Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1968), né, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca di un bene immobile acquistato con denaro proveniente dal proposto, fittiziamente intestato alla sua convivente e successivamente vincolato nella destinazione all'esigenza abitativa della loro figlia minore, con contestuale attribuzione a quest'ultima dei frutti dello stesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2015, n. 42605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42605 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
- le 42 6 05 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 QUINTA SEZIONE PENALE . Composta da Sent. n. sez.1287 Dott. Piero SAVANI - Presidente- CC 23/9/2015 Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - - Dott. Paolo MICHELI - Consigliere - R.G.N. 14771/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Consigliere - ha pronunciato la seguente: : . SENTENZA sui ricorsi presentati da: TT NO, nato a [...], il [...]; e quali terzi interessati da: TT ND, nato a [...], il [...]; IO RA NA, nata a [...], il [...]; LM IG, nato a [...], il [...]; avverso il decreto del 5/11/2014 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo Filippi, che ha richiesto che i ricorsi vengano rigettati o dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento di applicazione a TT NO della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, solo in parte, quello di confisca di alcuni beni mobili e immobili intestati al prevenuto e a TT ND, IO RA NA e LM IG.
2. Avverso il decreto ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali il TT e i summenzionati terzi interessati dalla misura patrimoniale.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di TT NO articola due motivi.
2.1.1 Con il primo deduce innanzi tutto la violazione del diritto del prevenuto di partecipare all'udienza del 5 novembre 2014 per il mancato rilascio da parte del Tribunale di Latina dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di abituale dimora pure tempestivamente richiesta dall'interessato, nonché il difetto di motivazione sull'istanza di trasferimento del domicilio del prevenuto. Analogo difetto di motivazione lamenta il ricorrente in merito alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale degli elementi desunti dai procedimenti penali nei quali il prevenuto è imputato e sui quali i giudici dell'appello hanno formulato il giudizio di pericolosità del TT, nonché in merito alle obiezioni svolte dalla difesa con il gravame di merito sul punto. Errata sarebbe poi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'irrilevanza ai fini del riconoscimento della prescrizione di alcuni reati in dell'esclusione - conseguenza del mancato riconoscimento della contestata recidiva - della pericolosità sociale del TT effettuate in uno dei giudizi di cognizione nei quali è stato coinvolto. Ulteriore difetto di motivazione deduce il ricorrente in relazione alla richiesta di riduzione della durata della misura avanzata dal proposto con il ricorso di merito.
2.1.2 Con il secondo motivo viene eccepita la perdita di efficacia del provvedimento di confisca per non essersi la Corte d'appello pronunziata sul ricorso entro diciotto mesi dalla sua proposizione, come previsto dal sesto comma dell'art. 27 del d. lgs. n. 169/2011, disposizione applicabile nel caso di specie in forza dei principi del tempus regit actum atteso che quantomeno il giudizio d'appello si è celebrato nella vigenza della normativa citata e della retroattività della norma più favorevole atteso che - - l'invocata sanzione processuale incide sull'applicazione di un istituto di carattere sostanziale. Non di meno e sempre con riguardo alla misura patrimoniale il ricorrente lamenta come la Corte territoriale si sia soffermata esclusivamente sul presupposto della sproporzione tra il valore dei beni oggetto di ablazione e la situazione reddituale del TT, trascurando invece di prendere in considerazione le giustificazioni offerte dal medesimo in merito alla legittima provenienza dei medesimi.
2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse di TT ND (figlio del prevenuto) articola due motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione delle norme che regolano la confisca di prevenzione dei beni formalmente di proprietà di terzi, avendo la Corte 1 territoriale applicato al ricorrente la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale conseguente alla sua rilevata incapienza reddituale che invece è riservata dalle suddette norme al proposto ed omettendo invece di fornire la prova della disponibilità uti domiunus dei beni oggetto della misura reale da parte del medesimo. Con il secondo motivo analogo vizio viene eccepito in relazione al fatto che i beni confiscati sarebbero stati acquisiti dal terzo ben prima dei due anni antecedenti alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, con conseguente inapplicabilità di qualsiasi presunzione di disponibilità degli stessi da parte del prevenuto ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art.
