Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, la condotta dell'interessato deve essere valutata, in applicazione del principio "tempus regit actum", con riferimento al quadro normativo esistente al momento in cui si è verificato l'evento-detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2008, n. 47684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47684 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 01825
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 006381/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SALERNO;
2) IE AN, N. IL 04/12/1964;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 25/01/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
MI ND, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere per plurimi reati, veniva poi assolto con sentenza passata in giudicato. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Salerno il MI chiedeva quindi l'equa riparazione, per l'ingiusta detenzione subita, quantificandola nella misura massima di Euro 516.456,00 per 41 giorni di arresti domiciliari. La Corte d'Appello adita, provvedendo con ordinanza depositata il 24 gennaio 2007, liquidava in favore del MI la somma di Euro 4.000,00. La Corte territoriale escludeva che a carico del MI potessero ravvisarsi estremi di una colpa sinergica all'evento detenzione e motivava detto convincimento riportando testualmente quanto affermato dal giudice della cognizione con la sentenza di assoluzione: "Tanto AG (coimputato), quanto ET (parte lesa) riferiscono della partecipazione ai fatti estorsivi, in occasioni diverse, di UN e di MI;
e tuttavia, da un lato, le dichiarazioni dell'imputato (AG) non sono utilizzabili, per come già chiarito, per la parte a contenuto eteroaccusatorio;
quelle dell'offeso, dall'altro, restano prive, proprio per la ragione della inutilizzabilità delle prime, di quell'indiscutibile riscontro esterno in assenza del quale perdono ogni efficacia probatoria. Anche in questo caso, dunque, la paradossale ma inevitabile conclusione cui il sistema conduce è che, pur in presenza di una sostanziale certezza di responsabilità, gli imputati andranno assolti dal reato in esame, per non avere commesso il fatto".
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno deducendo violazione di legge sul rilievo che la inutilizzabilità dichiarata in sede di giudizio di merito non rileverebbe nel giudizio di equa riparazione avviato dal MI, trattandosi di sanzione processuale derivata dalle innovazioni, in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, introdotte con provvedimenti legislativi intervenuti nel corso del giudizio di merito, e successivi all'epoca in cui era stata emessa l'ordinanza cautelare a carico del MI il quale era stato detenuto in regime di arresti domiciliari dal 20 luglio 1994 al 30 agosto 1994: il ricorrente ha fatto specifico riferimento alla modifica dell'art. 513 c.p.p. introdotta con la L. n. 63 del 2001. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente ha richiamato un precedente di questa Corte con il quale era stato affermato il principio della irrilevanza, in sede di giudizio per equa riparazione, della inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche, dichiarata dal giudice della cognizione, in un caso in cui l'arresto e lo stato di detenzione dell'interessato si erano verificati all'epoca in cui la giurisprudenza di legittimità si era attestata sul principio della utilizzabilità nella fase delle indagini, e quindi nel giudizio cautelare, di intercettazioni disposte con decreti affetti da vizio motivazionale (Sez. 4, n. 42708/2003). Ha proposto altresì ricorso il MI, tramite il difensore, in ordine all'entità della somma liquidata, da ritenersi a suo avviso esigua.
Il ricorso del Procuratore Generale, da esaminare preliminarmente per il suo evidente carattere pregiudiziale, merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate, con le necessarie puntualizzazioni in relazione a quello che è il tema di indagine del giudice della riparazione.
Preliminarmente va osservato che il Collegio non ignora che è stata rimessa alle Sezioni Unite (udienza fissata per il 30 ottobre p.v.) la questione della rilevanza o meno, in sede di giudizio per equa riparazione, della inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni dichiarata dal giudice della cognizione.
La questione in esame nel caso concreto è, tuttavia, diversa da quella rimessa al vaglio delle Sezioni Unite poiché non concerne ipotesi di inutilizzabilità c.d. "patologica", inerente, cioè, ad atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non soltanto nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (cfr., per tutte, Cass. S.U. 30 giugno 2000, Tammaro, RV 216246). Riguarda, invece, un'ipotesi di inutilizzabilità c.d. fisiologica della prova (quella, cioè, coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p.: v. Cass. S.U. 30 giugno 2000, Tammaro, cit), tra l'altro verificatasi in conseguenza di modificazioni apportate alle relative norme processuali successivamente al periodo della detenzione del MI. In via di principio deve affermarsi che, in tema di equa riparazione, la condotta dell'interessato, ai fini della verifica della sussistenza o meno della causa ostativa all'equa riparazione (dolo o colpa grave), deve essere valutata con riferimento a quello che era il quadro normativo esistente al momento in cui si è verificato l'evento detenzione, in applicazione del generale principio "tempus regit actum".
