Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A ME L POP LOI LIAN0 1 142 /02 REPUBBLICA ITALIANA DLCASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.8054/99 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Cron. 2835 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AV IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.55, presso l'avv. Camillo Grillo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IRITECNA S.P.A. in liquidazione, con sede in Genova, incorporante della s.p.a. LV in liquidazione, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Vincenzo Cappiello e dott. Mario Picardi, elettivamente 4235 "; Lungotevere Michelangelo n. 9, domiciliata in Roma, che lo rappresenta e Cunitamente all'avv. presso l'avv. Arturo Maresca ' difende giusta delega in atti, 1 Riccardo Roghi del Foro di Genova;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 19 marzo-21 aprile 1998, n. 1024, cron. 1115, RGAC n. 6811 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Camillo Grillo e Riccardo Roghi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 19 marzo-21 aprile 1998, il Tribunale di Genova, in riforma della decisione del locale Pretore, rigettava la domanda di ET IO, intesa ad ottenere la riammissione in servizio presso la LV s.p.a. (successivamente incorporata dalla IRITECNA s.p.a.), previa dichiarazione di illegittimità del suo collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 9 maggio 1994, sia per la mancata criteri di comunicazione per iscritto dei individuazione dei lavoratori da sospendere (come prescritto dall'art.1 della legge n. 223 del 1991), sia elemento della per inidoneità del solo 2 prepensionabilità a fungere da unico criterio di scelta dei lavoratori da sospendere, sia, infine, per la mancata adozione da parte della società dei meccanismi di rotazione del personale sospeso ed in cassa integrazione guadagni straordinaria. I giudici di appello osservavano che non poteva essere messo in discussione il criterio di scelta in concreto adottato dall'azienda, tenuto conto non solo della situazione dello stabilimento di MP, la cui eliminazione era stata ritenuta necessaria sin dall'inizio della procedura (e presso il quale il ET era rimasto in servizio come unico impiegato), ma di quella dell'intero gruppo LV, che era stato sottoposto ad una riorganizzazione complessiva. La società, sottolineava quindi il Tribunale, aveva provato di aver dato formale adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (come dall'accordo sindacale relativo allo stabilimento di MP del 21 novembre 1988). Tale accordo doveva ritenersi ancora applicabile al caso di specie, anche se la effettiva messa in cigs del ET era stata successiva di qualche anno a tale accordo. In ogni caso, precisava il Tribunale, la società aveva dato sostanziale adempimento agli obblighi di 3 comunicazione dei criteri di scelta, che deve contenere la specifica indicazione delle linee guida che si seguiranno nell'individuazione del personale da sospendere in cassa integrazione guadagni straordinaria. Tra l'altro, con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale escludeva l'esistenza di un concreto interesse del ET a far valere gli eventuali vizi del procedimento di selezione, come pure strettamente formali, relativi aglidegli altri visi, obblighi di comunicazione dei criteri di scelta. Infatti, la eliminazione di ogni attività produttiva da parte della società comportava l'inevitabilità della sospensione di tutti i lavoratori occupati in mansioni collegate alla produzione. La decisione dell'LV (successivamente incorporata in IRITECNA) di interrompere ogni attività di appoggio fino ad allora prestata a favore della società Bonifica nello smantellamento degli impianti, rendeva necessaria e non più rinviabile la sospensione dell'unico lavoratore rimasto presso lo stabilimento di MP (che era, appunto, il ET). Resiste la società IRITECNA con controricorso, а Avverso tale decisione il ET propone ricorso per cassazione sorretto d atre distinti motivi. illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, commi 7,8 e 22 della legge n. 223 del 1991, dell'articolo 5 della legge n. 164 del 1975, dell'art.1362 codice civile, esame di un punto decisivo dellanonché omesso controversia, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale di Genova, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere non debba essere adempiuto per iscritto. Osserva il ET che, pur in assenza di una espressa previsione di legge, la natura pubblicistica delle norme in esame, da un lato, e imprescindibili ragioni probatorie, dall'altro, inducono a ritenere che "i criteri di scelta e rotazione debbano comunque risultare da atti che non consentano dubbi né contestazioni in relazione sia al momento della loro redazione che al loro contenuto". Il ricorrente rileva l'assoluta inefficacia degli adempimenti e delle procedure di consultazione sindacale effettuate prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 e l'inapplicabilità, nei suoi 5 confronti, dell'accordo sindacale del 21 novembre 1988, e di quelli successivi del 1992, richiamati anche nell'accordo successivo del 1994. