CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19131 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ON SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Chieti riformava parzialmente il decreto del G.i.p. del Tribunale di Chieti del 7 ottobre 2022, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. della somma di denaro pari a 24.000 euro, depositata sui conti correnti dell'indagato, in relazione al delitto di truffa aggravata, riducendo l'importo della somma da vincolare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 322 ter cod. pen., in relazione all'assoluta carenza di motivazione circa il periculum in mora;
il Penale Sent. Sez. 2 Num. 19131 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/03/2023 Tribunale del riesame aveva erroneamente affermato che, in ragione della natura obbligatoria della confisca cui era funzionale il disposto sequestro preventivo, non era richiesta alcuna motivazione circa il profilo della sussistenza del periculum in mora. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, del tutto apparente, relativamente alla sussistenza del fumus commissi delicti;
il Tribunale aveva valutato in modo errato la documentazione riguardante sia la partecipazione del ricorrente all'attività organizzativa del corso, per cui aveva percepito i compensi ritenuti profitto dell'attività fraudolenta, sia la natura dell'incarico affidato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo della sussistenza del fumus delicti, con riguardo al contenuto della convenzione tra l'ASL e i dipartimenti universitari che regolava l'attività del progetto formativo, la natura dell'incarico e le condizioni per l'erogazione dei compensi (che non erano condizionati allo svolgimento e alla partecipazione alle singole attività); nessuna attività fraudolenta era stata realizzata avendo l'ASL erogato le somme all'amministrazione universitaria, secondo le previsioni della convenzione stipulata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha indicato in modo specifico i dati fattuali ritenuti rilevanti per la verifica del fumus commissi delicti, individuandoli negli artifici posti in essere dal ricorrente per attestare l'effettiva partecipazione a tutte le riunioni organizzative funzionali allo svolgimento del corso di formazione e ricerca, circostanza smentita dalla documentazione che attestava la partecipazione ad una singola riunione;
ha poi rilevato l'esistenza di un'ulteriore condotta decettiva (consistita nell'asseverare di aver svolto e affrontato tutti gli impegni legati allo svolgimento dell'indicato corso) funzionale a destinare a proprio favore i fondi, versati invece dall'ente erogatore (ASL) a favore dell'Università degli Studi per le attività di ricerca (senza, peraltro, che il ricorrente avesse svolto alcuna attività di partecipazione effettiva alle attività di formazione e ricerca, fatta eccezione per 2 l'unica riunione già indicata). Rispetto a tale costrutto motivazionale, la censurata apparenza della motivazione è inesistente;
né possono trovare spazio in questa sede le alternative ricostruzioni in fatto che il ricorrente intende proporre. 1.2. Il terzo motivo, pur deducendo in astratto un profilo di violazione di legge, di fatto si risolve in una differente ricostruzione dei dati fattuali ed in una diversa valutazione rispetto a quelle operate con il provvedimento genetico;
ciò che per granitica giurisprudenza della Corte non può costituire motivo di impugnazione, in sede di legittimità, del provvedimento del Tribunale del riesame emesso in materia di cautele reali, poiché secondo il costante insegnamento della Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge;
in tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Per altro verso, con il ricorso non sono state allegate, né indicate come documenti che l'ufficio a quo aveva l'onere di trasmettere alla Corte di Cassazione (avendo riportato nel ricorso, quali atti da inviare alla Corte Suprema, unicamente il provvedimento impugnato, un atto di transazione tra l'indagato ed un suo collaboratore per l'attività inerente al corso di formazione e ricerca, la copia di una sentenza della Corte di Cassazione) le prove documentali che il ricorrente ritiene decisive per l'esatta ricostruzione della vicenda storica;
mentre « è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
spiegarne la natura decisiva alla luce 3 sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza » (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812 - 01). Infine, non è superfluo osservare che il motivo di ricorso ruota intorno all'interpretazione della convenzione stipulata tra la locale ASL e l'Università degli Studi, operazione logica che si assume essere stata condotta in modo errato dal Tribunale;
mentre è' stato di recente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto» (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916 - 01; per il medesimo principio riferito all'erronea interpretazione di un atto amministrativo, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni Scaglione, Rv. 283035 - 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 0). 1.3. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono, invece, fondate. Nel provvedimento impugnato, al pari del provvedimento genetico, si è affermato che - in ragione della natura della confisca adottabile sulle cose sequestrate all'esito del giudizio, da qualificare come confisca obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 332 ter e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. - non fosse necessaria alcuna motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora. Si tratta di affermazione che collide frontalmente con il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), secondo il quale ogni provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., sia essa facoltativa o obbligatoria (§§ 6.3. - 6.4. della motivazione), deve contenere la motivazione, pur se concisa, anche in relazione al profilo del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (escludendo da tale ambito le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, ipotesi in cui la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege). z 4 2. La rilevata violazione impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Chieti, sezione del riesame per le misure cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 22/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Chieti riformava parzialmente il decreto del G.i.p. del Tribunale di Chieti del 7 ottobre 2022, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. della somma di denaro pari a 24.000 euro, depositata sui conti correnti dell'indagato, in relazione al delitto di truffa aggravata, riducendo l'importo della somma da vincolare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 322 ter cod. pen., in relazione all'assoluta carenza di motivazione circa il periculum in mora;
