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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20023/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MELLONE FABRIZIO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO SABINA, _1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CIRILLO SABINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Ponzio Cominio n.
[...]
56, sc D, int. 1, adibito a uso abitativo ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 956, p.lla 185, sub 125 e che in data 1.4.2021 l'immobile veniva occupato da _1
, tanto premesso, chiedeva che la fosse condannata al rilascio dell'immobile ed al
[...] _1 risarcimento della indennità di occupazione nella misura di euro 19.768,56 al 30.11.2023, oltre mensilità successive, interessi e spese.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la mancanza della prova della proprietà _1 dell'immobile in capo alla parte attrice, la omessa richiesta della domanda di accertamento della proprietà del bene, la mancanza del danno e di prova del danno e l'eccessività della somma a tale titolo richiesta. Concludeva per la inammissibilità ovvero il rigetto delle avverse domande ovvero in subordine per la rideterminazione del dovuto in misura minore, spese vinte da distrarre.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. rassegnate le conclusioni, la causa era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 2 ^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie dalla visura catastale depositata risulta che l'appartamento in esame è identificato catastalmente con foglio 956, particella 185, sub 125.
La parte attrice fonda il diritto di proprietà sul bene sull'atto di compravendita del 23.3.56 Rep. n.
477.652 per Notaio in virtù del quale vendeva all' il fabbricato Persona_1 Persona_2 CP_3 con ingresso da via Ponzio Cominio, ancora privo di numero civico e non ancora introdotto nel catasto urbano, per essere, all'atto della vendita, di costruzione recente ed era, comunque, compreso “nella maggior consistenza rappresentata dal vigente catasto terreni del Comune di Roma alla partita 15301 intestata al venditore, dalla particella 91 del foglio 956 della sezione A”.
Nell'atto di compravendita richiamato difetta qualsivoglia elemento da cui poter desumere che del fabbricato in esame, peraltro facente parte della particella 91, fosse compreso l'appartamento oggetto della domanda di rilascio, identificato con la particella 185, né detti elementi sono stati offerti dalla parte attrice in corso di causa a seguito delle specifiche contestazioni spiegate sul profilo in esame dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
A tanto si aggiunga che la visura storica per immobile costituisce atto non idoneo ad offrire la prova della proprietà e che, inoltre, difetta qualsivoglia elemento documentale da cui poter desumere la proprietà dell'appartamento in esame all'attualità in capo alla parte attrice ed il suo inserimento nell'elenco di quelli oggetto del mandato gestorio alla Controparte_2
La omessa prova della proprietà dell'immobile impone il rigetto delle domande spiegate.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato dalla parte attrice, ai minimi, considerato il rito semplificato esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da e per esso da nei confronti di Pt_1 Controparte_2 _1
;
[...]
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato SABINA
CIRILLO.
Roma , 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20023/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MELLONE FABRIZIO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO SABINA, _1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CIRILLO SABINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Ponzio Cominio n.
[...]
56, sc D, int. 1, adibito a uso abitativo ed identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 956, p.lla 185, sub 125 e che in data 1.4.2021 l'immobile veniva occupato da _1
, tanto premesso, chiedeva che la fosse condannata al rilascio dell'immobile ed al
[...] _1 risarcimento della indennità di occupazione nella misura di euro 19.768,56 al 30.11.2023, oltre mensilità successive, interessi e spese.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la mancanza della prova della proprietà _1 dell'immobile in capo alla parte attrice, la omessa richiesta della domanda di accertamento della proprietà del bene, la mancanza del danno e di prova del danno e l'eccessività della somma a tale titolo richiesta. Concludeva per la inammissibilità ovvero il rigetto delle avverse domande ovvero in subordine per la rideterminazione del dovuto in misura minore, spese vinte da distrarre.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. rassegnate le conclusioni, la causa era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 2 ^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie dalla visura catastale depositata risulta che l'appartamento in esame è identificato catastalmente con foglio 956, particella 185, sub 125.
La parte attrice fonda il diritto di proprietà sul bene sull'atto di compravendita del 23.3.56 Rep. n.
477.652 per Notaio in virtù del quale vendeva all' il fabbricato Persona_1 Persona_2 CP_3 con ingresso da via Ponzio Cominio, ancora privo di numero civico e non ancora introdotto nel catasto urbano, per essere, all'atto della vendita, di costruzione recente ed era, comunque, compreso “nella maggior consistenza rappresentata dal vigente catasto terreni del Comune di Roma alla partita 15301 intestata al venditore, dalla particella 91 del foglio 956 della sezione A”.
Nell'atto di compravendita richiamato difetta qualsivoglia elemento da cui poter desumere che del fabbricato in esame, peraltro facente parte della particella 91, fosse compreso l'appartamento oggetto della domanda di rilascio, identificato con la particella 185, né detti elementi sono stati offerti dalla parte attrice in corso di causa a seguito delle specifiche contestazioni spiegate sul profilo in esame dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
A tanto si aggiunga che la visura storica per immobile costituisce atto non idoneo ad offrire la prova della proprietà e che, inoltre, difetta qualsivoglia elemento documentale da cui poter desumere la proprietà dell'appartamento in esame all'attualità in capo alla parte attrice ed il suo inserimento nell'elenco di quelli oggetto del mandato gestorio alla Controparte_2
La omessa prova della proprietà dell'immobile impone il rigetto delle domande spiegate.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato dalla parte attrice, ai minimi, considerato il rito semplificato esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da e per esso da nei confronti di Pt_1 Controparte_2 _1
;
[...]
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato SABINA
CIRILLO.
Roma , 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2