2-ter I. n. 575/1965. :
2.3 Il ricorso del LM articola invece tre motivi. Con il primo deduce l'inutilizzabilità • ai sensi dell'art. 103 c.p.p. della documentazione relativa al conto acceso dal ricorrente . nell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto dal TT e dalla quale sono stati tratti elementi funzionali alla confisca del danaro sullo stesso depositato in quanto acquisita in violazione delle disposizione dettate dall'articolo summenzionato. Con il . secondo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità della confisca dei beni del terzo in difetto dell'accertamento della colpevolezza del proposto e in subordine eccepisce l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 5 1. n. 1423/1956, nonché 2-bis, 2-ter e 3-bis I. n. 575/1965 per la violazione degli artt. 2, 24, 111, 117, : 41 comma 2 e 42 comma 2 Cost. in relazione agli artt. 6, 7, 14 e 35, nonché 1 Protocollo primo e 1 Protocollo 7 CEDU per mancata applicazione dei principi espressi nella sentenza Varvara della Corte di Strasburgo nella parte in cui non prevedono che . 3 la confisca sia una sanzione penale e non attribuiscono al terzo gli stessi diritti di difesa del proposto. Con il terzo motivo viene infine dedotto il difetto di motivazione in . merito alla prova che i beni oggetto del provvedimento ablativo costituiscano il reimpiego di profitti illeciti conseguiti dal proposto. t 2.4 Il ricorso proposto dalla IO RA (convivente del proposto) in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore deduce violazione di legge anche in relazione al difetto di motivazione. In tal senso la ricorrente osserva come erroneamente il provvedimento impugnato abbia ritenuto che il requisito della disponibilità anche indiretta del bene oggetto di ablazione da parte del proposto non debba ricorrere necessariamente nel caso lo stesso bene sia il frutto del reimpiego di profitti illeciti, ma solo in quello di sproporzione con la situazione reddituale ed economica dello stesso. Ed in proposito la ricorrente, con il gravame di merito, aveva eccepito che sull'immobile oggetto della misura ablativa gravava un vincolo di destinazione negozialmente apposto dalla IO ai sensi dell'art. 2645 c.c. in favore della figlia minore e che automaticamente escluderebbe la disponibilità dello stesso bene da parte del TT, che invece la Corte territoriale ha apoditticamente affermato o alternativamente ritenuto non rilevante in difetto di qualsiasi motivazione e della confutazione dell'obiezione difensiva.
3. Con memorie depositate il 7 e l'8 settembre 2015 i difensori di TT NO, in replica alle conclusioni del P.G., evidenziano innanzi tutto come nell'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno correttamente proposta al Tribunale di Latina giudice competente a deciderla - fosse stato espressamente specificato che la partecipazione all'udienza dinanzi alla Corte d'appello era finalizzato a consentire al proposto di essere sentito personalmente. Nel resto la memoria ribadisce la fondatezza delle censure avanzate con il ricorso. L'8 settembre 2015 anche il difensore di TT ND ha depositato memoria con cui ribadisce i motivi di ricorso ed analoga memoria è stata presentata nella stessa data dal difensore di IO RA NA con la quale vengono proposti quelli che sostanzialmente devono essere ritenuti, in difetto di esplicita qualificazione da parted ella ricorrente, come motivi nuovi. In tal senso la ricorrente ribadisce con ulteriori argomentazioni l'erroneità dell'assunto secondo cui la prova della disponibilità da parte del proposto del bene oggetto della misura patrimoniale sarebbe irrilevante qualora lo stesso costituisca il frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego. Sotto altro profilo viene altresì riproposta la questione del vincolo reale apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene oggetto di ablazione e dunque sul difetto della disponibilità dello stesso da parte del proposto, rilevandosi come la suddetta questione non era stata affrontata dal Tribunale e che dunque la Corte d'appello avrebbe dovuto annullare il provvedimento adottato in prime cure. La ricorrente lamenta inoltre che il decreto impugnato non avrebbe dimostrato la fittizi età dell'intestazione del bene alla IO, invece solo affermata dai giudici dell'appello e comunque facendo riferimento a circostanze fattuali inconferenti, atteso che la rilevata incapienza reddituale del proposto sarebbe espressamente riferita ad un periodo anteriore a quello in cui venne F acquistato il bene. Infine viene eccepita la perdita di efficacia della misura ablativa per la violazione del termine previsto dall'art. 27 d. lgs. n. 159/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione processuale sollevata con il primo motivo del ricorso di TT NO, che è peraltro infondata.
