Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2015, n. 42605
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Sentenza 23 settembre 2015

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1968), né, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca di un bene immobile acquistato con denaro proveniente dal proposto, fittiziamente intestato alla sua convivente e successivamente vincolato nella destinazione all'esigenza abitativa della loro figlia minore, con contestuale attribuzione a quest'ultima dei frutti dello stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2015, n. 42605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42605
    Data del deposito : 23 settembre 2015

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