Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza può rilevare solo ove il soggetto proposto abbia formulato richiesta di essere sentito personalmente, che non può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio del difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato e che si pone come estrinsecazione di un diritto non estensibile al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2012, n. 46808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46808 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3089
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 8576/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC BE N. IL 15/06/1966;
avverso il decreto n. 3/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG. di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28.11.2011, la corte d'Appello di Firenze accoglieva solo parzialmente (quanto alla determinazione della durata della misura) il ricorso interposto da CC OB, avverso il decreto del Tribunale di Siena che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Sinalunga e relative prescrizioni. A parere della Corte, non era fondata la doglianza avanzata, secondo cui il Tribunale aveva celebrato l'udienza anche in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato, atteso che tale impedimento non ricorreva, essendosi egli fatto ricoverare il giorno prima dell'udienza presso la clinica Quisisana, dove non risultava che lo stesso si fosse sottoposto ad intervento chirurgico. Inoltre veniva sottolineato che il giudizio di pericolosità espresso era più che fondato, avendo accumulato il CC numerose condanne per reati gravi contro il patrimonio ed altro ed avendo riportato denunce e querele per truffa nelle more della decisione, il tutto a significazione di un inserimento del predetto in illeciti traffici.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto, pel tramite del difensore, per dedurre:
2.1 errata applicazione e violazione dell'art. 420 ter cod., non essendo stato adeguatamente valutato il comprovato legittimo impedimento dell'istante, attesa la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e considerato il diritto del medesimo ad essere presente ove lo desideri, in ragione della particolare natura della misura di prevenzione, incidente a pieno titolo sulla libertà personale. La corte non avrebbe dovuto fondare il suo convincimento, quanto all'impedimento, su argomenti svincolati dal dato obiettivo rappresentato dalle certificazioni mediche, che aveva quindi l'obbligo di verificare.
2.2 errata applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. Sarebbe carente la motivazione nella parte in cui non è stato affrontato il tema della graduazione delle misure, essendosi limitata la Corte a sostenere che quella applicata è l'unica adeguata. Non solo, ma sarebbe stata errata la valutazione del dato offerto dalla difesa , visto che sulla base della stessa documentazione medica agli atti, altra A.G. (e per la precisione il Tribunale di Montepulciano) aveva ritenuto legittimo l'impedimento addotto.
3. Il Procuratore Generale, con parere motivato, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi del ricorso sono entrambi inammissibili.
Come è stato rilevato dal Procuratore Generale, la mancata partecipazione dell'interessato all'udienza può assumere rilievo solo se questi abbia chiesto di essere sentito personalmente, atteso che non è necessario che l'interessato partecipi personalmente nel procedimento di prevenzione;
è stato scritto da questa Corte che l'impedimento a comparire, quantunque documentato, non assume alcun rilievo al fine della celebrazione della udienza, sempre che l'interessato non abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1^ 17.4.2001, n. 25891). La richiesta di essere sentito non può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale, che deve provenire dall'interessato ed il relativo diritto non è estensibile al difensore (Sez. 1,12.3.2003, n. 19535). Pertanto, il legittimo impedimento può rilevare solo nella misura in cui l'interessato abbia richiesto di presenziare all'udienza, laddove nel caso di specie risulta che il CC formulò tale richiesta solo per l'udienza del 14.12.2010, ma non ebbe a rinnovare l'istanza, come era suo obbligo, per le altre e successive udienze (cft. Sez. 1^, 5.2.2004, n. 12968 secondo cui nel procedimento di prevenzione, una volta disposto il rinvio della trattazione ad altra udienza, il proposto che intenda essere sentito dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 4, e art. 678 cod. proc. pen., richiamati dalla L. 17 dicembre 1956 n. 1423, art. 4, ha l'obbligo di rinnovare la relativa istanza, non essendo sufficiente quella già formulata in precedenza con riferimento alla fissazione della prima udienza). Il primo motivo è quindi del tutto disancorato dalla realtà di fatto che è segnata, come detto, dalla mancata richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente nell'udienza di riferimento. Quanto al secondo motivo, deve essere rilevato che il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, in forza della generale disposizione della L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche ai casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, alla stregua del richiamo operato dall'art. 3 ter, comma 2 legge da ultimo citata. Pertanto in sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto, a meno che questa sia del tutto carente o presenti vizi tali da renderla solo apparente, ma di fatto inesistente. È stato statuito che in tema di misure di prevenzione, la limitazione del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, rispondenza in assenza della quale ricorre la violazione di legge per motivazione apparente (Sez. 5^, 8.4,2010, n. 19598). Il provvedimento impugnato non presenta difetti tali da rendere la motivazione talmente incongrua da sconfinare nella violazione di legge, presentando un discorso giustificativo assolutamente adeguato, ancorato ai dati di fatto disponibili. Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2012