Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
In tema di integrazione delle indagini all'udienza preliminare, l'ordinanza del giudice, quando non demandi al Pubblico ministero il compimento di uno specifico atto, determina una devoluzione del tema delle indagini che - quantunque entro i limiti indicati dal G.u.p - va conciliata con le prerogative dell'accusa di accedere a percorsi investigativi differenti e di sviluppare la ricerca della prova, nel rispetto dell'ambito devoluto, nel modo più opportuno. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima e rispondente all'integrazione probatoria richiesta di acquisizione di ulteriori dettagli sul fatto attraverso i verbalizzanti, la produzione da parte del pubblico ministero della relazione integrativa della Polizia giudiziaria, anche se essa era preesistente alla richiesta di integrazione medesima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2007, n. 21592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21592 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/04/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 472
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 8521/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ES RO NI, N. il 30/03/1974;
Avverso la sentenza Corte appello Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIEND;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO Angelo;
che ha concluso per il rigetto;
Uditi il difensore Avv.to BETTA Francesco del FORO DI ROMA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, affermava la responsabilità di ES ON RO NI per il reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, in concorso con IA PO LT OV (giudicato separatamente) ed altre persone rimaste sconosciute, deteneva illecitamente a fini di spaccio gr. 488,20 di miscuglio di cloridrato con percentuale di stupefacente del 48% pari a gr. 234,336 di cocaina pura da cui sono ricavabili 15612 dosi d'uso, e, con le attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 60.000,00, di multa.
La Corte di appello confermava l'affermazione di responsabilità, rigettando le varie eccezioni procedurali proposte, e riduceva la pena inflitta ad anni quattro di reclusione ed Euro 30,000,00, così determinata: pena base anni 9 ed Euro 60.000,00, ridotta ad anni 6 per le già concesse attenuanti generiche, ridotta ulteriormente per il rito.
Avverso tale sentenza, e le ordinanze del Gip del 18.11.2004 e 16.12.2004, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, attraverso il difensore di fiducia, il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla produzione della relazione integrativa effettuata alla udienza preliminare dal pubblico ministero e alla utilizzazione di intercettazioni disposte in diverso procedimento che avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili;
lamenta che si è trattato di una produzione non corretta e non tempestiva;
infatti il Gup aveva indicato specificamente al pubblico ministero quale era l'ulteriore indagine che questi avrebbe dovuto compiere e cioè sentire gli agenti verbalizzanti sulle modalità che avevano portato all'arresto di IA PO;
il p.m. non ha ottemperato a tale richiesta, depositando invece la predetta relazione integrativa della p.g. operante corredata dei risultati di intercettazioni disposte in altro processo;
ma tali intercettazioni non potevano trovare ingresso nel presente processo mancando il requisito dell'"indispensabilità" di cui all'art. 270 c.p.p., come dimostrato dal fatto che il pubblico ministero, pur essendone già a conoscenza atteso che nei due distinti procedimenti instaurati rispettivamente a carico di IA PO e ES ON il pubblico ministero era stato la stessa persona fisica, non aveva fondato su di esse la richiesta di misura cautelare;
la produzione della relazione integrativa da parte del pubblico ministero, oltre a non assolvere alla richiesta del Gup, non era tempestiva, in quanto lo stesso pubblico ministero e la polizia giudiziaria già erano a conoscenza degli esiti di tali intercettazioni essendo le stesse persone fisiche che avevano condotto le indagini a carico dello IA;
le intercettazioni sarebbero state "estratte dal cilindro a guisa di coniglio estratto dal prestigiatore" e la difesa non ha potuto controllare la regolarità della richiesta al Gip dei decreti intercettativi ne' le richieste di proroga, essendone stato omesso il deposito come pure quello dei verbali delle operazioni intercettate. Con un secondo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità; con un apposito motivo di appello si era sostenuto che la prova della responsabilità non era stata raggiunta proprio a causa della mancata ottemperanza da parte del p.m. allo specifico supplemento di indagine disposto dal giudice e al riguardo non è stata fornita motivazione alcuna;
bisognava invece spiegare oltre ogni ragionevole dubbio che IA non era mai stato perso di vista dagli agenti operanti in modo da poter escludere che egli avesse messo la droga nello zainetto dopo che era sceso dall'autobus come dal medesimo dichiarato;
la responsabilità della ES non è stata provata con la necessaria certezza anche tenuto conto del fatto che dalle stesse telefonate intercettate emergeva una difficoltà di approvvigionamento dello stupefacente.
