Sentenza 19 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
005 94/ 02 Aula "B" RE PUBBLICA I T ALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: CASSAZIONE Lavoro LA CORTE SUPREMA D I R.G. . 4209/00 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: II. 6886/00 Cron. 1606 Presidente Ianniruberto Dott. Giuseppe Rep.Consigliere Rel. Prestipino Giovanni "T Ud. 23.10.2001 Arcangelo De Biase 1 Bruno Balletti "T 11 Giovanni Amoroso " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso n. 4209/2000 proposto da D'IA OL, elett.te dom.to in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco MS Colucci, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Caroli e Luciano Semeraro per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Viale 57, presso 10 studio dell'Avv. Francesco Marconi n. 4048 Caforio, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Franco per procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente - e sul ricorso n. 6886/2000 proposto da CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, come sopra elettivamente domiciliato e rappresentato. Ricorrente incidentale
contro
D'IA OL, come sopra elettivamente domiciliato e rappresentato. - Controricorrente al ricorso incidentale per l'annullamento della sentenza del Tribunale di TAnto n. 237 del 22.2.1999 (R.G. n. 1035/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Mi Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Salvatore De Franco;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale con l'assorbimento di quello principale. Svolgimento del processo Con sentenza del 19 maggio 1997 il Pretore del lavoro di TAnto, in parziale accoglimento della proposta da OL D'IA, condannava ildomanda 2 aConsorzio di IC OR e TA pagare al ricorrente la retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 1996 nella misura intera prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria (ivi compresa l'indennità di missione e chilometrica, quest'ultima limitatamente ai soli giorni di effettiva prestazione lavorativa), anziché nella misura collegata alle sole giornate di lavoro prestato. venivaQuesta decisione, impugnata dal Consorzio, confermata dal Tribunale di TAnto con sentenza del 22 febbraio 1999. Il giudice di appello osservava che, essendo stato il lavoratore assunto dal Consorzio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, comunque, per un numero di giornate lavorative annue non inferiore a 181, in base all'accordo collettivo del 3 giugno 1994 con il quale era stata data attuazione all'art. 5 della legge della Regione LI n. 15 del 1994, poiché né la norma di legge né l'accordo avevano collegato il numero di 181 all'ammontare annuo minimo della retribuzione, quest'ultima era dovuta in misura intera, considerato che la previsione inerente alle 181 giornate, secondo intenzioni delle parti, doveva essere letta inle relazione alla normativa relativa alla cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (che aveva 3 disciplina propria dei lavoratori esteso la ai lavoratori agricoli a tempo dell'industria indeterminato che avessero realizzato un numero minimo di giornate lavorative di almeno 181 giorni). Il Tribunale aggiungeva che questa interpretazione trovava conferma in una circolare emanata dall'INPS nel 1993 nonché nella previsione del punto 2 del suddetto accordo, secondo cui doveva essere trasformato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro instaurato con 1990-1993 non avesserocoloro che nel quadriennio potuto conseguire, in un singolo e determinato anno, il numero minimo di 181 giornate. Il giudice di appello, infine, rilevava che la non chiara intelleggibilità delle clausole dell'accordo e la natura delle questioni trattate costituivano valido motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Consorzio di IC OR e TA, che ha proposto ricorso incidentale, pure articolato in un unico motivo, cui, a il sua volta, ha resistito con controricorso lavoratore. Il Consorzio ha depositato una memoria. Motivi della decisione Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, che in ordine logico va esaminato con priorità, il Consorzio di IC OR e TA denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di insufficiente о contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c. (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che, fermo restando che nella specie era stato posto in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Tribunale avrebbe errato nel l'intera retribuzionericonoscere al lavoratore prevista dalla contrattazione collettiva per tale tipo di rapporto e non quella correlata alle giornate, nell'anno, in cui era stata prestata in concreto l'attività di lavoro, dal momento che la clausola di garanzia del numero minimo di 181 giornate, contenuta nell'accordo del 19 gennaio 1994 e in quello successivo del mese di giugno dello stesso anno, oltre che nella legge regionale n. 15 del 1994 e nella convenzione stipulata tra la Regione LI ed esso Consorzio, non poteva avere altro significato che quello che al 5 medesimo lavoratore doveva essere attribuito il diritto di svolgere la sua opera per almeno 181 giorni in ciascun anno, percependo la retribuzione relativa ad ogni giorno di lavoro effettivo prestato er comunque, di ricevere il compenso per almeno 181 giorni. Secondo il ricorrente incidentale, del tutto errato ed canoni ermeneuticiarbitrario, perché contrario ai posti dai suddetti artt. 1362 e segg. C.C., sarebbe pure il riferimento fatto nella sentenza (per interpretare la clausola) alla questione inerente alla cassa integrazione guadagni, dato che il Tribunale non ha considerato che l'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro aveva rinviato al successivo art. era stato chiarito nella 60, secondo cui, come dichiarazione а verbale, il suddetto beneficio competeva, in base alla legislazione