il Penale Sent. Sez. 2 Num. 19131 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/03/2023 Tribunale del riesame aveva erroneamente affermato che, in ragione della natura obbligatoria della confisca cui era funzionale il disposto sequestro preventivo, non era richiesta alcuna motivazione circa il profilo della sussistenza del periculum in mora. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, del tutto apparente, relativamente alla sussistenza del fumus commissi delicti;
il Tribunale aveva valutato in modo errato la documentazione riguardante sia la partecipazione del ricorrente all'attività organizzativa del corso, per cui aveva percepito i compensi ritenuti profitto dell'attività fraudolenta, sia la natura dell'incarico affidato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo della sussistenza del fumus delicti, con riguardo al contenuto della convenzione tra l'ASL e i dipartimenti universitari che regolava l'attività del progetto formativo, la natura dell'incarico e le condizioni per l'erogazione dei compensi (che non erano condizionati allo svolgimento e alla partecipazione alle singole attività); nessuna attività fraudolenta era stata realizzata avendo l'ASL erogato le somme all'amministrazione universitaria, secondo le previsioni della convenzione stipulata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha indicato in modo specifico i dati fattuali ritenuti rilevanti per la verifica del fumus commissi delicti, individuandoli negli artifici posti in essere dal ricorrente per attestare l'effettiva partecipazione a tutte le riunioni organizzative funzionali allo svolgimento del corso di formazione e ricerca, circostanza smentita dalla documentazione che attestava la partecipazione ad una singola riunione;
ha poi rilevato l'esistenza di un'ulteriore condotta decettiva (consistita nell'asseverare di aver svolto e affrontato tutti gli impegni legati allo svolgimento dell'indicato corso) funzionale a destinare a proprio favore i fondi, versati invece dall'ente erogatore (ASL) a favore dell'Università degli Studi per le attività di ricerca (senza, peraltro, che il ricorrente avesse svolto alcuna attività di partecipazione effettiva alle attività di formazione e ricerca, fatta eccezione per 2 l'unica riunione già indicata). Rispetto a tale costrutto motivazionale, la censurata apparenza della motivazione è inesistente;
né possono trovare spazio in questa sede le alternative ricostruzioni in fatto che il ricorrente intende proporre. 1.2. Il terzo motivo, pur deducendo in astratto un profilo di violazione di legge, di fatto si risolve in una differente ricostruzione dei dati fattuali ed in una diversa valutazione rispetto a quelle operate con il provvedimento genetico;
ciò che per granitica giurisprudenza della Corte non può costituire motivo di impugnazione, in sede di legittimità, del provvedimento del Tribunale del riesame emesso in materia di cautele reali, poiché secondo il costante insegnamento della Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge;
in tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Per altro verso, con il ricorso non sono state allegate, né indicate come documenti che l'ufficio a quo aveva l'onere di trasmettere alla Corte di Cassazione (avendo riportato nel ricorso, quali atti da inviare alla Corte Suprema, unicamente il provvedimento impugnato, un atto di transazione tra l'indagato ed un suo collaboratore per l'attività inerente al corso di formazione e ricerca, la copia di una sentenza della Corte di Cassazione) le prove documentali che il ricorrente ritiene decisive per l'esatta ricostruzione della vicenda storica;
mentre « è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
spiegarne la natura decisiva alla luce 3 sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza » (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812 - 01). Infine, non è superfluo osservare che il motivo di ricorso ruota intorno all'interpretazione della convenzione stipulata tra la locale ASL e l'Università degli Studi, operazione logica che si assume essere stata condotta in modo errato dal Tribunale;
mentre è' stato di recente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto» (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916 - 01; per il medesimo principio riferito all'erronea interpretazione di un atto amministrativo, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni Scaglione, Rv. 283035 - 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 0). 1.3. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono, invece, fondate. Nel provvedimento impugnato, al pari del provvedimento genetico, si è affermato che - in ragione della natura della confisca adottabile sulle cose sequestrate all'esito del giudizio, da qualificare come confisca obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 332 ter e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. - non fosse necessaria alcuna motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora. Si tratta di affermazione che collide frontalmente con il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), secondo il quale ogni provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., sia essa facoltativa o obbligatoria (§§ 6.3. - 6.4. della motivazione), deve contenere la motivazione, pur se concisa, anche in relazione al profilo del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (escludendo da tale ambito le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, ipotesi in cui la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege). z 4 2. La rilevata violazione impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Chieti, sezione del riesame per le misure cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 22/3/2023