Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
L'obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l'assemblea di approvazione, di cui al vecchio testo dell'art. 2432 cod. civ. (oggi art. 2429, comma terzo stesso codice), deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se la preposizione (impropriamente) impiegata dalla norma in parola ("durante") postula, difatti, la continuità dell'atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l'adozione di misure straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta legittimamente soddisfatta con il consentirne l'accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l'accessibilità ai documenti oltre tali, ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato (nella specie, il socio di una SPA lamentava di non aver potuto prendere visione del bilancio nel giorno antecedente l'assemblea di approvazione perché festivo: la S.C., nel rigettarne il ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 cod. civ.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d'ufficio, ha le caratteristiche dell'atto pubblico, giusta disposto dell'art. 2421, comma primo n. 3 cod. civ., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all'art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l'infedele redazione del verbale stesso mercè l'esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all'uopo, il procedimento di querela di falso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT AN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 12, presso l'avvocato DANTE E., rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
GRUPPO G.S. SpA già S.M.E. SOCIETÀ MERIDIONALE FINANZIARIA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente PRISCO GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio Salvatore D'Avino di Milano rep. n. 152365 del 19.12.1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 24/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2000 dal Consigliere Dott. Giovarmi LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Biamonti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino - con la sentenza pubblicata il 24 febbraio 1997 - rigettava l'impugnazione proposta da IA PI TI - socio della S.p.A. Aliver - avverso la sentenza del Tribunale di Novara che aveva respinto la sua impugnazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria della stessa società tenuta il 19 aprile 1982.Giudicava la Corte di merito che non fosse stato violato il disposto dell'art. 2432, ultimo comma, C.C. (ante riforma), giacché i bilanci e gli allegati erano rimasti depositati presso la sede della società durante il prescritto periodo, i soci erano stati ammessi alla consultazione "durante gli orari di ufficio di un dirigente della società" e la chiusura della sede sociale nei giorni festivi (come quello precedente la convocazione dell'assemblea) non poteva considerarsi ostacolo rilevante all'esercizio del diritto all'informazione. I giudici di appello rilevavano per altro: che il tenore testuale del verbale dell'assemblea - redatto dal notaio - contraddiceva l'assunto che alla verbalizzazione delle deliberazioni avesse provveduto autonomamente il presidente dell'assemblea; che il dottor RI aveva mantenuto il ruolo di presidente dell'assemblea anche dopo le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione (da lui rassegnate in apertura di lavori), perché l'assemblea aveva immediatamente provveduto a confermarlo tuttavia in quel ruolo (sicché era stato osservato il disposto dell'art. 12 dello statuto);
che non costituiva motivo di nullità delle assunte deliberazioni il fatto che il dottor RI, benché non più presidente del consiglio di amministrazione, avesse personalmente fornito risposte alle domande di chiarimenti e alle contestazioni rivolte dai soci sul bilancio sottoposto ad approvazione (del quale lo stesso RI "era responsabile" "e perciò in grado di fornire gli opportuni chiarimenti integrativi della relazione accompagnatoria"), che le domande presentate per iscritto dal socio TI erano state fedelmente sintetizzate n cl verbale dell'assemblea e lo stesso TI aveva dato atto (a pag. 35 del verbale) che le risposte date, benché non soddisfacenti, erano state analitiche;