in vigore, agli operai che avessero svolto almeno 181 giornate di lavoro. Infine, a detta del medesimo ricorrente, sarebbe contraria alla tesi sostenuta dal giudice di appello la disciplina dettata dal punto n. 2 dell'accordo, invocata nella a torto sentenza impugnata, dal momento che con tale clausola era stata prevista, "per 181 giornate annue con il ccnl degli operai agricoli e cipl", l'assunzione dei dipendenti della Regione i quali, in uno degli anni compresi fra 6 raggiunto il numero il 1990 e il 1993, non avessero delle 181 giornate. Questo motivo, che ammissibile in rito giacché, contrariamente a quanto si assume nel controricorso al ricorso incidentale, palese è il riferimento fatto dal Consorzio alla violazione, oltre che dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dell'art. 5 della legge della Regione LI 18 aprile 15 e al vizio di motivazione è pure fondato 1994 n. - merito. E, al riguardo, vanno richiamate le nel argomentazioni svolte in recenti sentenze emesse da questa Corte (v., fra le altre, quelle n. 12253, 12254, 12264 e 12265 del 4 ottobre 2001), con le quali è stata decisa una questione identica a quella in esame. La legge della Regione LI 18 aprile 1994 n. 15 recante disposizioni per l'affidamento ai Consorzi di IC degli impianti irrigui collettivi già direttamente e temporaneamente gestiti dalla Regione nell'art. 5 ha previsto che per la gestione degli impianti e per la manutenzione delle opere i Consorzi dovessero avvalersi, mediante l'istituto del comando, del personale regionale salariato e che, а tal fine, "le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, 7 1993, almeno 181 giornate lavorative", aggiungendosi che "agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di dodici mesi". Ora, come è stato affermato nelle sopra indicate sentenze, dal tenore delle parole usate nella disposizione di legge e dalla loro connessione evidente risulta l'intenzione del legislatore regionale di assicurare al personale proveniente dalla Regione una prestazione lavorativa di almeno 181 giornate, tale previsione alle collegaredovendosi caratteristiche dell'attività esercitata dai Consorzi, la quale, essendo dipendente dagli eventi atmosferici e dalle esigenze di coltivazione dei fondi, avrebbe potuto, in ipotesi, richiedere nell'anno un'attività di lavoro inferiore a 181 giorni. Dal che si evince del resto, fa fede proprio il c.d. limite di come, garanzia che, trattandosi di una particolare - fattispecie di lavoro subordinato, in relazione alla quale è stata consentita anche la possibilità di prestare un'attività lavorativa per un numero di giorni inferiore a quelli previsti per il lavoro а tempo indeterminato nell'arco di un anno, Si è voluto garantire ai lavoratori una retribuzione che non fosse comunque inferiore a quella correlata a 181 giornate;
con la conseguenza che è erroneo affermare, come ha 8 fatto il Tribunale, che la legge regionale non era tale da far ritenere "che le parti abbiano fatto riferimento al numero di centoottantuno giornate lavorative al solo fine di prestabilire 1'ammontare minimo della retribuzione dovuta". Essendo vero il contrario, evidente risulta il denunciato vizio di violazione di legge. Per quanto concerne, poi, il vizio di motivazione parimenti denunciato dal ricorrente incidentale, il Tribunale ha in sostanza mostrato di ritenere che gli collettivi, con una clausola conforme al accordi dettato della legge regionale, avessero previsto per il personale proveniente dalla Regione un trattamento svincolato dalle giornate di lavoro effettivamente prestate. Così argomentando, peraltro, il giudice di appello, in primo luogo, non ha tenuto conto del fatto che diverso era, come è stato sopra spiegato, il significato da attribuirsi alla disposizione di legge in secondo luogo, ha omesso di interpretare la e, clausola contrattuale in base al suo tenore letterale, stata tratta, in modo del tutto la cui esegesi illogico, da elementi estranei alla stessa. Il Tribunale, infatti, non ha considerato che il richiamo fatto alla disciplina collettiva del lavoro agricolo non significa che non possa essere prevista una diversa 9 disciplina delle modalità di espletamento del lavoro e, inoltre, che elemento estraneo alla clausola contrattuale era la previsione relativa alla estensione della cassa integrazione guadagni ai lavoratori di cui si discute (considerato che da tale previsione non poteva ricavarsi l'esistenza del diritto dei medesimi lavoratori ad ottenere una retribuzione per tutte le giornate lavorative cadenti nell'anno, ivi comprese quelle non prestate per eventi non addebitabili al datore di lavoro). Senza contare, poi, che nella sentenza impugnata non viene indicato il dato contrattuale, la cui esistenza contestata dal Consorzio ricorrente, in base al quale si deve ritenere che coloro che negli anni dal 1990 al 1993 abbiano prestato meno di 181 giornate di lavoro per anno possano essere assunti a condizioni di maggior favore rispetto all'attuale ricorrente principale. Avuto riguardo a tutti i rilievi che precedono, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dedotte nel ricorso incidentale, tale ricorso deve essere accolto e, per effetto di questa decisione, deve essere dichiarato assorbito il ricorso principale (con il quale il lavoratore si duole del fatto che il compensato le giudice di appello abbia interamente spese del giudizio di secondo grado). 10 La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bari e che dovrà uniformarsi alla interpretazione data da questa Corte alla sopra indicata norma contenuta nella legge regionale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso riunisce i ricorsi, La Corte dicusssam incidentale e rigetta Vil ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2001 Il Presidente: Il Consigliere escensore The Shilleдне Dea loria 19 GEN. 2002 UIERE 11