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, degli articoli 1175 e 1375 codice civile, nonché dei principi generali in tema di limiti al potere datoriale di sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria, omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale ha ritenuto legittimi i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in cigs adottati dalla società, valutati non solo in relazione alla situazione dell'unità di Genova MP, ma a quella dell'intero gruppo. La motivazione adottata dai giudici di Genova sarebbe del tutto carente poiché -almeno secondo il ricorrente - essa non scenderebbe minimamente all'esame dei criteri asseritamente utilizzati nei confronti del spiegherebbe, conseguentemente, le favretto e non ragioni necessarie e sufficienti ad individuare con chiarezza le reali giustificazioni della decisione. L'unico criterio della prepensionabilità applicato nei confronti del ET si poneva comunque in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con lo spirito della legge n. 223 del 1991, secondo il quale l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria è finalizzato a sospendere dal lavoro i dipendenti in esubero temporaneo, in vista di un loro futuro reinserimento in azienda. Quando il ET era stato sospeso e posto in cigs (maggio 1994), tra l'altro, non era ancora stata emanata la norma di legge che prevedeva i requisiti per accedere a tale beneficio (legge 451 del giugno 1994), ed il ricorrente aveva potuto beneficiare del prepensionamento solo due anni dopo. Quanto poi al criterio della adibizione ad attività cessate, pure richiamato negli accordi, era agevole eccepire che esso non costituisce affatto un criterio di scelta razionale, obiettivo e verificabile ex post, come impone la legge e insegna l'unanime giurisprudenza, essendo invece rimesso all'arbitrio del datore di lavoro, dal momento che questi potrebbe adibire un lavoratore sgradito ad una attività in via di ultimazione per poi giustificare una sua sospensione. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.100 codice di procedura civile, nonché omesso esame di punto decisivo della controversia, errata determinazione delle 7 conseguenze giuridiche riferibili al caso concreto, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata aveva accertato preliminarmente che la società LV non aveva dato corretta applicazione dei criteri di scelta. Innanzi tutto non era condivisibile l'estensione anche al ET dell'accordo 21 novembre 1988 per l'unità di Genova MP, relativo al personale "che si renderà libero contestualmente alla fermata degli impianti". Gli impianti avevano cessato ogni attività produttiva nel 1990, mentre il ET era stato collocato in cigs circa quattro anni dopo (nel maggio 1994). Non tutti i lavoratori in possesso del requisito della prepensionabilità, tuttavia, erano stati collocati in cigs, donde la prospettata violazione dei principi di trasparenza, oltre che di quelli di correttezza e buona fede. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro non sono fondati. Appare opportuno premettere alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in materia di cassa integrazione guadagni. Anche prima dell'entrata in vigore dell'art.l, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991, che ha imposto un 8 procedimento di garanzia delle posizioni soggettive dei singoli lavoratori in sede di conseguimento della integrazione salariale da parte dell'imprenditore, la giurisprudenza di questa Corte era orientata nel senso che il potere, a questo spettante, di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione, dovesse esercitarsi nel rispetto dei limiti cosiddetti interni, i quali implicavano una scelta secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione, nonché nel rispetto dei limiti cosiddetti esterni, quali il divieto delle discriminazioni di cui all'art.15 della legge n.300 del 1970 о l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile. Il mancato rispetto dei limiti interni comportava, a carico dell'imprenditore, obblighi soltanto risarcitori, mentre la violazione dei limiti esterni comportava l'obbligo ripristinatorio (Cass. 15 giugno 1998 n.4058, giugno 1995 n.6338). Questo orientamento giurisprudenziale era già contenuto nella sentenza 23 giugno 1988 n. 694 della Corte Costituzionale, la quale precisava che il potere imprenditoriale di scelta era assoggettato a requisiti, tra l'altro, di "priorità necessaria, idonei a rendere trasparenti le