che l'autorizzazione data agli amministratori di esercitare una attività concorrente è prevista dall'art. 2390 c.c., a tenore del quale l'assemblea non è tenuta a dettare limiti al riguardo;
che la deliberazione preliminare di invertire l'ordine del giorno - (provvedendosi al rinnovo del consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del bilancio) rientrava nei poteri sovrani dell'assemblea di regolare l'andamento dei propri lavori;
che le specifiche censure di irregolarità nell'amministrazione della società mosse dal socio TI riguardano esercizi, anteriori a quello oggetto del bilancio in contestazione, i cui bilanci non risultano impugnati, sicché neppure possono invocarsi effetti riflessi nell'ultimo esercizio, essendo per altro rimasta del tutto generica l'affermazione che dall'ipotizzata falsità dei precedenti bilanci sarebbero emerse, plusvalenze tenute celate nel bilancio in discussione;
che - infine - le numerose deduzioni probatorie dell'appellante TI (ispezione dei documenti aziendali, esibizioni documentali anche a carico di terzi, indagine tecnico-contabile, esibizione dei nastri di registrazione magnetica dei lavori dell'assemblea, esame di testimoni) risultavano in parte irrilevanti (perché attinenti a fatti di gestione relativi a precedenti esercizi) e in parte inammissibili perché, benché pertinenti all'oggetto della controversia, erano prospettate in senso meramente esplorativo o perché dirette a contrastare il contenuto del verbale - atto pubblico - non fatto oggetto di querela di falso, ovvero - quanto alle prove orali - perché relative a prospettazioni non dedotte con i motivi di appello o involgenti apprezzamenti che non possono essere rimessi a testimoni.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA PI TI prospettando la violazione o la falsa applicazione del disposto degli artt. 2432, ultimo comma (testo previgente) e 2366 e ss. C.c. ; 2375, 2699f 2700 e 2701 c.c., e della legge 16.2.1913 n. 89; 2370, 2371, 1363 c.c. e 4 legge 29.12.1962, n. 1745; 2390 e 2393 c.c., 115 e 116 c.p.c.; 26,21 c.c. e 483 c.p.; 91 e 92 c.p.c. e 75
disp. att. stesso codice;
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La società p.a. Gruppo G.S. (denominazione assunta dalla S.p.A. schemaventuno, incorporante della S.p.A. S.M.E. Società Meridionale Finanziaria, dalla quale era stata incorporata la S.p.A. Alivar) ha contraddetto con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con la prima censura del complesso motivo di impugnazione (nel cui unitario sommario sono indicate le violazioni di numerosi disposti normativi e denunciati molteplici vizi di motivazione) il ricorrente critica la decisione impugnata per avere la Corte di merito interpretato il disposto dell'art. 2432, ultimo comma, c.c. (nel testo previgente), limitando arbitrariamente la portata del relativo precetto, fino a giungere in pratica a vanificare il diritto all'informazione del socio, subordinato a condizionamenti di comodo degli amministratori.
I giudici di appello avrebbero infatti ritenuto che nella specie il precetto fosse stato osservato con l'ostensibilità di bilanci e documenti allegati durante il solo "periodo di presenza in ufficio di uno specifico dirigente", mentre doveva essere affermata l'irregolare costituzione dell'assemblea, perché la società non aveva adempiuto all'onere di provare l'osservanza del precetto di deposito di bilanci e allegati nei quindici giorni precedenti l'assemblea e perché in concreto alle ore 9,15 del giorno precedente l'assemblea era stato negato a due soci l'accesso alla sede sociale.
La censura non può essere condivisa.
