaborare con i consiglieri comunali nei funzionari del comune e, prima di ogni altro, nel Segretario comunale.
Sarebbe del tutto riduttivo ed errato ritenere, come ritiene il ricorrente, che il diritto di accesso del consigliere comunale, e quindi il suo diritto di ottenere qualsiasi notizia o informazione, sia limitato alle materie cui si riferiscono gli atti previsti dal citato art. 42, cioè alle materie sulle quali il consiglio ha un potere deliberativo. Quest'ultima norma va, infatti, letta parallelamente all'art. 43 dello stesso testo unico, secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni". E il sindaco o gli assessori da lui delegati devono rispondere, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri (art. 43, comma 3).
I cosiddetti diritti di sindacato ispettivo, di stimolo e di controllo, sull'attività degli organi comunali garantiti da quest'ultima norma, danno conto dell'ampio spettro di tale diritto dei consiglieri comunali, funzionale, dunque, non solo a ottenere qualsiasi notizia o informazione ai fini del consapevole esercizio dei poteri e diritti relativi alle materie previste dall'art. 42, ma anche alla informazione necessaria per l'esercizio dei poteri e diritti rientranti nel sindacato ispettivo degli organi comunali (Cons. Stato, sez. 5, 21 febbraio 1994, n. 119): poteri e diritti che configurano, dal lato passivo, un vero e proprio dovere di supporto dei consiglieri comunali nella esecuzione del proprio mandato, da parte dei funzionari degli uffici dell'ente. L'ampiezza del diritto è, d'altra parte confermata dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto che nessuna norma prevede che l'istanza di accesso - che si estendevi rilascio di copia dei documenti richiesti secondo le procedure d'accesso ex L. 7 agosto 1990, n. 241 - debba contenere le ragioni della singola richiesta, in quanto, in caso contrario si giungerebbe all'assurdo di permettere ai controllati di esercitare un controllo sulla attività dei controllanti (Cons. Stato, Sez. 5, 22 febbraio 2000, n. 940; Cons. Stato, sez. 5, 7 maggio 1996, n. 528):
esattamente ciò che intendeva fare l'imputato nel caso di specie. E non v'è dubbio che la norma penale di cui all'art. 328 c.p., comma 2, si estenda alla tutela del diritto di informazione e di accesso del consigliere comunale previsti dalle disposizioni di cui si è fatto cenno, al pari della tutela spettante a qualsiasi cittadino introdotta nel codice penale con la riforma dei diritti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (L. 26 aprile 1990, n.86, art. 16) pressoché coeva alla emanazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente le nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nè l'imputato può sostenere che, nel caso, norme regolamentari del Comune di Urgnano prevedono limitazioni del diritto di informazione del consigliere comunale alle materie di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, in quanto è noto a tutti che una norma sub primaria non può contenere previsioni difformi da quella primaria, che, nella specie, non poteva non trovare applicazione. Considerazione quest'ultima che ha indotto la Corte d'appello a ritenere la sussistenza del dolo da parte del segretario comunale, che proprio per la sua qualità, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa anche nel ricorso per cassazione, ha inteso sostenere la buona fede del ricorrente basandola sulle norme regolamentari del Comune di Urgnano, in piena antitesi con quanto si è sinora detto. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso del LL deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile LI PA, liquidate, come da nota spese, in Euro 2.761,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile LI PA, liquidate, come da nota spese, in Euro 2.761,00.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009