2.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, nel procedimento di prevenzione la mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in tanto può assumere rilievo in quanto questi abbia espressamente chiesto di essere sentito personalmente. Ne consegue che, in mancanza di una siffatta richiesta, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere anche dalla sussistenza di un legittimo impedimento (Sez. 6, n. 803 del 2 marzo 1999, Morabito G e altro, Rv. : 214778; Sez. 1, n. 46808 del 6 novembre 2012, Meocci, Rv. 253884).
2.2 Nel caso di specie il ricorrente eccepisce sostanzialmente l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire all'udienza in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno impostogli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, ma non risulta che egli abbia espressamente richiesto alla Corte territoriale di essere sentito, talchè la sua mancata partecipazione non inficia la regolarità del giudizio. Ed in tal senso non rileva che - come eccepito dal ricorrente nelle memorie depositate il 7 e l'8 : settembre nella istanza rivolta al Tribunale di Latina per ottenere la suddetta autorizzazione fosse comunque esplicitata l'intenzione di essere sentito personalmente all'udienza, atteso che la medesima istanza è stata per l'appunto presentata ad autorità giudiziaria diversa da quella deputata a decidere l'impugnazione e dinanzi alla quale il TT avrebbe dovuto rendere le proprie dichiarazioni.
3. Proseguendo nell'esame del primo motivo del ricorso del TT, per quanto riguarda l'istanza di trasferimento dell'obbligo di soggiorno è sufficiente evidenziare come, a seguito della sua presentazione, si sia instaurato un autonomo procedimento . incidentale la cui eventuale omessa decisione non influisce sulla validità del provvedimento impugnato. Ed infatti che la Corte territoriale si fosse riservata di decidere sull'istanza unitamente al ricorso avverso il decreto applicativo della misura non è circostanza idonea ad elidere la ricordata autonomia dei due procedimenti, dovendosi conseguentemente concludere semmai che tuttora la decisione sull'istanza deve ritenersi in riserva.
3.1 Inammissibili sono poi le censure mosse alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente compiuta dalla Corte territoriale.
3.1.1 In proposito deve innanzi tutto ribadirsi come per il consolidato orientamento di questa Corte in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514).
3.1.2 Sul profilo oggetto di doglianza l'esame del provvedimento impugnato rivela come i giudici dell'appello abbiano considerato rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura il fatto che il TT sia gravato da precedenti penali ad oggetto reati omogenei con quelli contestati in diversi procedimenti penali pendenti a carico del medesimo, la sintomaticità di alcuni dei quali (e segnatamente di quelli contestati come i più recenti) è stata oggetto di specifica analisi da parte della Corte territoriale.
3.1.3 Non può dunque ritenersi che il provvedimento impugnato risulti privo di motivazione sul punto o che quella resa sia meramente apparente, talchè le censure proposte con il primo motivo di ricorso in proposito si traducono nella denunzia di vizi motivazionali non riconducibili nel perimetro dell'art. 606 lett. c) c.p.p. e in quanto tali indeducibili in questa sede alla luce dei sopra ricordati principi. Né sussiste il difetto assoluto di motivazione denunciato dal ricorrente in relazione alle obiezioni svolte con il gravame di merito, che hanno trovato implicita confutazione nello sviluppo del discorso giustificativo del provvedimento. In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi L in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, in motivazione).