Con riferimento alle specifiche deduzioni istruttorie dell'appellante (e in particolare al capo c. della proposta prova per testimoni), la Corte di merito ha ritenuto che l'avv. TI avesse riconosciuto "che la consultazione [di bilancio e allegati] poteva avvenire durante gli orari di ufficio di un dirigente della società" e che dunque la sua contestazione non investisse il fatto obbiettivo dell'avvenuto deposito, ma le modalità della consultazione dei documenti da parte dei soci, non consentita nei giorni festivi e al di fuori dei normali orari di ufficio e di apertura della sede sociale. E infatti l'avv. TI aveva lamentato che il giorno precedente l'assemblea (giorno festivo, domenica) egli non potè avere accesso alla sede sociale e aveva riferito che il portiere dell'edificio fornì appunto informazioni su quelle modalità di consultazione. Ebbene, sviluppando la prima censura, il ricorrente soltanto "per inciso" contesta il fondamento dell'affermazione secondo cui egli - appellante - aveva ammesso il fatto dell'avvenuto deposito e limita in realtà i suoi rilievi critici al punto della decisione in cui è stato ritenuto che l'obbligo degli amministratori posto dall'art. 2432 c.c. (ante riforma, ora art. 2429, c. 3) può dirsi adempiuto pure se ai soci sia in pratica consentito di prendere visione dei documenti depositati durante i normali orari di ufficio e nei giorni non festivi. E tale principio deve essere condiviso, giacché, se la preposizione (impropria) impiegata dall'art. 2432 C.C. ("durante") postula la continuità dell'atto del deposito, non per ciò può dirsi imposta l'adozione di misure straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale, quando l'esigenza di consultazione e adeguata informazione dei soci è soddisfatta con l'accesso consentito durante i normali orari di apertura degli uffici privati (e solo per corrispondere a specifica motivata richiesta del socio interessato può ipotizzarsi il dovere di assicurare l'accessibilità ai documenti di bilancio oltre tali ordinari limiti di tempo).
2. Con la seconda censura il ricorrente critica la decisione nel punto in cui è stata negata l'acquisizione dei "nastri" di registrazione magnetica dello svolgimento dell'assemblea sull'asserito presupposto che il mezzo istruttorio era diretto a contestare la verità dei fatti obbiettivi come registrati dal notaio che aveva redatto e sottoscritto il verbale dell'assemblea ordinaria. Contesta il ricorrente che il verbale pur cosi formato abbia natura di atto pubblico con l'efficacia sua propria, e ciò per la ragione che la redazione ad opera del notaio è, per l'assemblea ordinaria, facoltativa.
La censura è infondata. Non può dubitarsi, infatti, che il verbale dell'assemblea ordinaria quando sia redatto, secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 c.c., dal notaio, come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni di ufficio, sia atto pubblico (a norma dell'art. 2699 c.c.) e come tale lo considera l'art. 2421, c. 1, n. 3, c.c., là dove prescrive la trascrizione nei libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea anche dei verbali redatti per atto pubblico. E il verbale redatto dal notaio è perciò assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., sicché con piena ragione la Corte di merito ha negato l'ordine di esibizione dei nastri di registrazione magnetica dai quali si sarebbe voluta ricavare la prova dell'infedele redazione del verbale (con elusione della regola che impone il procedimento di querela di falso).
3. Infondato è pure il profilo di censura diretto al punto della decisione là dove la Corte di merito ha giudicato che la presidenza dell'assemblea (dall'art. 12 dello statuto assegnata al presidente del consiglio di amministrazione), mantenuta dal dottor RI anche nello sviluppo dell'adunanza successivo alle sue dimissioni (rassegnate - unitamente a quelle degli altri componenti del consiglio - immediatamente dopo la constatazione della regolare costituzione dell'assemblea) non avesse comportato alcun vizio nelle adottate deliberazioni assembleari. Contesta il ricorrente che l'assemblea abbia subito confermato il RI nell'ufficio di presidente, giacché invece talune deliberazioni sarebbero state da lui proposte e dall'assemblea approvate prima della esplicita sua designazione da parte degli intervenuti (art. 2371 c.c.), ma è agevole obiettare al riguardo che, se pur fosse vera la circostanza, l'assemblea - nei suoi poteri sovrani - tacitamente assenti a che il RI (benché dimissionario dal consiglio di amministrazione) regolasse tuttavia lo svolgimento dei lavori assembleari e l'espresso - pur se in ipotesì- non immediato - conferimento dell'incarico costituisce manifestazione della medesima volontà già implicita nell'averlo di fatto mantenuto benché dimissionario nella presidenza dell'assemblea.
