Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
L'attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della pena operato dai giudici di merito, che avevano ritenuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti e applicato la riduzione per il riconoscimento della citata attenuante della dissociazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
08740-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 01.12.2016 -Presidente - Dott. ARTURO CORTESE SENTENZA Dott. FRANCESCO M. S. BONITO Consigliere - Dott. ROSA A. SARACENO Consigliere - N. 1240/2016 Rel. Consigliere - Dott. STEFANO APRILE Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 29884/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA AJ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 4 febbraio 2016 pronunciata da Corte di assise di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto dell'assenza del difensore Avv. Manfredo Fiormonti, regolarmente avvisato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro del 12 maggio 2014 con la quale il ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di omicidio pluriaggravato, anche ai sensi dell'art. 7, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di detenzione e porto di armi da fuoco, fatti commessi il 12 agosto 2008, con condanna alla pena di anni otto di reclusione previa concessione della diminuente per il rito abbreviato e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. 2. Ricorre HA PA, a mezzo del difensore avv. Manfredo Fiormonti, che chiede l'annullamento della sentenza per violazione degli artt. 62-bis, cod. pen., 133, cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen. per omessa, contraddittoria ed illogica motivazione.
2.1. Osserva, con unico motivo di ricorso, che il giudice avrebbe errato nel mancato accoglimento di motivi di appello con riferimento al richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse, rispetto alle aggravanti contestate, con conseguente riduzione della pena in concreto irrogata. In particolare, si censura la sentenza citando un precedente di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 13928 del 29/11/2001 dep. 2002, Barra, Rv. 221933). Si censura, altresì, la sentenza anche con riguardo alla parte motivazionale, la quale comunque sarebbe infarcita di omissioni ed illogicità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. è1.1. È opportuno premettere che ciò di cui si discute, in effetti, principalmente il giudizio di bilanciamento che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere effettuato con carattere di prevalenza delle circostanze attenuanti : ciò, sia tenendo conto dei numerosi elementi afferenti le circostanze attenuanti generiche medesime, sia in considerazione dell'avvenuto riconoscimento della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 8, decreto-legge n. 152/1991. 2 In proposito, la difesa ricorda uno specifico precedente sul punto, secondo il quale in tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti. Ne deriva che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione» (Sez. 2, Sentenza n. 13928 del 29/11/2001 dep. 2002, Barra, Rv. 221933).
1.2. Appare preliminare, quindi, stabilire se vi sia un particolare regime di bilanciamento delle circostanze allorquando, oltre alle circostanze attenuanti generiche, si faccia applicazione della circostanza ad effetto speciale citata. È utile ricordare che a seguito della sentenza SU, Contaldo, è stato composto il contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici concernente il giudizio di bilanciamento della attenuante ad effetto speciale della cosiddetta «dissociazione attuosa», prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, stabilendo che la stessa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra le circostanze (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929). Tale pronuncia sottrae al giudice il potere di effettuare il giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del caso concreto, quando si debba applicare la ridetta attenuante ad effetto speciale. Da ciò deve trarsi la logica conseguenza che restano immutati i poteri del giudice per quanto riguarda il giudizio di comparazione delle circostanze diverse da quella citata. In ordine ai rapporti tra la circostanza ad effetto speciale citata e le circostanze attenuanti generiche, il caso di evidenziare che la giurisprudenza di legittimità si è, ormai, orientata nel senso di ritenere che in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8, decreto-legge n. 152/1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, Sentenza n. 1703 del 24/10/2013 dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958). 3 E Ciò, se per un verso non riguarda direttamente la questione oggetto del giudizio in quanto al ricorrente sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, per altro verso sottolinea, ancora una volta, l'assoluta autonomia delle due ipotesi circostanziali che poggiano su presupposti totalmente diversi, tanto che appare del tutto ragionevole che, parimenti, diverso sia il canone di giudizio per la comparazione con le altre circostanze. Il precedente citato nel ricorso (Sez. 2, Barra) non è condiviso dal Collegio perché superato da Sez. U, Contaldo, che ha sottratto l'attenuante speciale all'ordinario bilanciamento, con la conseguenza che l'avvenuta concessione della ridetta circostanza speciale non produce effetto sul giudizio di bilanciamento delle circostanze diverse da quella indicata. In conclusione, il Collegio ritiene di affermare il seguente principio di diritto: in presenza della circostanza ad effetto speciale cui all'art. 8, decreto-legge n. 152/1991 la quale è sottratta al giudizio di bilanciamento -, spetta al - giudice di effettuare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti, secondo gli ordinari canoni normativi».
2. Tanto premesso in ordine al regime giuridico della comparazione delle circostanze allorquando si debba fare applicazione della attenuante ad effetto speciale e di altre circostanze attenuanti a regime ordinario, è doveroso evidenziare che la sentenza impugnata, come pure quella di primo grado alla quale la prima fa, in ogni caso, richiamo, è adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che giustificano il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. In particolare, il giudizio di equivalenza viene basato sulla efferatezza dei fatti oggetto della imputazione, per come posti in essere con premeditazione, con arma da fuoco di notevole potenzialità offensiva ed in pieno giorno in un luogo pubblico con il rischio di colpire soggetti del tutto estranei. Anche il complessivo giudizio concernente la determinazione della pena appare congruamente motivato e non si ravvisano, in particolare, le lamentate carenze che, nei motivi di ricorso, non sono neppure specificamente indicate con riferimento agli atti oggetto del giudizio. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
4 ब Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 dicembre 2016. Vestensore TX Presidenteし Il Consigliere estensore Stefano Aprilé Arturo Cortese DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 5