3.2 Per quanto concerne poi i reati per cui il TT è stato prosciolto nel giudizio di cognizione per la sopravvenuta prescrizione, manifestamente infondate sono le obiezioni del ricorrente, atteso che contrariamente a quanto dimostra di credere il - ai fini dell'applicazione della recidiva alcuna valutazione prognostica è ricorrente- assegnata al giudice, chiamato invece a valutare in che termini il reato per cui si procede risulti idoneo a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ai fini dell'apprezzamento sulla meritevolezza di un aggravamento della pena in relazione ad un fatto già commesso.
3.3 Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 I. n. 1423/1956 nella parte in cui consente il ricorso in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di misure prevenzione solo per violazione di legge - incidentalmente evocata dal ricorrente è sufficiente ricordare come la Corte Costituzionale l'abbia ripetutamente ritenuta infondata con sentenze n. 321/2004 e n. 106/2015 e come analoga questione anche di recente è stata considerata manifestamente infondata da questa Corte, la . quale ha ricordato come la ratio della normativa di prevenzione trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali, nè con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari (Sez. 2, n. 2566/15 del 19 dicembre 2014, Leotta ed altri, Rv. 261954).
3.4 Coglie invece nel segno l'ultima censura proposta con il primo motivo di ricorso, atteso che effettivamente con l'impugnazione di merito il TT aveva invocato una, riduzione della durata della misura applicatagli dal Tribunale, richiesta che la Corte territoriale ha di fatto rigettato senza fornire alcuna giustificazione in merito alla propria decisione. In tal caso il vizio denunziato effettivamente assume il carattere del difetto assoluto di motivazione, che si traduce in una violazione di legge deducibile in questa sede.
4. Parzialmente fondato è anche il secondo motivo del ricorso di TT NO.
4.1 Manifestamente infondata è invero l'eccezione sulla sopravvenuta inefficacia della misura reale per la violazione del termine di decisione del ricorso di merito di cui all'art. 27 u.c. d. lgs. n. 159/2011. Come ricordato dallo stesso ricorrente, infatti, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 117 del medesimo decreto prevede l'applicazione delle disposizioni della novella esclusivamente ai procedimenti di prevenzione per i quali al momento della sua entrata in vigore non sia ancora stata presentata la proposta di applicazione della misura, presentazione che nel caso di specie è invece per l'appunto antecedente. Conseguentemente nella fattispecie non trova applicazione la disposizione invocata nel ricorso. Né - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - può dubitarsi della natura processuale delle norme che regolamentano le cadenze del procedimento di prevenzione solo perché lo stesso è finalizzato all'applicazione di un istituto di natura sostanziale, affermazione che invero comporta la stessa negazione della dicotomia tra norme processuali e sostanziali, invece ribadita proprio nel precedente della Corte EDU citato nel ricorso.
4.2 Fondata è invece l'altra doglianza proposta con il motivo in esame.
4.2.1 Al TT sono stati confiscati conti correnti, polizze vita, libretti di risparmio, buoni postali e 12 vaglia postali per l'importo complessivo di 900.000 euro. L'attenzione del ricorrente si è concentrata sulle somme incorporate nei titoli da ultimi citati, asseritamente ricevute a seguito della cessione al proposto (consulente nel settore assicurativo) dei crediti relativi a sinistri stradali, lamentandosi in proposito il difetto di motivazione da parte della Corte territoriale sulle documentate obiezioni svolte con il gravame di merito in ordine alla prova della legittima provenienza di tali somme in quanto relative a transazioni estranee a quelle oggetto dei procedimenti penali da cui pure i giudici del merito hanno tratto gli elementi posti a fondamento dell'adozione della misura.