Che poi non risultasse che lo stesso RI fosse socio della società, è circostanza irrilevante, libero essendo il potere di designazione ex art. 2371 c.c., mentre per altro è incontestabile che egli avesse titolo per intervenire (senza diritto di voto, se in ipotesi non socio) all'assemblea come presidente del consiglio di amministrazione che aveva provveduto alla convocazione e presentava, per l'approvazione, il progetto di bilancio del passato esercizio. E ancora infondato è l'altro connesso rilievo secondo cui il RI non avrebbe avuto titolo perché presidente del dimissionario consiglio di amministrazione - neppure per fornire chiarimenti sul progetto di bilancio redatto dallo stesso consiglio, essendo egli - al contrario - il soggetto più qualificato a corrispondere alle richieste di informazione sulla conclusa gestione e sul documento che ne dava la rappresentazione contabile.
Nè può costituire una autonoma ragione di invalidità della Deliberazione di approvazione del bilancio (come prospetta il ricorrente) l'asserita inadeguatezza delle risposte date alle richieste di chiarimenti se non sia riflessa e abbia riscontro in un profilo riconoscibile di specifica illegittimità del bilancio stesso e della deliberazione che lo ha approvato. E per altro la sentenza impugnata ha dato atto che il verbale dell'assemblea aveva non solo riassunto - a loro richiesta - le dichiarazioni dei singoli soci intervenuti nella discussione, ma aveva dedicato numerose pagine (ben 6) alle puntuali risposte degli amministratori e per essi del presidente RI.
4. Con altra censura il ricorrente critica la decisione impugnata per essere stato negato effetto invalidante sulle successive deliberazioni all'approvata inversione dell'ordine del giorno, misura questa idonea a conculcare i diritti della minoranza con riguardo alla strategia da essa predeterminata sui modi di partecipazione all'assemblea: e perciò neppure la maggioranza potrebbe modificare l'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione.
La censura è infondata. A ragione la Corte d'appello ha giudicato legittimo esercizio dei poteri sovrani di autoregolazione dell'assemblea l'aver modificato, nell'ambito dell'elenco delle materie da trattare dettate nell'avviso di convocazione, l'ordine di discussione dei singoli punti, sicché non può essere stata cagionata lesione alcuna al diritto di informazione della minoranza (tutelato nei modi e nei limiti dell'art. 2374 c.c.) e di consapevole partecipazione alle deliberazioni assunte sui temi predeterminati dal consiglio di amministrazione all'atto della convocazione.
5. Afferma il ricorrente che la sentenza impugnata ha considerato legittima la deliberazione con la quale l'assemblea, nominando i nuovi amministratori, li esonerò dal divieto di concorrenza, sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione data agli amministratori ex art. 2390 c.c. possa essere "generica e illimitata", quando invece la questione deve essere esaminata in rapporto a concrete situazioni valutate compatibili con l'interesse sociale. Anche tale profilo di censura è infondato. Al rilievo, prospettato sul punto dal socio TI, la Corte d'appello ha dato infatti adeguata risposta, osservando come l'art. 2390 c.c. non ponga alcuna condizione, neppure implicita, alla prevista autorizzazione, rimessa all'apprezzamento insindacabile della maggioranza assembleare e dunque gli argomenti svolti dall'appellante si fondavano non già su ragioni di legittimità, ma su esigenze di mera opportunità. Basti aggiungere - come non ha mancato di sottolineare la sentenza impugnata - che l'autorizzazione data ex art. 2390 c.c. non può valere a superare i limiti - invece invalicabili - posti dall'art. 2391 c.c., fermo in ogni caso rimanendo l'obbligo degli amministratori di astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali essi abbiano un interesse in conflitto con quello della società, pena le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 2391.
6. Critica il ricorrente il punto della decisione in cui la Corte di merito ha giudicato che le "censure dirette ad operazioni degli amministratori" non si riflettevano sulla formazione del bilancio in discussione, poiché riguardavano precedenti esercizi, i cui bilanci erano stati approvati.
