Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l'imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).
Commentari • 3
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1. La massima In tema di reati fallimentari, il sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di extraneus, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 29/11/2023, (ud. 29/11/2023, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2014, n. 26399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26399 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 05/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 644
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 19527/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 ottobre 2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l'avv. SANVIDO MANUELA, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 21 febbraio 2007, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato ND NI, presidente del collegio sindacale della Logika Comp Spa, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 223, comma 1, in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, e art. 223, comma 2.
Il capo d'imputazione era così formulato: perché EL HI AL quale amministratore di fatto, da luglio novembre 2002, LL AR quale amministratore di fatto dal luglio 2002 alla data del fallimento, LL NZ quale amministratore di fatto dal settembre 2002 e successivamente membro del Cda fino alla data del fallimento, CA FA dal settembre 2002 quale consigliere e successivamente presidente del Cda e poi liquidatore fino alla data del fallimento, AR NR, quale presidente fino al 6 settembre 2002 consigliere fino al 14 gennaio 2003, ND DA, quale presidente ed CI CE, quale membro del collegio sindacale, dal 6 settembre 2002 al 14 gennaio 2003, della Logika Comp Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano l'11 marzo 2004, in concorso tra loro, concorrevano a cagionare il dissesto della fallita con le seguenti operazioni dolose:
- in data 6 settembre 2002 durante l'assemblea straordinaria tenutasi alla presenza del notaio Maragliano presentavano una distinta di versamento sul c/c della fallita, accesso presso la San Paolo di Roma, di nr. 2 assegni dell'importo di Euro 717.250,00 e Euro 4.263.245,00 da utilizzare per la copertura di perdite e l'aumento di capitale del bilancio 2001; detti assegni non venivano successivamente incassati per mancanza di fondi;
trovandosi quindi la società priva del capitale sociale, omettevano di prendere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. e succ.;
- in data 4 dicembre 2002, distraevano Euro 5.000.000 e formavano fittiziamente il capitale sociale della fallita attraverso delle operazioni triangolari di accredito ed addebito avvenute sui c/c della fallita e delle società 158 S.r.l., di Torrente Giacomo, Finlogica Ltd, riconducibile a Capalbio, M.E.P. Pie riconducibile a LL. In particolare, facevano transitare su un c/c bancario della fallita l'importo di Euro 5.000.000 e lo utilizzavano per l'acquisto del 100% della partecipazione nella società La Silvwood LL, società di diritto Usa, priva di alcun valore, che veniva iscritta tra le immobilizzazioni per Euro 5.000.000. Per effetto della statuizione di colpevolezza, l'imputato - con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, prevalente sulla contestata aggravante, e con la diminuente di rito, era condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
con i benefici di legge.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori dello stesso ND, avv. Manuela Sanvido e Umberto Giardini, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle regioni di censura di seguito indicate. Con il primo motivo, in riferimento al capo primo ed al capo VB della sentenza impugnata, si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi degli artt. 522 e 521 del codice di rito, in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.; violazione dell'art. 111 Cost., in tema di giusto processo;
violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge 4 agosto 1955 n. 848; inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali avrebbe dovuto tenersi conto nell'applicazione della legge penale;
violazione dell'art. 606, lett. b), e segnatamente dell'art. 2407 c.c., dell'art. 40 c.p., della L. Fall., artt. 223 e 216,
nonché mancanza, contraddittorietà è manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in particolare, che sia stata disattesa l'eccezione sollevata nell'atto di appello, con motivo VB, per pretesa violazione del principio della contestazione in quanto il primo giudice aveva fatto riferimento a circostanze mai addebitate in rubrica, con conseguente impossibilità per l'imputato di esercitare il suo diritto di difesa. Si trattava, peraltro, di fatti asseritamente sintomatici di condotta commissiva, ove invece a ND era contestata l'omissione del poteri-doveri di controllo, e dunque una condotta omissiva.
