Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15361 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA TA1 5361 /03 IN NOME DEL POPO O ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 26294/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 331188 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TI LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.DE RUGGIERO 71, presso lo studio dell'avvocato UGO MALVAGNA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato avverso la sentenza n. 18747/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/05/01 R.G.N. 15878/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni 1422 -1- AMOROSO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Orazio FRAZZINI che ha concluso per del ricorso, per quanto di ragione. -2- 26294/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ritualmente notificato Di IN IL conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro, la Regione Lazio e il Ministero dell'Interno per sentire dichiarare, previo espletamento di CTU, il proprio diritto alla erogazione della indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa (5/10/1993), e per sentir condannare il predetto Ministero alla corresponsione, in proprio favore, dei relativi ratei maturati e maturandi. Con sentenza del 22 novembre 1996 l'adito pretore rigettava il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite;
affermava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.3, 5° co, d.P.R. n.698/94, ritenendo che occorrevano due separati procedimenti giurisdizionali: uno per l'accertamento dei requisi❤ti sanitari, sfociante in una sentenza dichiarativa dello stato di inabilità (ove negato in via amministrativa), e l'altro successivo per ottenere la conseguente condanna del - Convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche. Avverso tale sentenza, la Di IN proponeva appello chiedendo al Tribunale di Roma di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ai benefici economici della indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda o da quella diversa da accertarsi in corso di causa;
e per l'effetto condannare il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'appellante dei ratei maturati e maturandi della predetta indennità, oltre accessori dalla maturazione del diritto sino al saldo. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 12 ottobre 1999 dichiarava la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio;
infine, con sentenza definitiva del 16-22 novembre 2000, conformandosi alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, dichiarava il diritto di Di IN IL all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° gennaio 26294/2001 r.g.n. 3 ud. 7 marzo 2003 1998, condannando il Ministero al pagamento dei ratei arretrati della prestazione, esclusi interessi e rivalutazione. Compensava le spese di lite del doppio grado. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Di IN con un unico motivo di impugnazione. L'intimato Ministero non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. e, in particolare, la violazione e falsa applicazione del principio di diritto in base al quale l'invalidità pensionabile si prospetta come condizione dell'azione e non come presupposto processuale;
per violazione degli artt. 1219 c.c.,dell'art. 1224 c.c.; degli artt. 429 e 442 c.p.c.; dell'art. 149 disp.att. c.p.c.; dell'art. 7 L.11 agosto 1973 n. 533, dell'art. 5 DPR 698/94, comma 1°, dell'art. 16 L.30/12/1991 n. 412, nonché dell'art. 24 L.794/42, dell'art.92 c.p.c. e, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.: Deduce anche l'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ricorda che il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429 c.p.c. ed esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n.156 del 1991 della corte Costituzionale, ed a quelli di assistenza sociale dalla sent. n. 196 del 27 aprile 1993 della Corte Costituzionale, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato. Contesta poi la compensazione delle spese di giudizio. -2. Il ricorso il cui unico motivo di impugnazione si articola in due profili (relativi rispettivamente alla parte in cui la sentenza impugnata non riconosce alla ricorrente il 26294/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 20034 diritto alla corresponsione degli accessori di legge e alla parte in cui ha compensato le spese di lite) - è fondato.
2.1. E' sufficiente in proposito richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 13-08-1998, n. 7974) che ha già affermato che nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., gli interessi e la rivalutazione spettanti al creditore della prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello spatium deliberandi di centoventi giorni ai sensi dell'art. 7 1. 11 agosto 1973 n. 533 (in senso conforme v. anche Cass., sez. lav., 26-09-1997, n. 9434; Cass., sez. lav., 06-11- 1995, n. 11534; Cass., sez. lav., 05-04-1995, n. 3962; Cass., sez. lav., 20-02-1995, n. 1844; Cass., sez. lav., 27-06-1994, n. 6146). Devono quindi essere riconosciuti alla ricorrente gli accessori sull'indennità di accompagnamento il cui diritto è stato accertato con decorrenza dal 1 gennaio 1998 tenendo conto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sancito dall'art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991. 2.2. Risulta invece assorbito il secondo profilo del motivo di ricorso, quello riguardante le spese di giudizio, atteso che - come già affermato, seppur in epoca risalente, da questa Corte (Cass. 6 ottobre 1972 n. 2884) - l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento disposto dalla sentenza 26294/2001 r.g.n. 5 ud. 7 marzo 2003 impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precedenti fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio. Nella specie la censura contenuta nel secondo profilo del motivo di ricorso investe la liquidazione delle spese non già sotto profili che in ipotesi possano avere una loro autonomia, ma proprio in ragione dell'esito complessivo della lite e quindi la stessa si pone come diretta ad inficiare una parte del decisum dipendente dalla parte cassata della sentenza con conseguente effetto espansivo interno ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c.; effetto in tal caso predicabile atteso che più in generale secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (recentemente cfr. Cass. 23 aprile 2001, n. 5988) - la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, potendo la causa essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., deve condannarsi il Ministero dell'Interno a pagare alla ricorrente gli accessori sull'indennità di accompagnamento con la suddetta decorrenza. Sussistono giustificati motivi consistenti nel fatto che la domanda è stata accolta con - una decorrenza di alcuni anni successiva a quella richiesta - per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura relativa agli accessori del credito;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione sulla prestazione riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 1998. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Ettore 10. Mr Giovanni Amoroso) (Ettore Mercurio ) и % 26294/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 6 LLO, DI OGNI SPESA, TASSA DI BO AI SENSI DELL'ART. 10 STA 533 C PO . IM N DA REGISTRO, E DA 11-8-73 ESENTE DIRITTO LEGGE DELLA O IL CANCELLIERE Море Жалн Depositato in Canceller oggi,14 OTT. 2003 Линеfamille IL CANCELLIERE