Contesta lo stesso ricorrente il fondamento in fatto di un tale convincimento e rimanda alle pagine 14 e 15 del verbale (dove i rilievi critici sul punto sarebbero stati enunciati e riassunti), ma non indica specificamente l'oggetto delle "rilevanti problematiche" dalla cui discussione sarebbe potuta "emergere la necessità di rivedere parte del bilancio in discussione". Si tratta dunque all'evidenza - è agevole constatare - di una censura generica - perciò inammissibile - attinente a un apprezzamento di merito dell'impugnata decisione. E ancora inammissibili sono i rilievi rivolti all'altro punto della decisione dove i giudici di appello hanno motivato l'irrilevanza delle istanze istruttorie riproposte dal TI, dirette non già a dar sostegno all'impugnazione di specifiche deliberazioni assembleari, ma strumentali, semmai, all'azione di responsabilità degli amministratori (estranea alla controversia), con riferimento a fatti - per altro relativi a passati esercizi, come per certo deve qui aggiungersi - il prospettato episodio di "falsificazione" e di "fatturazioni fasulle" inerente ad esercizio di due anni precedente rispetto a quello oggetto del bilancio in discussione. Sicché la lamentata omessa denuncia al P.M. non poteva in alcun modo interferire sul tema controverso nel giudizio (l'impugnativa di specifiche deliberazioni adottatte dall'assemblea ordinaria il 19 aprile 1982); mentre - infine - a contrastare la valutazione della sentenza impugnata, secondo cui i richiesti ordini di esibizione documentale ed ispezione, diretti a fini meramente esplorativi, non potevano considerarsi funzionali all'accertamento di specifiche ipotesi di invalidità delle impugnate deliberazioni, non può per certo valere la generica obiezione che a giustificare quei mezzi istruttori sussisteva Massai più di un semplice indizio o principio di prova" (emergente dalla discussione in assemblea e dai prodotti documenti).
7. Lamenta da ultimo il ricorrente che la Corte d'appello abbia operato la liquidazione delle spese del giudizio - poste a carico dell'appellante soccombente - senza adeguata motivazione e sul mero fondamento di una nota-spese non analitica che indicava gli importi complessivi di onorari, diritti di procuratore e spese. Sarebbero stati vistosamente superati i massimi della "tariffa", poiché la causa doveva considerarsi di valore indeterminabile e gli onorari dovevano essere liquidati secondo gli importi minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 50 e i 100 milioni di lire. Il motivo è infondato.
Se è vero, infatti, che la nota delle spese, prodotta da parte appellata, non rispondeva al criterio di cui all'art. 75 disposizioni di attuazione del c.p.c., sussisteva tuttavia il potere-dovere del giudice d'appello di liquidare le spese in base agli atti di causa. A ciò ha provveduto la sentenza impugnata, distinguendo i tre importi (per onorari, diritti di procuratore e spese) e motivando, fatto implicito riferimento al valore indeterminato della causa, la liquidazione di onorari e diritti con la considerazione della "importanza della controversia e della molteplicità e analiticità delle questioni trattate". E certamente tale liquidazione ha rispettato gli importi massimi degli onorari previsti dal d.m. 5 ottobre 1 994, n. 585 - tabella A - per le cause di valore indeterminabile secondo i coefficienti di applicazione di cui alla lettera m), là dove la "particolare importanza" "per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate" abilita il giudice a liquidare gli onorari entro il limite massimo indicato per le cause di valore superiore a lire 750 milioni e fino a lire 1 miliardo.
8 - Infondati essendo tutti i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato.
Soccombente, il ricorrente TI è tenuto al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della società resistente (dovendo riconoscersi alla causa, di valore indeterminabile, particolare importanza per l'oggetto e le molteplici questioni giuridiche trattate, gli onorari sono liquidati con riferimento ai "coefficienti" di cui alla lettera m della tabella A del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore della società resistente, liquidate in complessive lire 16.361.900, delle quali lire 16 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001