Nell'atto di appello era stato osservato che la responsabilità per i due episodi - del 6 settembre 2002, in riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Logihka Comp. S.p.A., convocata tra l'altro per l'aumento del capitale sociale, e del 4 dicembre 2002, in riferimento all'acquisto della società La OD LL - era addebitato al collegio sindacale (e quindi anche all'imputato) di avere omesso di effettuare i controlli previsti dal codice civile, sulla base del mero richiamo ai verbali del collegio sindacale, senza che neppure in sede civile fosse stata mai dedotta alcuna circostanza specifica a sostegno della pretesa responsabilità dei sindaci;
che, avuto riguardo all'epoca dei fatti, erano applicabili, nel caso di specie, l'art. 2403 c.c., art. 2404 c.c., comma 1, e art. 2407 c.c., nel testo previgente alla riforma del D.Lgs. n. 6 del 2003; che la generica constatazione secondo cui il collegio sindacale aveva omesso i dovuti controlli escludeva che, a fondamento della responsabilità penale, potessero essere addotti fatti e circostanze non formalmente e specificamente contestati.
In particolare, non risultavano espressamente contestati: i rapporti amicali intercorrenti tra l'imputato ed il Capalbio;
il preteso interessamento del primo presso la banca, di cui era stato presidente per tanti anni, in favore dello stesso Capalbio ai fini dell'accensione di un conto corrente in capo alla società, sul quale avrebbero potuto essere compiute le particolari operazioni finanziarie, senza ostacoli di sorta;
gli ipotizzati accordi illeciti e collusivi tra i due e, ancor meno, tra l'intero collegio sindacale e gli amministratori, volti ad addomesticare l'organo di controllo;
la strumentale assenza alla riunione del collegio sindacale da altri organizzata, per boicottarne il funzionamento;
la tempistica delle intervenute dimissioni;
la pretesa appartenenza dell'imputato al "gruppo romano" e gli altri fatti indicati nello stesso gravame. Tali circostanze di fatto erano state valorizzate dai giudici di merito benché fossero sostanzialmente estranee all'addebito concernente l'ipotizzata condotta omissiva dell'imputato. Il tutto in funzione dell'assunto che ZI, che peraltro non era stato mai presidente del San Paolo sede di Roma, ma del San Paolo sede di Torino, si fosse interessato delle operazioni finanziarie oggetto di indagine. Sul punto il primo giudice aveva travisato le dichiarazioni testimoniali di due dipendenti della San Paolo, LL e LE, ipotizzando l'interessamento dello ND in mancanza di qualsiasi elemento probatorio. La valorizzazione di tali elementi era, peraltro, del tutto eccentrica rispetto al contenuto della contestazione, che atteneva soltanto all'omesso controllo sull'attività societaria e non già ad un ipotetico concorso con gli amministratori nella realizzazione delle operazioni dolose. Le censure dell'appellante non erano state prese in considerazione dalla Corte, posto che, nell'esaminare lo specifico motivo di nullità della sentenza, oltre ad indugiare nelle affermazioni di principio, si era limitata a respingere la censura con una considerazione giuridica assolutamente erronea, secondo cui "La contestazione di un reato omissivo in realtà non ha fondamento in tema di modificazione dell'imputazione, dal momento che risulta sanzionata la componente omissiva da ritenersi equivalente alla struttura commissiva, in quanto anch'essa motivata dal dolo, anche nella dimensione eventuale". Secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità, in linea astratta i sindaci possono concorrere nel reato di bancarotta fraudolenta con gli amministratori, ma occorre che sussistano elementi indiziari che consentano di ritenere la loro partecipazione, in qualsiasi modo, all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori. Infondatamente, il giudice di appello aveva ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità penale, la volontà di inosservanza da parte dell'imputato dei doveri di controllo, con conseguente accettazione del rischio della realizzazione di ogni genere di illecito.
Oltre alla violazione di legge, era evidente anche la mancanza di motivazione. Peraltro, il giudice a quo non aveva considerato la distinzione, scolpita da indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, tra le ipotesi di concorso attivo e le fattispecie di concorso omissivo autonomo, le sole riferibili ai sindaci, senza tenere altresì conto che la responsabilità dell'imputato poggiava sulla pretesa sussistenza di condotte attive in mancanza di effettiva disamina della condotta omissiva, del nesso causale riferito ad essa e della sussistenza del necessario elemento soggettivo. Con il secondo motivo si deduce in riferimento al capo della sentenza relativo al motivo I) dell'appello, concernente l'erronea indicazione nel capo d'imputazione della durata della carica;
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata nonché dagli atti del processo, in particolare dal verbale di udienza del giudizio abbreviato del 9 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Si era, infatti, equivocato sulle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale aveva ammesso una sua leggerezza non già nell'espletamento della funzione di controllo, ma nell'accettazione dell'incarico.
