Legge 11 dicembre 2012, n. 224

Commentari2

  • 1Energia Eolica. Focus Disciplina Regionale Molise sulle linee guida, il regime autorizzatorio e le aree non idonee.
    Petrillo Alessandro · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2020

    1.Inquadramento normativo: diritto europeo, nazionale e regionale La materia delle energie rinnovabili assume rilievo nel nostro ordinamento in quanto l'accesso alle risorse energetiche ed il loro sfruttamento rappresenta uno dei principali fattori di ricchezza e di competitività. L'energia, infatti, è una risorsa strategica posta alla base di relazioni ed interazioni economiche, politiche, ambientali, sociali che assumono rilevanza crescente e che si estendono ad ambiti sempre maggiori. Dal punto di vista normativo trova una disciplina positiva su diversi livelli di competenza e che abbraccia diverse le branche del diritto Europeo, Nazionale e Regionale. Volume consigliato 1.2. …

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  • 2Risoluzione del 06/11/2013 n. 74 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 6 novembre 2013

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 68 del DL n. 83 del 2012, \è stato esposto il seguente QUESITO ALFA S.p.A. \è una societ\à autorizzata all\'esercizio dell\'attivit\à fiduciaria con decreto ministeriale del 2000. Nell\'ambito della propria attivit\à, i clienti - prevalentemente persone fisiche non imprenditori residenti ai fini fiscali in Italia - conferiscono ad ALFA un mandato professionale per l\'amministrazione fiduciaria di attivit\à finanziarie. In virt\ù di tale mandato l\'istante si impegna, tra l\'altro, ad applicare e versare le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive previste dalla normativa fiscale sui redditi di …

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Giurisprudenza59

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  • 1Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2024, n. 1303
    Provvedimento: N. R.G. 3760/2022 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA) VERBALE DELLA CAUSA n. 3760/2022 R.G. tra Parte_1 RICORRENTE e , Controparte_1 CP_2 RESISTENTI Oggi 22/10/2024, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. personalmente e per delega dell'Avv. Parte_1 DAVIDE TRAMONTANA nonché per la parte resistente, , Controparte_1 l'Avv. Giovanna Morello per delega dell'Avv. BIFULCO GIOACCHINO e per l'Avv. Antonio Morabito. CP_2 Parte ricorrente eccepisce che, in disparte i rilievi infondati di Controparte_1 afferenti all'invio dell'intimazione di pagamento a mezzo pec, l'ente non ha preso posizione sul merito …
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    • giudicato·
    • art. 115 c.p.c.·
    • domanda riconvenzionale·
    • sospensione procedura esecutiva·
    • art. 418 c.p.c.·
    • annullamento cartelle esattoriali·
    • opposizione a intimazione di pagamento·
    • notifica via pec·
    • l. 228/2012·
    • legittimazione passiva

  • 2Trib. Lecce, sentenza 13/09/2024, n. 2866
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n. 6529/23 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione", discussa e decisa all'udienza del 13.09.2024, proposta da 'rappresentato e difeso dall'Avv.to Barbara Fernando, Parte 1 mandato in atti; -opponente- contro Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., contumace; -opposta- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30.09.2023 Parte 1 proponeva opposizione avverso …
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    • sanzioni amministrative·
    • art. 10 D.P.R. 558/99·
    • art. 16 Legge 689/1981·
    • art. 11 Legge 689/1981·
    • contumacia amministrativa·
    • iscrizione registro imprese·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • giurisdizione civile·
    • art. 10 Legge 122/92·
    • obbligo motivazionale

  • 3Trib. Bari, sentenza 20/12/2024, n. 5196
    Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE Sent. R.G. 4590/2024 REPUBBLICA ITALIANA Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA ha pronunciato la seguente OGGETTO: OPPOSIZIONE ORDINANZA SENTENZA INGIUNZIONE nella causa civile promossa da , COD. FISC. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dimonte ed elettivamente domiciliata preso il [...] suo studio in Bari alla via Manzoni n. 21 OPPONENTE CONTRO Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, COD. FISC. [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Celestina Barile e domiciliata in Bari al Corso P.IVA_1 Cavour n. 2 presso l'ufficio legale …
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    • sanzione amministrativa·
    • attività di autoriparazione·
    • sicurezza circolazione stradale·
    • iscrizione registro imprese·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • art. 1 L. 122/1992·
    • SCIA·
    • confisca amministrativa·
    • onere probatorio PA·
    • art. 2700 c.c.

  • 4TAR Milano, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 2782
    Provvedimento: Pubblicato il 28/07/2025 N. 02782/2025 REG.PROV.COLL. N. 03218/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2024, proposto da TO TE, Autofficina TE di TO TE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, Paolo Faccin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Enrico degli Scrovegni 29; contro Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del legale …
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    • requisiti tecnico-professionali·
    • diritto quesito·
    • principio tempus regit actum·
    • meccatronica·
    • interruzione termine procedimentale·
    • legge 122/1992·
    • legittimo affidamento·
    • SCIA·
    • legge 224/2012·
    • competenza Camera di Commercio

  • 5Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4177
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 24778/2022 TRA con l'Avv. Valeria Fraboni e Claudio Grisogoni) Parte_1 RICORRENTE E (con gli Avv.ti Francesca Forte e Matteo Crocco Morelli) CP_1 RESISTENTE FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato, il Sig. dipendente di dal 24 giugno Parte_1 CP_1 1992, lamentava l'inadeguatezza dell'inquadramento riconosciutogli nel livello 5° del CCNL Utilitalia stante la tipologia delle mansioni espletate e le relative …
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    • art. 7 Legge 122/1992·
    • indennità di collaudo·
    • responsabilità tecnica officina·
    • differenze retributive·
    • officina decentrata·
    • inquadramento contrattuale·
    • mansioni superiori·
    • giurisprudenza Cassazione su mansioni superiori·
    • onere della prova·
    • CCNL Utilitalia
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Versioni del testo

  • Art. 1.


    Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione

    1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
    «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
    a) meccatronica;
    b) carrozzeria;
    c) gommista».
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41, come modificato dalla presente legge:
    "Art. 1.Attivita' di autoriparazione.
    1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attivita' di autoriparazione».
    2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli .
    3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
    a) meccatronica;
    b) carrozzeria;
    c) gommista.".
  • Art. 2. Requisiti tecnico-professionali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
    (( 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
    1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia' iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni ))
  • Art. 3. Norme transitorie 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
    2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i ((tredici anni e sei mesi)) successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 .
    2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all' articolo 1, comma 3, lettere a) , b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
    3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
    4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.