Sentenza 12 novembre 2001
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, i sindaci sono tenuti ad effettuare un controllo di legalità sugli atti e sui documenti della società, al fine di verificare la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie, ma non possono imporre agli amministratori determinati comportamenti ovvero sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza. Ne consegue che non è configurabile il concorso nel reato di bancarotta a carico del sindaco per omessa vigilanza sull'effettivo adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali tempestivamente segnalati all'organo amministrativo della società.
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- 1. Elementi distintivi del falso in bilancio e le responsabilità di amministratori, sindaci e revisoriAlessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2021
Abstract Il presente contributo mira ad analizzare i principi cardine individuati dalla giurisprudenza a seguito delle celebri pronunce del 2015 in materia di falso in bilancio, con particolare riferimento all'individuazione dell'elemento soggettivo di tale fattispecie criminosa, così come già stigmatizzato dalla Suprema Corte. Tale analisi ha altresì lo scopo di evidenziare precipuamente gli aspetti relativi alla configurazione della responsabilità penale in capo ai principali soggetti societari per i fatti illeciti di cui trattasi. Indice: 1. Premesse 2. Elementi distintivi del falso in bilancio 3. Bilancio non veritiero o irregolare e bilancio falso 4. L'elemento soggettivo del reato …
Leggi di più… - 2. La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di posizione di garanzia dei sindaci per fatti commessi dagli amministratoriDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2001, n. 45237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45237 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 12/11/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 1773
3. Dott. GENNARO MARASCA rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere N. 18366/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VA TO, nato a [...] il [...];
Avverso le sentenza emessa il 21 novembre 2000 dalla Corte di Appello di Palermo Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata
Uditi i difensori dell'imputato avvocati Giuseppe Zupo e Armando Sorrentino, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Nell'ambito delle indagini relative al dissesto finanziario della "Keller" spa e della "Keller Meccanica" spa ed, in particolare, alle condotte ed alle scelte gestionali dell'amministratore delegato Salatiello Giovanni e del direttore generale Salatiello Maurizio, imputati del delitto di bancarotta fraudolenta e la cui posizione veniva risolta con l'applicazione della pena a richiesta di parte ex art.444 c.p.p., venivano compiuti accertamenti sui comportamenti dei componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle due società.
A VA TO, componente del collegio sindacale della "Keller meccanica" spa dal 14 luglio 1992 al 6 giugno 1994, veniva, in particolare contestato di avere concorso ad aggravare il dissesto della "Keller meccanica" spa, il cui stato di insolvenza era stato dichiarato il 6 giugno 1994, per non avere controllato l'amministrazione della società, vigilato sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertato almeno ogni trimestre la consistenza di cassa, violando in tal modo l'art.2403 commi 1 e 2 codice civile. Per i fatti sommariamente esposti il VA veniva condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza in data 3 novembre 1999 alla pena di mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, al risarcimento dei danni alla parte civile "Keller meccanica" spa, al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 21 novembre 2000, assolveva tutti gli altri imputati e confermava la affermazione di responsabilità nei confronti di VA TO. A carico di quest'ultimo, più specificamente, la Corte di merito ravvisava il fatto che il Collegio sindacale, pur avendo rilevato nel 1993 che la "Keller meccanica" spa aveva omesso di versare imposte, ritenute e contributi, non aveva poi vigilato sul regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali segnalati all'organo amministrativo della società.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione VA TO, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza ex art.606 comma 1^ lett. e) c.p.p. per difetto e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente segnalava che la Corte di merito non aveva tenuto conto che i locali della società, come era stato accertato dal Tribunale di Palermo, erano stati occupati dai dipendenti a partire dal 16 marzo 1994 e che da tale momento la "Keller meccanica" spa aveva sospeso ogni attività e non aveva potuto provvedere ai versamenti delle imposte e dei contributi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, ovvero entro il mese di giugno 1994. Solo in tale momento sarebbe sorto l'obbligo dei sindaci di segnalare la persistente omissione degli amministratori. Inoltre il ricorrente segnalava che non vi era stata alcuna motivazione in ordine alla esistenza di un rapporto causale tra la presunta condotta colposa del VA e l'aggravamento del dissesto della "Keller meccanica" srl. 2) Nullità della sentenza ex art.606 comma 1^ lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art.2403 commi 1^ e 2^ codice civile in combinato disposto con l'art.2407 dello stesso codice di cui si deve tenere conto nell'applicazione dell'art. 40 cpv c.p.. In base a tale norma, infatti, incombe ai sindaci l'obbligo di denunciare l'omissione del versamento di imposte e contributi - obbligo regolarmente adempiuto - e non anche quello di impedire che gli amministratori non versassero i contributi.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Con successiva memoria difensiva il ricorrente insisteva sulla mancanza di un nesso causale tra la sua presunta inadempienza ed il dissesto della società e sulla mancanza di un obbligo dei sindaci di imporre comportamenti agli amministratori.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
In punto di fatto la sentenza impugnata ha chiarito correttamente i fatti: il VA era uno dei tre componenti del collegio sindacale della "Keller meccanica" spa ed in quanto tale aveva nel 1993 rilevato che la società non aveva versato ritenute, imposte e contributi ed aveva segnalato tale inadempienza agli amministratori della stessa.
