Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Commentario • 1
- 1. Canta a squarciagola, rifiuta di identificarsi e spintona i Carabinieri scambiati per delinquenti (Cass., 4462/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 38948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38948 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1835
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 000342/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AVENATI LUCA, N. IL 31/05/1970;
2) FOSSATI PP, N. IL 30/01/1950;
avverso SENTENZA della CORTE APPELLO del 10/10/2005 di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dott. D'ANGELO G., il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la impugnata sentenza per essere l'imputato persona non punibile per avere esercitato il diritto di critica;
udito il difensore Avv. P.L. Mancuso, in sost.ne dell'Avv. M. Carena.
OSSERVA
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il giornalista AT CA e il direttore del giornale "Torino Sera", Fossati GI, sono stati condannati alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni, perché riconosciuti colpevoli rispettivamente di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo (art. 57 c.p). in danno della scrl CREATTIVITÀ, con riferimento a un articolo pubblicato sul detto giornale nell'ottobre del 2000. La notizia diffamatoria è stata individuata nell'addebito mosso ai responsabili della predetta società circa la gestione del canile municipale di Torino. Ricorre per cassazione il difensore di entrambi gli imputati e deduce manifesta illogicità di motivazione, erronea applicazione della legge penale (art. 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13, lett. n), manifesta illogicità di motivazione in relazione all'esercizio del diritto di cronaca, omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Argomenta come segue:
1) la querela fu proposta da AR M. ES, presidente e legale rappresentante della società (in carica dal 28.6.1999); nulla però in merito ebbe a deliberare il C.d.A. e dunque la AR non era legittimata, atteso oltretutto che - nel silenzio dello statuto-poteri di natura personalissima, come quelli attinenti alla tutela della reputazione della società, non possono essere esercitati in assenza di un atto dell'organo deliberativo. La questione, posta ai giudici di merito, è stata erroneamente risolta;
2) i giudici del merito hanno riscontrato l'espressione lesiva nel titolo, nel sottotitolo e nell'occhiello dell'articolo; trattasi di parti che, come è noto, non sono ascrivibili al giornalista. La stessa Corte territoriale ammette che dalla lettura dell'articolo si evince che gli addebiti provenivano dai volontari che avevano lavorato nel canile. A parere della Corte di appello, tuttavia, l'AT ha "aderito" alle accuse formulate dai volontari, divenendone in tal modo "coautore". In realtà AT non ha inventato nulla, come dimostrato dalle dichiarazioni rese in udienza dai volontari e in particolare da CA CO, persona già appartenente alla cooperativa e poi fuoriuscita dalla stressa. Che il canile fosse al centro di polemiche è un dato di fatto e che le sue condizioni strutturali fossero inadeguate lo ammettono anche i giudici del merito;
non si vede però, a tal punto, per qual motivo la cooperativa accettasse di lavorare in tali condizioni;
3) il fatto che un gruppo di volontari avesse denunziato le condizioni in cui gli animali erano tenuti è notizia, di per sè, meritevole di essere diffusa per via giornalistica. La stessa Corte torinese riconosce sussistenti i requisiti della continenza e della rilevanza sociale. Quanto alla veridicità della notizia, essa, come è noto, va valutata con riferimento al momento in cui la notizia stessa viene diffusa (e non a quello, successivo, in cui si accerti che i fatti stavano diversamente). Ebbene le persone ascoltate dal giornalista avevano anche presentato denunzia alla Procura della repubblica. La Corte di appello si è limitata a dar credito ai funzionari ASL e ha inteso distinguere tra carenze strutturali e modalità della gestione, ma la notizia essenziale resta il malfunzionamento del canile e la conseguente sofferenza degli animali che esso ospitava;
4) la PC non ha fornito alcuna prova del lamentato danno e, sul punto, il giudice di secondo grado non svolge alcuna considerazione. La prima censura è infondata.
Invero l'art. 337 c.p.p., comma 3 non prevede la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentate della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione. In siffatta evenienza, pertanto, non si verifica nullità in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 c.p.p. (199907845-RV 214735). Anche la seconda censura è infondata, atteso che, come chiarisce la sentenza, il contenuto lesivo dell'articolo non si concentra tutto nel titolo e nelle parti accessorie, ma è rintracciabile anche nel corpo stesso dell'articolo, attribuibile, fino a prova del contrario, a chi lo sottoscrive. Se poi è pur vero che l'articolo riporta, come si legge in sentenza, brani di dichiarazioni dei cc.dd. volontari, è anche vero, come ammette (o comunque non contesta) lo stesso ricorrente, che poi l'AT "interviene" con sue considerazioni adesive o con commenti orientati in senso nettamente negativo nei confronti dei responsabili della CREATTIVTTÀ; ed è allora evidente che non sono applicabili i criteri di valutazione che le SU di questa Corte hanno elaborato a proposito della pubblicazione di intervista (sent. n. 37140 del 2001, ric. Galero, RV 219651), dal momento che il giornalista certamente non si è dato pena di controllare il fondamento delle dichiarazioni fornite dagli intervistati. Nè può affermarsi che la notizia in sè consistesse nel fatto che determinate persone avessero espresso la loro opinione in relazione alla gestione del canile, atteso che, come premesso, detta notizia era inserita in una trama narrativa e argomentativa nella quale il giornalista esprimeva principalmente la sua opinione.
Anche la terza censura è infondata. Invero il fatto che la verità della notizia va valutata con riferimento al momento in cui essa viene appresa dal giornalista non sta certamente a significare che il cronista deve dare per vere, senza aver effettuato i relativi controlli, le dichiarazioni che altri gli rendono (a meno che, come premesso, tali dichiarazioni non assumano la forma dell'intervista e vengano a costituire esse stesse il nucleo della "notizia"). Il fatto dunque che tale CA e altre persone avevano presentato denunzia presso la AG poi non stava certamente a provare che con dette denunzie si fossero riferita fatti corrispondenti al vero. D'altronde, come più volte premesso, la notizia non consistette nel riferire che erano state presentate denunzie, ma nel diffondere per mezzo della stampa, come vere, notizie che tali non erano. Il fatto che il canile, come struttura, presentasse gravi carenze funzionali non autorizzava "Torino Sera" a sostenere che anche la gestione in concreto di chi con tali carenze doveva fare i conti fosse da giudicare negativamente. Non almeno senza ver effettuato i dovuti controlli.
Inammissibile è infine la quarta e ultima censura atteso che la valutazione equitativa dei danni dei danni non patrimoniali e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (199914660-RV 215189).
Nel caso in esame, il giudicante si è limitato ad affermare che un danno risarcibile sussisteva, rinviando a un separato giudizio la sua concreta liquidazione.
Conclusivamente i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 20O6.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006