Il ricorso deve essere rigettato.
Giova preliminarmente chiarire i termini fattuali della vicenda e le ragioni della intervenuta pronuncia di condanna.
Con informativa del 4.2.04 i Carabinieri di Roma riferivano all'autorità giudiziaria che in pari data era stato arrestato tale IA PO LT OV sorpreso in via La Spezia mentre camminava con una bambina (poi risultata essere la figlia della ES ON IA RO, odierna ricorrente) tenendo in mano lo zainetto della piccola in cui veniva ritrovato un involucro contenente droga, nel quantitativo specificato sopra. IA PO dichiarava di aver ricevuto tale droga da un marocchino di nome LI con l'incarico di custodirla, ciò che aveva fatto portandosela sempre appresso e nascondendola temporaneamente il giorno dell'arresto nello zainetto della bambina. Nei confronti di IA PO veniva iniziato procedimento penale poi definito con separata sentenza di condanna.
Con successiva informativa del 23.4.2004 i Carabinieri sollecitavano al pubblico ministero un provvedimento custodiale nei confronti della ES ON, riferendo che poco prima di procedere all'arresto del IA PO gli operanti avevano osservato il predetto che davanti alla scuola della bambina aveva atteso circa 20 minuti, fino a che arrivava la ES;
che, dopo una breve conversazione con l'uomo, la donna entrava nella scuola, ne usciva con la figlia, raggiungeva l'uomo e insieme a lui ed alla bambina, dopo che tutti gli altri genitori si erano allontanati, entrava nuovamente nella scuola, rimanendo nascosti alla vista degli operanti per circa un minuto;
che poi tutti quanti salivano a bordo di un autobus, da cui l'uomo e la bambina scendevano all'altezza di via La Spezia dove IA veniva bloccato e arrestato.
Arrestata e interrogata, la donna si dichiarava all'oscuro della droga trovata nello zainetto della figlia, spiegando che, quel giorno, dovendo andare a lavorare si era incontrata con IA PO solo per affidargli la bambina.
Intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio, all'udienza preliminare la difesa della ES ON produceva dichiarazioni rese da IA PO che confermavano la versione dei fatti resa dalla donna. Il Gip, con ordinanza in data 18.11.2004, disponeva una integrazione di indagini ex art. 421 bis c.p.p., da parte del pubblico ministero con l'assunzione presso gli agenti operanti di elementi più articolati in ordine alle esatte modalità dell'incontro tra la donna e IA.
Successivamente il p.m depositava una relazione integrativa, recante la data del 27.11.2004, in cui si dava notizia di quanto risultante dai verbali di intercettazioni telefoniche assunte in altro procedimento (quello nel confronti di IA PO ed altri, di cui si è detto sopra), eseguite sull'utenza della odierna ricorrente, che documentavano le conversazioni telefoniche intercorse tra la ES ON e IA PO, nelle quali, in particolare, la donna, in data 9.1.04, comunicava che vi era disponibilità di stupefacente ma che i fornitori volevano esser sicuri del pagamento in tempi rapidi e successivamente concordava con il medesimo le modalità della fornitura, fino ad accordarsi, in data 4.2.2004, per un incontro fuori della scuola della bambina, (incontro di cui si è detto sopra e che ha portato all'arresto del IA PO). Con ordinanza in data 16 dicembre 2004 il Gip rigettava l'eccezione della difesa che si era opposta alla produzione della relazione integrativa, ed anche la Corte di appello riteneva legittima la produzione di tale relazione corredata da intercettazioni telefoniche tratte da separato procedimento, ed utilizzabili gli elementi da esse risultanti essendo stato il giudizio celebrato con rito abbreviato. Quanto al merito, la Corte condivideva pienamente l'assunto del primo giudice, rilevando come dovesse ritenersi irrilevante, in quanto frutto di una imprecisione toponomastica, la circostanza che IA in effetti era sceso dall'autobus 649 in via Monza, anziché nella contigua via La Spezia come inizialmente riferito dalla P.G., circostanza che non intaccava la dinamica della vicenda nei suoi connotati essenziali, atteso che l'uomo era sicuramente sempre stato sotto la diretta osservazione della p.g. sin dal momento in cui era sceso dall'autobus, come desumibile anche dalle riprese fotografiche effettuate nel corso dell'operazione.