Tale affermazione non aveva, dunque, una portata confessoria, contrariamente a quanto ritenuto del giudice, risultando invece dal verbale di udienza del giudizio abbreviato che l'imputato aveva più volte tentato di sollecitare i dovuti controlli e che non aveva partecipato alla riunione indetta del 5 dicembre 2012 anche perché avvisato che la stessa non si sarebbe svolta per indisponibilità degli altri sindaci.
Era significativo, inoltre, che lo stesso imputato avesse accettato la nomina a presidente del collegio sindacale solo in data 9 settembre 2002, dunque successivamente all'assemblea del 6 settembre 2002 in cui quella nomina era stata deliberata;
assemblea alla quale lo ND non aveva partecipato.
Era, dunque, illogico ritenere che l'imputato potesse rispondere di operazioni avallate degli amministratori, notaio e sindaci partecipanti all'assemblea del 6 settembre 2002, quando, ancora, a quella data, non avrebbe potuto considerarsi ancora investito della carica, accettata solo dopo qualche giorno.
Per quanto riguardava la seconda operazione contestata, il fatto che pacificamente fossero state ritenute effettive, almeno ai fini civilistici, le dimissioni del 15/17 dicembre 2002, rendeva impossibile ed illogico addebitare all'imputato, in chiave penalistica, una operazione della quale si sarebbe avuto conoscenza solo nell'assemblea del 16/12/2002, quando cioè l'imputato era già dimissionario e, per questo, assente.
Con il terzo motivo, in riferimento ai motivi di appello riguardanti la prima e la seconda operazione, si deduce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità. Si lamenta, al riguardo, che siano state disattese le puntuali doglianze espresse nei motivi di gravame in ordine alla ricostruzione delle due operazioni, effettuata dal giudice di primo grado, di cui è stata motivatamente sostenuta la piena regolarità. Peraltro, la pretesa irregolarità, affermata dal curatore fallimentare con valutazione ex post e non già ex ante, secondo Vid quod plerumque accidit, non era stata riscontrata ne' dal notaio ne' da qualsiasi altro soggetto presente all'assemblea. L'anzidetta irregolarità non sarebbe stata rilevabile neppure dal verbale dell'assemblea straordinaria del 6 settembre 2002, ne' dall'esame della contabilità sociale, ne' dall'esame della corrispondenza in atti, così come avrebbe potuto desumersi dalle emergenze processuali specificamente indicate. Non sarebbe stato, dunque, agevolmente rilevabile che la società non era stata mai ricapitalizzata sulla base dell'operazione del 6 settembre 2002. D'altronde, il sindaco Garavaglia, la cui posizione era stata definita con provvedimento di archiviazione, aveva effettuato una verifica il 5 dicembre 2002 senza riscontrare alcuna irregolarità.
EL tutto erronea era la motivazione con la quale il giudice di appello aveva disatteso le deduzioni difensive secondo cui, alla data di cessazione dalla carica dello ZI (15/17 dicembre 2002), le scritture contabili della società erano sostanzialmente regolari, come espressamente riconosciuto dal consulente tecnico del P.m.. Non era stato considerato, poi, che allorquando, con sorprendente velocità, era stata effettuata l'operazione Salwood, l'imputato si era già dimesso dalla carica e che, comunque, non aveva avuto la possibilità di esaminare la documentazione relativa all'anzidetta operazione, ne' sarebbe stato possibile un controllo successivo. Con il quarto motivo in riferimento al corrispondente motivo di appello, riguardante la carenza del nesso causale, si deduce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo dell'impugnata sentenza e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dal sindaco Garavaglia;
nonché violazione degli artt. 40 e 41 c.p.. Con il quinto motivo, in riferimento al corrispondente motivo dell'atto di appello si denuncia carenza dell'elemento psicologico e violazione dell'art. 43 c.p., e, comunque, difetto motivazionale sul punto.
Con il sesto motivo, in riferimento al correlato motivo di appello, si denuncia mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dall'interrogatorio dell'imputato svoltosi all'udienza preliminare.
Con il settimo motivo, in riferimento al correlato motivo dell'appello, si deduce violazione della L. Fall., art. 224, e difetto motivazionale sul punto. Il giudice non aveva considerato che, al 31 dicembre 2001, ben dieci mesi prima che l'imputato accettasse la carica di presidente del collegio sindacale, ricorreva già il dissesto della società e la situazione economico finanziaria della stessa società era già compromessa: le due operazioni dolose contestate, ritenute fittizie dall'accusa, non potevano aver ulteriormente aggravato la situazione di dissesto, ma anzi avevano contribuito a mascherare od a rendere non percepibile tale situazione. A tutto concedere ed in linea meramente gradata, avrebbe potuto ravvisarsi nella fattispecie l'ipotesi della menzionata norma sostanziale, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Con l'ottavo motivo, in riferimento al corrispondente motivo di gravame, si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sul punto.