misure di risanamento". La Corte aggiungeva che l'esercizio di quel potere era soggetto al "sindacato del giudice, al fine della verifica dell'osservanza di condizioni e limiti particolari". A tale potere dovevano così rimanere estranee "valutazioni arbitrarie comunque assolutamente discrezionali o immotivate" giacché tutte le valutazioni erano necessariamente "controllabili 0 verificabili ex post". Successivamente il giudice delle leggi con la decisione 30 giugno 1994 n. 268 precisava ancora come i criteri di obiettività e di generalità nella designazione dei lavoratori da sospendere (ossia di non concentrazione immotivata su alcune, determinate persone) fossero imposti da "principi costituzionali" (artt.4, 36 e 41 Costituzione) e fossero perciò indefettibili. Anche la decisione di questa Corte del 24 gennaio 1991 n. 670 si attiene a tali principi, ribadendo che il criterio della rotazione dei lavoratori in cassa integrazione non è necessario. Esso è derogabile per giusti motivi, ma non è lecito disattenderlo senza alcuna ragione. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, inoltre, spetta al datore di lavoro l'onere di dichiarare i criteri di scelta dei lavoratori e di attenuto (Cass. 23 ん provare di esservisi in concreto 10 febbraio 1996 n. 1415, 13 luglio 1998 n. 6858, 8 giugno 1999 n. 5650). Con riferimento, infine, al procedimento amministrativo delineato dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 302 dell'11 maggio 2000, hanno confermato che, di fronte al potere, spettante al datore di lavoro, di adottare il meccanismo della rotazione, sussiste un diritto soggettivo perfetto del prestatore di lavoro. Con la stessa decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio: "in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il medesimo datore di lavoro - sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso - ometta di comunicare alle organizzazioni contrario sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi..tale illegittimità potendo essere fatti valere h dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il 11 pagamento della retribuzione piena e non integrata". Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato confermato da questa Corte con la decisione 2 novembre 2000 n. 14343. Il Collegio, tuttavia, non ha ragione di affrontare la questione sotto l'aspetto. teorico delle conseguenze della mancata informazione prevista dalle disposizioni in esame, poiché il Tribunale ha concluso che di fatto l'informazione alle organizzazioni sindacali vi è stata. In particolare:
1- I giudici di appello, pur accennando in una parte della motivazione a qualche carenza nelle informazioni fornite - nel corso di sei anni alle organizzazioni sindacali (relativamente ai criteri da seguire per l'individuazione del personale da sospendere -cfr. pagg.20-21-), in altra parte della sentenza (cfr. pag.19) hanno invece concluso che 1'LV aveva dato formale adempimento agli obblighi di comunicazione. Tra l'altro, ha rilevato il Tribunale "nell'accordo relativo proprio allo stabilimento di Genova MP, sottoscritto il 21 novembre 1988, nel darsi atto che la fermata degli impianti era programmata dal 31 dicembre 1988, si prevedeva espressamente che il ricorso alla ん CIGS (individuato come una delle misure che sarebbero 12 state adottate per risolvere il problema occupazionale) sarebbe avvenuto progressivamente "per il personale che si renderà libero complessivamente alla fermata degli impianti" nonché "per tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 1988 che hanno maturato (il diritto al prepensionamento) о che matureranno i relativi requisiti entro il 1990". Il teste Fré Silvano, rappresentante sindacale ricorda il Tribunale- aveva confermato che furono proprio questi criteri, risalenti al 1988 (in quanto a suo tempo concordati dall'azienda con il sindacato proprio per lo stabilimento di MP) ad essere confermati e quindi ad essere utilizzati in tutte le sospensioni in CIGS messe in atto presso quello stabilimento. Con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno ritenuto applicabile l'accordo del 1988, anche se anteriore di sei anni alla sospensione del ricorrente, perché espressamente riferito allo stabilimento di MP. Infatti, ha osservato il Tribunale, tale accordo "evidenziando l'inevitabilità di una scelta la sua chiusura (dello stabilimento di MP) - che rimase fino alla fine inalterata, e che è stata attuata in modo ん frazionato nel corso degli anni, è possibile ritenere 13 che le pattuizioni al riguardo raggiunte si siano mantenute immodificate". Ad avviso del Collegio, tuttavia, non appare necessario affrontare il problema dell'eventuale contrasto di motivazione della sentenza impugnata, essendo stato accertato che il ET era l'ultimo impiegato rimasto in servizio presso lo stabilimento di MP.