Non poteva, pertanto, il giudice della riparazione esimersi dal valutare specificamente le dichiarazioni in questione (in particolare quelle della parte offesa, la cui credibilità, per come si evince dall'impugnata ordinanza, non parrebbe essere stata esclusa dal giudice della cognizione, posto che questi ha solo ritenuto le stesse svuotate di efficacia probatoria sol perché non supportate, come riscontro, dalle dichiarazioni del coimputato del MI per essere queste divenute inutilizzabili) per verificare l'eventuale sussistenza degli estremi di condotte gravemente colpose sinergiche alla detenzione.
E ciò in quanto - giova ripeterlo - la sussistenza della colpa grave non può essere esclusa per il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie (sulla base delle quali il giudice aveva legittimamente applicato e mantenuto la custodia cautelare) si siano, nel corso del dibattimento, rivelate inutilizzabili a seguito dell'operatività di una regola processuale propria della fase ed introdotta successivamente all'evento detenzione.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice dell'equa riparazione ha il potere-dovere di apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione e di fornire adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito. Nel caso di specie la motivazione è, invece, del tutto carente: non risulta, infatti, presa in alcun modo in considerazione la condotta del MI, ai fini della verifica della sussistenza o meno di un rapporto sinergico tra la condotta stessa e l'evento detenzione. Per quel che concerne la verifica dei presupposti e delle condizioni richieste perché sussista in concreto il diritto all'equa riparazione - in particolare, l'assenza del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento restrittivo della libertà personale - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza (Sarnataro) N. 43 del 13/12/1995-9/2/1996, hanno infatti enunciato il principio di diritto secondo cui la Corte territoriale deve procedere ad autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale: "Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampi libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione". Con detta sentenza è stato, ancora, precisato che: a) "deve intendersi dolosa......non solo la condotta volta alla realizzazione di in evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo"; b) "poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.......quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso". Con specifico riferimento alla concreta fattispecie, la Corte d'Appello dovrà dunque valutare - muovendo dal presupposto dalla utilizzabilità, ai fini che in questa sede rilevano, delle dichiarazioni del AG e del ET descrittive della condotta del MI - se nel comportamento di quest'ultimo siano ravvisabili (nei termini innanzi ricordati circa la nozione di dolo o colpa grave) le connotazioni ostative al diritto all'indennizzo richiesto;
e ciò dovrà fare, esaminando ogni elemento utile alla particolare indagine che la legge affida al giudice della riparazione, comprese le dichiarazioni eventualmente rese dallo stesso MI, nell'osservanza dei seguenti criteri: a) non possono essere prese in considerazione condotte e/o circostanze di fatto che siano state escluse dal giudice della cognizione: cfr. Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 Cc. (dep. 28/02/2002), ric. Pavone, Rv. 220984; b) gli elementi oggettivi riconducibili al comportamento dell'interessato non devono supportare mere congetture bensì il convincimento, fondato dunque su dati concreti, della sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento stesso e l'evento detenzione;
c) le connotazioni di una condotta ostativa all'equo indennizzo devono essere desunte da elementi riferibili al comportamento dell'interessato quale accertato (o anche non negato) dal giudice della cognizione da un punto di vista fattuale;
d) del convincimento espresso - sia nel caso di esito favorevole per l'istante, sia in quello di diniego dell'equa riparazione - deve essere fornita motivazione adeguata e comunque priva di profili di manifesta illogicità. Trattasi dei criteri desumibili da quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza De Benedictis: "In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per valutare se colui che la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza, da parte di quest'ultimo, di un comportamento, che riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, che è incensurabile in sede di legittimità, quando presenti i suddetti caratteri. Nell'eseguire tale accertamento il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà personale, a prescindere dalla conoscenza da parte di quest'ultimo dell'inizio dell'attività d'indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se detta condotta abbia integrato estremi di reato ma soltanto se sia stata il presupposto, che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto".
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, l'impugnata ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Salerno che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. Resta ovviamente assorbito il gravame del MI.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008