Con il nono motivo si denuncia omessa considerazione dei motivi di appello riguardanti la mancanza di elementi a sostegno di ipotetica partecipazione dell'imputato ad intese illecite con gli amministratori;
e l'erronea ricostruzione della vicenda da parte dei primi giudici, sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali.
Con il decimo motivo si contesta, infine, l'eccessiva entità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame si colloca alle soglie dell'inammissibilità, riproponendo questioni già agitate in sede di appello, in ordine alle quali la risposta motivazionale del giudice a quo non appare, già a prima vista, incongrua od inficiata da vizi di sorta. Le articolate censure - non a caso diffusamente riprodotte in narrativa, onde consentire immediata percezione del relativo tenore - non offrono apprezzabili elementi di critica o, comunque, di riflessione, tali da indurre al dubbio in merito alla correttezza ed alla plausibilità dell'impianto giustificativo.
2. Nello specifico, può osservarsi, in primo luogo, che i primi sei motivi ed il nono involgono il profilo della penale responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di presidente del collegio sindacale, in rapporto al reato così come contestato in rubrica, nei termini sopra integralmente riprodotti.
Si tratta, in particolare, della problematica del titolo di responsabilità dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta c.d. impropria di cui alla L. Fall., art. 223. Al riguardo, correttamente i giudici di appello hanno fatto richiamo ad indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il titolo di responsabilità dei sindaci risiede, comunemente, nella violazione dei doveri di controllo e di vigilanza istituzionalmente immanenti al loro incarico.
Ed infatti, oltre alle ipotesi eccezionali - configurabili in linea astratta - di condotte positive o commissive (in concorso con altri), tali da integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta, la responsabilità a loro carico è, normalmente, ravvisabile a titolo di concorso omissivo, alla stregua dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, ordinariamente, inerisce alla loro funzione, sub specie dell'equivalenza giuridica, sul piano della causalità, tra il non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire ed il cagionarlo.
È risaputo che, nella disciplina codicistica sostanziale, sia nel previgente regime che nell'assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il collegio sindacale è tipico organo di controllo, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare (cfr. Cass. Sez. 5, n. 45237 del 12/11/2001, rv 221014; e, per il nuovo regime, Sez. 1 civ, n. 22911 del 11/11/2010, rv 614607). In quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, da esercitare, peraltro, con la diligenza del mandatario, secondo la vecchia formulazione dell'art. 2407 (oggi con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico), anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta per fatti propri degli amministratori. L'obbligo di vigilanza non è, però, limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi anche al contenuto della gestione (ai sensi dell'art. 2403 c.c., commi 1, 3 e 4; oggi dell'art. 2403 bis dello stesso codice), cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche un minimo di riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (cfr., in tal senso, anche Cass. Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, rv. 211368). Sennonché, l'ipotesi del coinvolgimento dei sindaci non può fondarsi, acriticamente, soltanto sulla loro posizione di garanzia e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula - per indiscussa giurisprudenza di legittimità - l'esistenza di elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, della loro partecipazione, in qualsiasi modo, all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori (id. Sez. 5, n. 15360 del 21/04/2010, rv. 246956). Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento giurisprudenziale, indicando puntuali elementi sintomatici in forza del quali il dato conclamato ed incontroverso in processo, ovverosia l'omissione del benché minimo controllo da parte dello ND - e dunque il mancato adempimento, da parte sua, dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - fuoriusciva dalla dimensione meramente colposa, per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.