Il quadro indiziario nei confronti della ES presentava dunque una stringente ed esaustiva valenza accusatoria in particolare per quanto emerso con obiettiva immediatezza dalla dinamica dei contatti telefonici e personali intercorsi tra l'appellante e IA (quali intercettati ed osservati direttamente dalla P.G.). Così chiariti i termini della vicenda, si osserva quanto segue in ordine ai motivi di ricorso.
La produzione della relazione integrativa della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero è legittima.
A seguito della riforma del 1999, l'art. 421 bis c.p.p., consente al giudice dell'udienza preliminare che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti un ampio potere di ordinare l'integrazione delle indagini incomplete al fine di colmare eventuali contraddizioni o lacune od anche, eventualmente, di indurre l'imputato ad accedere ai riti alternativi;
come osservato da autorevole dottrina, tale potere, secondo quanto indica il dato testuale rappresentato dall'uso delle parole "indica le ulteriori indagini", si sostanzia in una sollecitazione al pubblico ministero piuttosto che in una indicazione tassativa di atti da compiere, interpretazione confermata dalle osservazioni formulate dalla Corte costituzionale nell'esegesi del parallelo istituto previsto dall'art. 409 c.p.p., laddove è stato rilevato che, pur avendo il p.m. l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409 c.p., tale obbligo non è avulso ne' autonomo rispetto a quello di compiere ogni attività necessaria per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, sicché l'indicazione del giudice opera come una devoluzione del tema d'indagine che il p.m. è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari. Dunque, se pure non può escludersi la possibilità di una indicazione definita e precisa da parte del giudice circa il compimento di uno specifico atto, è tuttavia ragionevole e realistico ritenere che una indicazione in tal senso possa essere data al pubblico ministero solo nel rispetto delle prerogative dell'organo dell'accusa, nel senso che non deve essere inibita a quest'ultimo la possibilità di itinerari investigativi differenti, purché rigorosamente proiettati nella direzione indicata dal giudice;
ciò significa che il pubblico ministero potrà sondare i temi investigativi indicatigli nel modo che riterrà più opportuno e potrà compiere gli atti investigativi che riterrà necessari ed utili sempre nell'ambito del tema di prova devoluto. Fermo restando che, una volta che le nuove indagini siano state compiute, spetta sempre e solo al gi valutare se sia stato in tal modo soddisfatta l'esigenza di approfondimento di cui all'ordinanza integrativa e raggiunto il fine di completezza delle indagini stesse. Peraltro la disciplina dettata dal codice non prevede specifica sanzione del comportamento del pubblico ministero, neppure nel caso che questi non ottemperi affatto a quanto prescritto e non compia le indagini che gli sono state prescritte, dovendosi in tal caso ritenere che il giudice, oltre a reiterare il proprio provvedimento potrà, più utilmente, fare ricorso al potere di disporre l'integrazione probatoria di cui dispone ai sensi dell'art. 422 c.p.p.. Tanto precisato, venendo al caso concreto, la produzione della relazione integrativa da parte della polizia giudiziaria ha evidentemente reso superflua l'assunzione degli agenti operanti stessi sulle modalità dell'arresto dello IA e difatti il Gip ne ha sottolineato il carattere esaustivo ritenendo non più necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
La circostanza che gli elementi di cui alla predetta relazione fossero, eventualmente, già noti al pubblico ministero non costituisce limite a tale produzione dal momento che niente autorizza a ritenere che l'integrazione ex art. 421 bis c.p.p., debba riguardare solo elementi sopravvenuti alla richiesta di rinvio a giudizio, ipotesi peraltro che sembra doversi escludere tenuto conto della previsione (art. 430 c.p.p.) di un autonomo potere del p.m. di compiere, successivamente a tale momento, attività integrativa di indagine.