Nel corso del 1993 o agli inizi del 1994 gli altri due sindaci si dimisero dalla carica e sono stati assolti dalla Corte di Appello perché non più in condizione di adottare altri provvedimenti. Al VA, che è stato al suo posto fino alla declaratoria dello stato di insolvenza della "Keller meccanica" spa, la Corte, come è già stato posto in evidenza, ha contestato di non essersi attivato per costringere gli amministratori a pagare imposte e contributi. Se tali sono i fatti così come ricostruiti dai giudici di merito, il delitto contestato, previsto dall'art. 224 L.F. in relazione all'art.217 della stessa legge e consistente, nel caso di specie, nell'avere concorso, con la condotta descritta, nel cagionare il dissesto della società, non sussiste per varie ragioni. È certo vero che è fatto obbligo ai sindaci di società di effettuare un controllo di legalità sugli atti e documenti della società, al fine di verificare la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie.
Ed è quindi, logico ritenere che i sindaci, pur non essendo collaboratori del fisco debbano controllare, nell'esaminare il bilancio e gli altri documenti contabili della società, se la stessa abbia o meno versato agli uffici competenti le imposte ed i contributi, perché a tanto le società per azioni sono tenute per legge.
A tale obbligo il VA ha ottemperato perché, come si è già detto, non solo rilevò la inadempienza della società, ma la segnalò agli organi di amministrazione della stessa. Il sindaco è anche tenuto, ai sensi dell'art.2403 cc, a controllare se l'amministratore provveda o meno ai pagamenti ritenuti necessari, ma non è in alcun modo previsto dalla legge che il sindaco possa, sia pure ai limitati fini di cui si discute, sostituire l'amministratore inadempiente.
La legge, invero, riconosce ai sindaci poteri di controllo e verifica, che non sono meramente contabili e formali, ma si estendono anche al contenuto della gestione, perché la previsione del 1 comma dell'art.2403 va combinata con quella dei commi 3^ e 4^ del medesimo articolo.
Dette norme infatti, conferiscono al collegio sindacale il potere, che è anche un dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti. Tuttavia la legge non conferisce al collegio sindacale poteri di amministrazione attiva, nemmeno in via di sostituzione. Si vuol dire, cioè, che ai sindaci non sono riconosciuti poteri per imporre agli amministratori di società determinati comportamenti;
anche perché, come si diceva, i controlli a loro demandati, anche se non meramente formali riguardano la legalità degli atti società e non i comportamenti degli amministratori.
Ai sindaci, però, deve essere riconosciuto il potere di convocare una assemblea dei soci per deliberare in ordine alle riscontrate inadempienze dell'amministratore.
Nel caso di specie, però, come è già stato sottolineato, il collegio dei sindaci non esisteva più per dimissioni degli altri due sindaci i e le attività produttive e amministrative della società si erano bloccate sin dal mese di marzo del 1994 a causa della occupazione dei locali della azienda da parte delle maestranze circostanza questa da nessuno contestata.
Tali circostanze, unitamente al fatto che il 6 giugno 1994 venne dichiarato lo stato di insolvenza "della Keller meccanica" spa, hanno reso di fatto impossibile la convocazione di una assemblea dei soci per il mese di giugno del 1994, unico momento utile per potere verificare l'inadempimento degli obblighi degli amministratori. La mancanza di un preciso obbligo di legge che consenta ai sindaci di sostituirsi agli amministratori nell'assolvimento dei loro compiti e le circostanze di fatto che hanno reso impossibile la convocazione di una assemblea sociale sulle inadempienze degli amministratori, rendono impossibile il ricorso al capoverso dell'art.40 c.p. per individuare la responsabilità del VA in relazione agli artt.224 e 217 L.F..
Ma anche a volere ritenere sussistente per i sindaci, per amore di discussione un generale obbligo di garantire la correttezza anche delle attività gestionali dell'amministratore e fare rientrare in questo obbligo generale anche quello di attivarsi per costringere gli amministratori a comportamenti gestionali corretti, non è dato comprendere quale possa essere nel caso di specie il rapporto di causalità tra la pretesa inadempienza del sindaco VA ed il dissesto della società.
Su tale questione, di indubbia rilevanza per potere affermare la sussistenza del reato contestato e la responsabilità dell'imputato, la Corte di merito nulla ha rilevato ed è, quindi, certamente ravvisabile quel salto logico nella motivazione del provvedimento impugnato denunciato dal ricorrente.
Infatti, senza alcuna spiegazione logica, dalla semplice constatazione della violazione di un obbligo la Corte di merito ha fatto discendere la responsabilità del sindaco per un reato fallimentare che consiste come è noto, nel concorrere a cagionare od aggravare il dissesto della società.
Nel caso di specie manca del tutto la prova della esistenza di un tale concorso.
Anzi esso è da escludere per come è stato contestato il fatto. Ebbene il VA, secondo l'accusa, non avrebbe costretto gli amministratori a pagare imposte e contributi;
ma ciò lungi dal determinare il dissesto avrebbe semmai prodotto l'effetto contrario, ovvero il non impoverimento della società per mancati esborsi. Si vuol dire, cioè, che le somme dovute per imposte e contributi, non uscendo dal patrimonio sociale, tutto al più avrebbero potuto evitare il dissesto, a meno che non vi sia la prova che le somme dovute per tali incombenze siano state distratte dagli amministratori per soddisfare interessi non sociali.
Su tutto ciò, però, la sentenza impugnata nulla ha detto. Da quanto detto emerge che non è assolutamente possibile ritenere che, dalla presunta - e data per ammessa - inosservanza degli obblighi imposti dalla legge al sindaco, sia derivato il dissesto, o l'aggravamento dello stesso, della società fallita. Mancano, pertanto, nella motivazione impugnata tutti i presupposti per ritenere sussistente il delitto contestato al VA. Nè un rinvio degli atti al giudice di merito potrebbe modificare la situazione descritta, e ciò anche a voler prescindere dalla imminente scadenza del termine prescrizionale (6 dicembre 2001). Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto ascritto al VA TO non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2001