Nel contesto fattuale, pacificamente accertato dai giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, risultano giustamente apprezzate le seguenti circostanze. In primo luogo, il fatto che ND fosse espressione del gruppo romano, ossia dei gruppo imprenditoriale, facente capo a CA e LL, che aveva rilevato la società Logica Comp. Spa, già in stato di difficoltà economico - finanziaria, intendendo - all'apparenza - porre in essere un'operazione di risanamento, con (fittizio) ripiano di perdite e di ricapitalizzazione. Tale iniziativa, accompagnata dalla costituzione di nuova governance e, ovviamente, di un nuovo collegio sindacale, era stata consacrata nel verbale assembleare del 6.9.2002. Ed invero, i pacifici - seppur inizialmente negati - rapporti di amicizia con il CA sono stati ritenuti quanto mai eloquenti in tal senso, tanto più in ragione dell'evidenziata finalizzazione di quei rapporti al buon esito delle operazioni descritte in rubrica, mediante l'accensione di un conto corrente bancario proprio presso la sede romana dell'Istituto San Paolo, del quale l'imputato era stato presidente per circa sedici anni, continuando anche dopo quell'incarico a ricoprire un ruolo di rilievo nell'istituto. Plausibilmente - e, quindi, in modo tutt'altro che palesemente illogico - è stato ritenuto che l'accensione del conto, nel quale dovevano confluire i due assegni esteri, privi di provvista, e poi la fittizia movimentazione consistita nel versamento del cospicuo importo di 5 milioni di Euro da parte della società fallita e contestuale addebito di pari importo, così distratto, fosse funzionale al piano fraudolento.
In secondo luogo, è stata, motivatamente, valorizzata la competenza professionale dell'imputato, che proprio in ragione delle funzioni apicali svolte in ambito bancario, era certamente avvertito della delicatezza delle funzioni, alle quali era chiamato, e del livello di responsabilità connesso al relativo disimpegno. Nonostante questo, aveva omesso il benché minimo controllo, neppure della documentazione contabile, ne' aveva avviato contatti di sorta con gli amministratori.
La circostanza addotta dalla difesa in ordine alla preesistenza dello stato di insolvenza della società, asseritamente risalente al 2001, è tutt'altro che favorevole all'imputato, che, proprio in ragione delle sue competenze, avrebbe dovuto essere maggiormente consapevole della particolare delicatezza dell'incarico, a parte, poi, che, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice la responsabilità per fatti di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, sussiste anche nell'ipotesi in cui l'operazione dolosa abbia aggravato un pregresso stato di dissesto, sì da cagionare il fallimento della società.
L'esistenza di rapporti amicali tra componenti del collegio sindacale ed amministratori offre, nella specifica fattispecie in esame, una significativa conferma della criticità dell'istituto del collegio sindacale, ossia la non garantita indipendenza dei suoi componenti. Condizione questa che, nel caso di specie, era del tutto inesistente, alla luce della ritenuta, compiacente, disponibilità dell'imputato nei confronti di chi, interessatamente, l'aveva officiato dell'incarico.
3. Per quanto concerne, in particolare, la riproposta, eccepita, violazione del principio di correlazione tra imputazione sentenza, ai sensi degli artt. 522 e 521 c.p.p., per il fatto che il giudice di primo grado aveva apprezzato circostanze non comprese nel capo d'imputazione, con conseguente pregiudizio per i diritti di difesa, tale censura è stata correttamente rigettata, sia pure sulla base di argomentazioni in parte da rettificare o puntualizzare. Infondatamente, infatti, la difesa sostiene che la responsabilità dello ND sia stata affermata sulla base di fatti sintomatici di condotta commissiva, ove invece la contestazione avrebbe riguardato soltanto l'omissione dei poteri-doveri di controllo, e dunque una condotta omissiva. Ed infatti, l'impianto giustificativo, a sostegno del ribadito il giudizio di colpevolezza, ha il suo momento focale proprio nell'accettata omissione dei poteri/doveri di controllo, dunque in una condotta prettamente omissiva. D'altro canto, è pur vero che la pur generica formulazione del capo di imputazione, come riprodotto in narrativa, indicava, espressamente, il "concorso" dello ND e di altri soggetti, ex art. 110 c.p., nell'aver cagionato il dissesto della società con le operazioni dolose specificamente indicate. Il generico riferimento all'apporto concorsuale lasciava, quindi, ampio margine alla specificazione in sede di istruttoria dibattimentale dei contenuti di quel concorso, sia in forma commissiva od omissiva. Alla configurazione, ritenuta in sentenza, si è addivenuti nel pieno rispetto del contraddittorio ed in termini tali da consentire all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa. Ed è risaputo, in proposito, che la ratio del principio della contestazione risiede, essenzialmente, nell'esigenza di assicurare il rispetto delle ragioni di difesa, nel caso di specie ampiamente garantito. Inoltre, l'individuazione di elementi sintomatici in positivo, ossia nell'ottica dell'ipotizzata condotta commissiva - quali i rapporti amicali con il CA, in funzione del preteso interessamento presso la banca;
l'esistenza di intese collusive con gli amministratori volte ad addomesticare l'organo di controllo;
l'accensione di un conto corrente in favore della società fallita proprio presso il San Paolo Imi, di cui l'imputato era stato presidente per diversi anni;
il ruolo assegnato a tale circostanza nella ricostruzione della vicenda;
la mancata partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, organizzata da un sindaco dimissionario, al fine di boicottarne possibili iniziative;
la tempistica delle dimissioni - riguardava circostanze che, se pur non formalmente inserite nel capo d'imputazione, costituivano dati fattuali raccolti nel pieno rispetto del contraddittorio;
e tali elementi sono stati, motivatamente, ritenuti funzionali all'ipotesi accusatoria, secondo cui l'omissione di ogni forma di controllo fosse stata, scientemente, intesa a favorire lo svolgimento delle illecite attività distruttive poste in essere dagli amministratori. A nulla rilevava, del resto, la brevità dell'incarico, proprio perché nel pur limitato arco di tempo in cui l'imputato aveva ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale, si erano manifestati gli effetti della fraudolenta attività in contestazione, la cui macroscopica evidenza non sarebbe potuta sfuggire ad un diligente controllo.
