Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 1
Quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.
Commentario • 1
- 1. aggravante confermataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2026
3. La decisione delle Sezioni Unite: aggravante configurabile Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., deducendosi al contempo che la medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2005, n. 26435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26435 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAUDATI Diana - Presidente - del 31/05/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 699
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2475/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
NA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 novembre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 novembre 2004, confermativa di quella resa dal locale Tribunale il 6 aprile precedente, NA AN è stato ritenuto colpevole dei reati di rapina impropria e di lesioni volontarie, aggravate a norma dell'art. 61 n. 2 c.p., in danno di PO AM, nonché di resistenza e di lesioni volontarie nei confronti di pubblici ufficiali, entrambe aggravate dal nesso teleologico: reati, commessi tutti il 31 marzo 2004.
L'imputato, condannato alla pena unitaria di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 600 di multa, con la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, ha proposto ricorso, per eccepire:
1) l'insussistenza, a norma dell'art. 15 c.p., della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., ritenuta per i reati di resistenza e di lesioni;
2) la carenza di motivazione, nel diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., quanto al delitto di rapina, considerato che la borsa sottratta conteneva soltanto 130 euro, oltre a carte di credito inutilizzabili e che la refurtiva era stata restituita alla parte lesa.
RITENUTO
Nonostante la contestualità, o addirittura l'unicità delle condotte, costituenti ciascuna un reato autonomo, la circostanza aggravante del nesso teleologico tra le une e le altre è stata ravvisata quasi costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, quale indice di dolo maggiormente intenso e di pericolosità più accentuata, dato il collegamento finalistico tra due o più reati, anche se ciascuno di essi comprende tra gli elementi costitutivi l'estremo della violenza (da Cass. 12.3.1985, Riv. 170021, a Cass. 14.1.1997, Riv. 206922, a Cass. 5.12.2003, Riv. 229508).
Nonostante le due autorevoli e risalenti decisioni contrarie, richiamate dalla difesa (Cass. 14.9.1990, Riv. 185315 e Cass. 18.3.1996, Riv. 204666) deve pertanto ritenersi che l'aggravante in parola non rimanga assorbita, in applicazione del principio di specialità, o delle regole in tema di reato complesso (art. 84 c.p.) qualora il delitto di lesioni sia compiuto alfine di eseguire quelli di rapina e di resistenza, o quest'ultimo sia posto in essere alfine di conseguire l'impunità dalla rapina, come nella specie. Se, conseguentemente, nella sentenza impugnata non risulta esplicitamente affrontato il problema, in diritto, della compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico ed il concorso formale di reati comprensivi di un estremo comune, o il concorso materiale contestuale tra i reati stessi, la soluzione conclusiva alla quale si è adeguata la Corte di Appello, deve ritenersi legittima. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella presente sede, perché si risolve in valutazioni di fatto, opposte a quelle cui è pervenuto il giudice di secondo grado, che ha apprezzato il danno cagionato alla parte offesa non particolarmente tenue, tenuto conto dell'entità della somma, delle carte di credito e degli altri oggetti contenuti nella borsa sottratta, nulla rilevando a tale fine che la refurtiva sia tornata in possesso della titolare, dopo il fatto. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005