La produzione è avvenuta nel pieno rispetto dei diritti di difesa atteso che la relazione è stata deposita prima dell' udienza e messa a disposizione delle parti e che essa risulta corredata dai decreti di autorizzazione delle intercettazioni emessi dal gip, delle relative proroghe, dal verbale di inizio e fine intercettazione e dal nastro contenente la registrazione delle intercettazioni relative alla ES. Vi è stata dunque piena disponibilità da parte della difesa della ricorrente di tali documenti con facoltà di proporre, come in effetti sono state proposte, osservazioni ed eccezioni difensive relative, in particolare, alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento a carico dello IA. A tale riguardo è stata contestata la tempestività della produzione, in relazione alla fase processuale in cui è avvenuta;
al riguardo si deve osservare che la indispensabilità "ai fini dell'accertamento di delitti..." cui fa riferimento l'art. 270 c.p.p., perché sia legittima la produzione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento non è prevista esclusivamente e limitata alla fase delle indagini preliminari, essendo la produzione consentita anche allorché il procedimento sia pervenuto alla fase dibattimentale;
in tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 19.6.1992 n. 11124, PM in proc. Serra rv. 195807).
Quanto alle eccezioni attinenti alle condizioni di utilizzabilità delle intercettazioni (mancato deposito delle richieste del p.m., dei decreti autorizzativi del Gip, dei verbali delle operazioni) si deve preliminarmente richiamare la sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 17.11.2004 n. 45189 dep. 23.11.2004, P.M. in proc. Esposito, secondo la quale i decreti autorizzativi non devono essere depositati nel diverso procedimento, spettando alla parte interessata l'onere di allegare e provare il fatto da cui deriva l'inutilizzabilità stessa e dunque di acquisire e produrre tali decreti. Il massimo Collegio ha infatti precisato che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte è sufficiente il solo deposito, previsto dall'art.270 c.p.p., presso l'autorità giudiziaria competente per il
"diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
L'eccezione va dunque esaminata solo con riferimento alla mancata produzione dei verbali, risultando peraltro che la bobina era regolarmente allegata agli atti depositati.
Ritiene il Collegio che sia decisiva la circostanza che nel procedimento in questione si è proceduto con rito abbreviato, richiesto dopo la produzione della documentazione in questione/ il che comporta la rilevabilità delle sole "inutilizzabilita patologiche".
Infatti ancora le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza del 21.6.2000 n. 16 dep. 30.6.2000, Tamaro rv. 216246, hanno fissato il principio secondo cui "Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., (in quanto in tal caso il vizio - sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilita "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuito piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito". Deve escludersi che il mancato deposito dei verbali di cui si discute possa essere causa di inutilizzabilità patologica, nozione che attiene alle modalità di assunzione dell'atto, qualora avvenute contra legem e che non si attaglia al caso in esame in cui è la regolarità della produzione dell'atto ad essere contestata. Peraltro, a prescindere dalla distinzione tra le varie forme di inutilizzabilità di cui alla sentenza Tammaro, con decisioni (sez. 6 23.4.2004 n. 26010, Loccisano rv. cfr. sentenza n. 9245 del 2003 e
44518 del 2003) ad essa precedenti si era comunque stabilito che "Il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati,in quanto tale sanzione processuale non è prevista degli artt. 270 e 271 c.p.p.." Così esaminate le questioni processuali, si rileva che la sentenza risulta correttamente motivata in merito alla responsabilità della ricorrente avendo il giudice di appello, ed ancora più dettagliatamente quello di primo grado, messo in evidenza come proprio dal contenuto delle intercettazioni fosse risultato provato il ruolo della donna di tramite con i fornitori dello stupefacente e quello dell'uomo di tramite con gli acquirenti nonché l'accordo raggiunto dai due per portare a buon fine, proprio nel giorno dell'avvenuto arresto della ES, la consegna della stupefacente dalla predetta allo IA.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007