Gli ulteriori profili di censura che sostanziano il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa al preteso travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, sono destituite di fondamento stante la sostanziale ininfluenza del preteso equivoco (l'ammissione di leggerezza avrebbe riguardato solo l'accettazione dell'incarico e non già il suo disimpegno), posto che le emergenze istruttorie sono state ritenute, con motivazione idonea ed immune da incongruenze di sorta, idonee a fondare il convincimento che la condotta dell'imputato è stata improntata non solo a leggerezza, ma a consapevole rinuncia all'assolvimento dei minimali controlli, con preventiva accettazione dei rischi dei quali, per le già dette ragioni, lo ND non poteva non essere avvertito. Il terzo motivo è destituito di fondamento, non esistendo difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione delle due operazioni dolose ed all'attribuzione alle stesse della ritenuta valenza illecita, sulla scorta di argomentata valutazione globale di tutte le risultanze di causa.
Infondato è anche il quarto motivo, posto che l'insieme motivazionale da ampio conto della ritenuta esistenza del nesso di causalità tra le operazioni dolose oggetto di contestazione ed il fallimento della società e sullo specifico apporto causale che, al fine dell'utile compimento delle stesse, ha avuto l'omesso controllo da parte del collegio sindacale, trattandosi, all'apparenza, di operazioni di capitale importanza per la stessa esistenza della società.
Le ragioni sopra esposte danno, poi, adeguato conto della ritenuta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, non essendo ravvisabile l'eccepito deficit motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, che è stato, invece, correttamente ed argomentatamente individuato, quantomeno, nella precipua configurazione del dolo eventuale.
Per analoghe considerazioni va disatteso il sesto motivo, in quanto non può fondatamente assumersi che il giudice di appello sia incorso in alcun travisamento delle dichiarazioni dell'imputato, anche alla stregua delle ragioni sopra esposte.
Ineccepibile risulta, poi, la motivazione con la quale, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta, il giudice di appello ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi della bancarotta semplice, avendo, motivatamente ravvisato la sussistenza dell'elemento psicologico del più grave reato di cui alla L. Fall., art. 223. È ben noto, al riguardo, che proprio nella dimensione soggettiva risiede il discrimen tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 6769 del 23/02/29 96, rv. 233997). L'ottavo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, si colloca in area di inammissibilità, posto che il giudice di appello ha, compiutamente, indicato le ragioni ostative alla concessione del beneficio.
Il nono motivo, che pare ritornare sul tema della responsabilità, è privo di fondamento, in quanto, nello sviluppo della vicenda, così come ritenuta, è stata anche adombrata l'ipotesi di intese collusive con gli amministratori;
circostanza questa del resto ininfluente, alla stregua degli evidenziati dati sintomatici che, giustificatamente, sono stati ritenuti idonei a sostenere che la condotta omissiva dello ND fosse funzionale alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, nel quadro del contestato concorso di persone nel reato.
Il decimo motivo, riguardante l'entità della pena, è palesemente infondato, posto che, con insindacabile motivazione, il giudice di appello ha dato atto della ritenuta congruità della pena, peraltro fissata nel minimo edittale, "con il massimo della riduzione prevista dalla circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 6".
3. Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014