4.2.2 Premesso che dunque il ricorso non contesta la legittimità della confisca in relazione agli altri beni oggetto di ablazione, tale censura è, come accennato, fondata, atteso che effettivamente con il ricorso di merito, anche mediante l'allegazione di copiosa documentazione di sostegno, aveva rilevato che i titoli di cui si tratta fossero stati legittimamente acquisiti dal TT nello svolgimento della sua attività professionale. Conseguentemente gravava sulla Corte territoriale l'onere di evidenziare le ragioni per cui le allegazioni difensive non potessero ritenersi idonee a fornire la dimostrazione della legittima provenienza delle menzionate somme, dovendosi ricordare in proposito i principi fissati dalle Sezioni Unite per cui la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni 0 eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. Un., n. 4880/15 del 26 giugno 2014, Spinelli ed altro, Rv. 262607).
4.2.3 Si registra dunque sul punto un difetto assoluto di motivazione legittimamente deducibile e dedotto in questa sede, che non può ritenersi colmato dal più generale riferimento operato dal provvedimento impugnato alla registrata sproporzione tra la situazione patrimoniale ed economica del prevenuto e i redditi dichiarati negli anni precedenti ai fini fiscali, atteso che i rilievi del ricorrente concernevano la recente acquisizione delle somme in forza di uno specifico e lecito titolo e dunque sulla base di presupposti fattuali ovviamente da verificare in ipotesi incompatibili con la - www presunzione di illecita accumulazione formulata dai giudici del merito.
4.3 In conclusione, con riguardo alla posizione del TT NO, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio limitatamente alle statuizioni relative alla durata della misura personale e alla confisca dei menzionati vaglia postali, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
5. Parzialmente fondato è anche il ricorso di TT ND, figlio del prevenuto, che ricorre in veste di terzo interessato avverso la confisca di alcuni veicoli e motocicli, nonché di un conto corrente a lui formalmente intestati.
5.1 In relazione alle doglianze avanzate dal ricorrente deve innanzi tutto rammentarsi come ai fini della confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure di prevenzione incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (ex multis Sez. 2, n. 6977 del 9 febbraio 2011, Battaglia e altri, Rv. 249364). Per altro verso si è costantemente evidenziato come il concetto di disponibilità indiretta da parte del proposto evocato dall'art.
2-ter I. n. 575/1965 non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (ex multis Sez. 1, n. 6613 del 17 gennaio 2008, Carvelli e altri, Rv. 239359).
5.2 Va peraltro sempre ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente per dimostrare la illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 giugno 2013, Gatto e altri, Rv. 257609).
5.3 La Corte d'appello di Roma ha evidenziato come la capacità reddituale del ricorrente risultasse inidonea a giustificare la disponibilità delle risorse necessarie all'acquisto dei beni oggetto di ablazione. In tal senso i giudici del merito contrariamente a quanto eccepito con il primo motivo di ricorso - non hanno applicato al TT ND la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale riservata dall'art.
2-ter della I. n. 575/1965 al proposto, ma hanno più semplicemente e logicamente inferito dall'incapienza reddituale del ricorrente e dal suo legame familiare con il TT NO la conclusione che la provvista necessaria all'acquisto dei menzionati beni provenisse necessariamente da quest'ultimo e dunque, posto quanto motivato e non contestato dal ricorrente in ordine alla provenienza illecita delle disponibilità del proposto, hanno legittimamente ritenuto che i beni intestati al figlio ND altro non fossero che il reimpiego dei frutti delle attività illecite del padre.
5.4 In tal senso è irrilevante che gli acquisti siano avvenuti prima dei due anni antecedenti alla presentazione della proposta della misura di prevenzione, atteso che la Corte territoriale non ha utilizzato la presunzione iuris tantum di cui alla lett. a) del comma 14 del citato art.
2-ter (effettivamente inapplicabile attesa l'epoca a cui risalgono gli acquisti incriminati), ma, come detto, ha fatto ricorso ad una presunzione fondata su autonoma e valida base fattuale.
5.5 Ciò peraltro ancora non comprova la fittizietà dell'intestazione dei beni al TT ND, che presuppone invece la dimostrazione della costante disponibilità degli stessi - sebbene nei termini in precedenza chiariti - laddove, come nel caso di specie, non operi la presunzione iuris tantum di cui al citato comma 14 dell'art.
2-ter.
