CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18577 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AM GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2025 del TRIBUNALE di BARI vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2025 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., ha confermato nei confronti di AM GI il titolo cautelare genetico (OCC GIP del 19 agosto 2025) per l'ipotesi di accusa di tentato omicidio. Avverso detta ordinanza AM GI ha proposto ricorso per cassazione. In data 28 novembre 2025 la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora. Con atto del 30 dicembre 2025 il difensore del ricorrente - munito di procura speciale - ha rinunziato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 18577 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 di interesse, in virtù del mutato assetto cautelare, peraltro dipeso da una diversa - e più lieve - qualificazione giuridica del fatto. Da ciò deriva la mera statuizione di inammissibilità, senza spese nè cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore 2
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2025 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., ha confermato nei confronti di AM GI il titolo cautelare genetico (OCC GIP del 19 agosto 2025) per l'ipotesi di accusa di tentato omicidio. Avverso detta ordinanza AM GI ha proposto ricorso per cassazione. In data 28 novembre 2025 la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora. Con atto del 30 dicembre 2025 il difensore del ricorrente - munito di procura speciale - ha rinunziato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 18577 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 di interesse, in virtù del mutato assetto cautelare, peraltro dipeso da una diversa - e più lieve - qualificazione giuridica del fatto. Da ciò deriva la mera statuizione di inammissibilità, senza spese nè cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore 2