2- Tra l'altro, il ricorrente non ha sottoposto a specifica censura l'accertamento in fatto e la successiva argomentazione - da ritenere alla stregua di una autonoma ragione del decidere secondo la quale (pag.22 della sentenza impugnata): "è stato accertato... che nel maggio 1994, al momento in cui il ET venne sospeso, egli era il solo lavoratore dipendente dell'LV ad operare presso lo stabilimento di MP. Egli, infatti, era stato mantenuto in servizio in forza della sua specifica professionalità, con l'incarico di controllare la sicurezza degli impianti durante l'opera di smantellamento degli stessi affidata alla società Bonifica... In una tale situazione, l'accertamento di un qualunque vizio che attenga alla fase procedimentale, nella quale si varrebbe comunque a invalidare la sospensione del ん articola la CIGS, e, in particolare, al procedimento di selezione, appare del tutto irrilevante, poiché non 14 ET. La sua situazione di unico dipendente operativo presso lo stabilimento fa sì che, anche fosse accertata la scorretta applicazione dei criteri di scelta concordati con le 00.SS., ciò non comporterebbe alcuna utilità per il ricorrente in quanto la scelta della sua sospensione sarebbe ormai resa inevitabile dalla sua posizione di unico lavoratore rimasto operativo presso lo stabilimento di MP. l'eliminazione di ogni attività In sostanza, come produttiva comporta l'inevitabilità della sospensione di tutti i lavoratori occupati in mansioni collegate alla produzione, così, nella fattispecie di causa, la decisione dell'LV di interrompere l'attività di appoggio fino ad allora prestata in favore della società Bonifica nello smantellamento degli impianti, o comunque di mutarne la frequenza e la modalità, rendeva inevitabile la sospensione del solo lavoratore in essa occupato, appunto il ET" (pag.23 della sentenza impugnata). Come già osservato, il ricorrente non ha mosso alcuna censura contro questa parte della motivazione. anche a voler ritenere che nel caso diIn conseguenza specie l'informazione non sia stata completa, - dovrebbe comunque ん nonostante le comunicazioni e gli accordi susseguitisi nei sei anni fino al 1994 15 escludersi qualsiasi concreto interesse del ET a far valere il vizio procedurale, considerato che egli era l'unico impiegato rimasto in servizio e quindi l'unico che potesse essere sospeso in cassa integrazione. Il criterio della definitiva impossibilità di una sua utilizzazione presso lo stabilimento (che da anni aveva cessato ogni produzione), la eliminazione della successiva fase della "messa in sicurezza" degli impianti, a seguito del trasferimento dello stabilimento alla società "per la Bonifica e Valorizzazione dell'area di MP" ceduto con atto di permuta del 29 dicembre 1992 sono tutte circostanze - di fatto, accertate dai giudici di merito, che non vengono minimamente contestate dal ricorrente. Appare circostanza assai significativa, del resto, che il ET non sia stato neppure in grado di indicare alcun impiegato, rimasto in servizio presso lo stabilimento di MP fino al momento della sua sospensione. L'unica censura di merito del ricorrente riguarda, in realtà, il mancato suo utilizzo in analoghe mansioni presso altra società del gruppo (previsto in luogo della sospensione in CIGS da un accordo sindacale del 1994). 16 Sul punto, tuttavia, già il primo giudice, con accertamento insindacabile, aveva ricordato che fu proprio il ET a rifiutare una proposta di lavorare in mansioni che la LV riteneva del tutto adeguate presso altra società (di amministrazione del patrimonio immobiliare in Genova), chiedendo alcuni benefici aggiuntivi di tipo economico che non furono riconosciuti dalla società resistente. Tale destinazione del ET - secondo l'accertamento avrebbe potutocompiuto dai giudici di merito- consentire una sua utilizzazione in compiti dello stesso livello di quelli svolti in precedenza impiegato di VIII livello addetto al reparto manutenzione- cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza del Pretore, richiamate dal Tribunale a pag. 6 della decisione impugnata. Sotto altro profilo, è appena il caso di rilevare che non la norma di cui all'art. 2103 codice civile è applicabile al fuori dell'ipotesi del trasferimento del lavoratore all'interno della medesima azienda, occorrendo in ogni caso il consenso del lavoratore nel caso di novazione soggettiva ed oggettiva del contratto di lavoro. ad そ Ogni altra considerazione, anche in ordine alla idoneità del requisito della prepensionabilità 17 essere considerato come obiettivo criterio di scelta dei lavoratori da sospendere in cigs o da porre in mobilità (cfr. comunque, sul punto, Cass. 25 luglio 10 definisce sicuramente2001 n. 10171, che "razionale", cui adde: Cass. nn. 4140 del 2001,11875 del 2000, 9956 del 2000 e 1760 del 1999) rimane assorbita dalle considerazioni che precedono. Nella situazione dello stabilimento di MP, infatti, al criterio del possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato (ritenuto da questa Corte sufficiente per l'individuazione dei lavoratori da assomma il criterio collocare in CIGS) si unisce e si oggettivo, comunicato e poi concordato, della cessazione di ogni attività produttiva, definitiva seguita dal totale smantellamento degli impianti ad opera di imprese terze: fase, questa, seguita dal ET per conto della società LV. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
spese del la Corte rigetta il ricorso. Compensa le рем giudizio di cassazione. ь л Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001. а IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gizlicha Iual 18 이 Sellie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 oggi, 29 GEN. 2002 3 5 0 : 1 . N T • A S R 9 S CANGERIL CANCELLIERÉ A 7 I ' A - L D T 8 T L , - , E R T I O 1 N A O 1 O D S L F E L I P S O S B N G I E I N G S D G E I L O A A T A S O A D T O L E T P L I , E M R O I I D R D A T S D I O G E E T R N E S E E