5.5.1 Alla luce dei principi sopra ricordati, infatti, deve ritenersi che l'espropriazione del terzo si giustifichi esclusivamente nella misura in cui egli funga da schermo - anche inconsapevole al proposto, i cui beni costituiscono l'unico obiettivo - dell'intervento di prevenzione.
5.5.2 In tal senso manifestamente infondata è l'affermazione della Corte territoriale per cui il presupposto della disponibilità dei beni oggetto della misura ablativa da parte del proposto riguarderebbe solo quelli per cui vale la presunzione di illecita accumulazione in ragione della sproporzione del loro valore rispetto alla capacità economica dello stesso e non anche quelli che possano ritenersi il frutto diretto di attività illecite o costituiscano il loro reimpiego. Affermazione che contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato - non trova riscontro nella lettera dell'art.
2-ter della I. n. 575/1975, il quale pone per l'appunto la disponibilità diretta o indiretta dei beni come primo criterio per la loro selezione, descrivendo poi gli alternativi caratteri che tali bene devono presentare per essere candidati alla misura ablativa.
5.5.3 Fondata è l'obiezione del ricorrente per cui la Corte territoriale non ha fornito la dimostrazione che i beni confiscati a TT ND fossero, ancorchè intestati al medesimo, tuttora nella disponibilità del proposto. Conseguentemente anche con riguardo alle statuizioni che concernono la posizione del ricorrente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
6. Il ricorso della IO è parimenti fondato.
6.1 Errato è invero l'assunto della ricorrente per cui la disponibilità dell'immobile da parte del TT sarebbe escluso dal vincolo di destinazione del bene costituito in favore della figlia.
6.1.1 L'art. 2645-ter c.c., infatti, sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti - specialmente di opponibilità ai terzi - da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie. La norma risponde difatti all'esigenza di rendere tipica la volontà destinatoria;
se così non fosse, essa sarebbe inutile, essendo già consentito dal principio di libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni e, quindi, anche di impiegarli per determinate finalità Cass. civ., ord. n. 3735 del 24 febbraio 2015, Rv. 634927).
6.1.2 Ciò che non è in dubbio è che la costituzione di un vincolo di destinazione non comprime i diritti del proprietario sulla cosa se non nei limiti della destinazione alla medesima impressa. In tal senso egli conserva intatto, ad esempio, il diritto di alienare il bene anche se gravato dal suddetto vincolo, ferma la disciplina dettata dalla disposizione citata circa l'opponibilità dello stesso al terzo acquirente.
6.1.3 Alla luce dei principi in precedenza ricordati in merito alla latitudine del concetto di "disponibilità" evocato dall'art.
2-ter 1. n. 575/1965, dunque, l'aver destinato l'immobile a soddisfare l'esigenza abitativa della figlia minore con contestuale attribuzione alla medesima dei frutti dello stesso non è in grado di sottrarlo alla sfera degli interessi economici del proposto, cui il bene è stato logicamente ricondotto dalla Corte territoriale in forza del fatto che egli fornì la provvista per il suo acquisto alla IO priva di fonti reddituali idonee a sostenerlo e ciò a tacere della implicita corretta applicazione in tal senso della presunzione di cui al comma 14 del citato art.
2-ter, atteso il rapporto di convivenza intercorrente tra i due soggetti di cui si tratta al momento dell'acquisto dell'immobile avvenuto pressoché contestualmente alla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione al TT.
6.1.4 Ed infatti, qualunque sia il contenuto del vincolo destinatorio apposto sul bene, questo rappresenta comunque un quid minus rispetto alla costituzione sul medesimo di un diritto reale di godimento, che, per espressa previsione dell'art.
2-bis comma...... n. 575/1965 non osta alla sua confisca. Né un impedimento all'operatività della misura di prevenzione può essere ricavata dalla disciplina dell'art. 2645-ter c.c. che si limita ad isolare, in deroga all'art. 2740 dello stesso codice, il bene vincolato dal resto del patrimonio del disponente, sottraendolo all'esecuzione, ma non derogando in maniera espressa alle procedure ablative e a quella di cui si tratta in particolare.
6.2 Con riguardo alla violazione dell'art. 27 d. lgs. n. 159/2011, eccepita con i motivi nuovi, la stessa deve ritenersi manifestamente infondata rinviandosi in proposito a quanto osservato in precedenza per respingere l'analoga eccezione sollevata con il ricorso di TT NO.
6.3 Colgono invece nel segno le censure della ricorrente svolte nella prima parte del ricorso e in qualche modo riprese con il primo dei motivi nuovi, nel resto inammissibile nella misura in cui attinge profili che non hanno costituito oggetto del ricorso principale. In tal senso la IO, a prescindere dal tentativo di fornire la prova positiva dell'indisponibilità dell'immobile da parte del TT in forza del vincolo di disposizione apposto sul medesimo, ha comunque eccepito il difetto di dimostrazione da parte della Corte territoriale della disponibilità del bene confiscato da parte del proposto. Ed in tal senso valgono le medesime argomentazioni svolte per accogliere l'analoga doglianza avanzata con il ricorso di TT ND alle quali si rinvia.
6.4 Conseguentemente anche con riferimento alla posizione della IO il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
7. Il ricorso del LM è invece inammissibile.
7.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le informazioni di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità, per come evidenziato nello stesso ricorso, non sono state acquisite nel procedimento di prevenzione a seguito di una ispezione o perquisizione effettuata nell'ufficio del LM nella sua qualità di difensore del TT, presupposto invece ineludibile perché debba farsi ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 103 c.p.p. di cui viene eccepita la mancata attivazione (v. Sez. Un., n. 24/94 del 12 novembre 1993, De Gasperini, Rv. 195626).
7.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Le eccezioni svolte con tale motivo, compresa quella subordinata di illegittimità costituzionale, si fondano infatti sulla ritenuta equiparazione della confisca di prevenzione ad una pena e dunque sulla sua inapplicabilità in difetto dell'accertamento della colpevolezza del prevenuto, in ossequio a quanto affermato dalla Corte EDU nella nota pronunzia Varvara vs. Italia del 29 ottobre 2013. Dimentica però il ricorrente come secondo la consolidata giurisprudenza dei giudici di Starsburgo le misure di prevenzione previste dalle leggi italiane che per l'appunto non importano un giudizio di colpevolezza, ma hanno lo - scopo di impedire il compimento di atti criminali non possono essere paragonate ad una pena» e che pertanto, il relativo procedimento non può avere ad oggetto la fondatezza» di una «accusa penale» (ex multis Corte EDU IE vs. Italia del 4 settembre 2001, RS vs. Italia del 20 giugno 2002 e da ultima AC e LI vs. Italia del 7 giugno 2014).
7.3 Manifestamente infondato e generico è infine anche il terzo motivo, atteso che la Corte territoriale contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso ha ampiamente - evidenziato le ragioni che fondano la presunzione di illecita provenienza delle somme di danaro rinvenute sul conto intestato al LM, mentre il ricorrente si è limitato ad evocare in termini del tutto generici le risultanze che contraddirebbero l'assunto dei giudici del merito e che gli stessi avrebbero omesso di valutare.
7.4 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
8. Va infine precisato che gli annullamenti in precedenza statuiti devono essere disposti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Deve infatti ribadirsi che qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), c.p.p., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza. (Sez. 6, n. 11662 del 2 febbraio 2006, Castelluccia ed altri, Rv. 233828).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di TT NO: con riguardo alla misura personale limitatamente al profilo della durata della stessa;
con riguardo alla misura patrimoniale limitatamente alla confisca dei n. 12 vaglia postali del valore complessivi di euro 900.000. Annulla il decreto impugnato nei confronti di TT ND e RA IO NA. Rinvia per nuovo esame sui detti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di TT NO. Dichiara inammissibile il ricorso spese processuali e della somma Così deciso il 23/9/2015 IL Consigliere estensore Luca Pistore di LM IG che condanna al pagamento delle di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Presidente Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Lux