Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza dibattimentale, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo, asseritamente contenente un giudizio anticipato di colpevolezza, ai soli difensori dell'imputato e non anche a quest'ultimo, pure titolare del diritto a riceverne personalmente comunicazione, fosse sufficiente al fine di ritenere che la causa di ricusazione dovesse ritenersi "divenuta nota" all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 19533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19533 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 06/05/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 827
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 5822/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'SO NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/01/2014 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto P.G. Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ministero dei difensori l'imputato D'SO NI, tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 416 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, in un processo cumulativo pendente in fase di giudizio dibattimentale di primo grado davanti al Tribunale di Catania, impugna per cassazione l'ordinanza con cui la Corte di Appello etnea ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli art. 38 c.p.p. e art. 41 c.p.p., comma 1, per inosservanza dei termini di legge, la dichiarazione di ricusazione dell'intero collegio giudicante del Tribunale di Catania proposta dal D'SO.
Ricusazione indotta dall'ordinanza con cui il Tribunale il 12.12.2013 ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro di beni dell'imputato, sottoposti a vincolo preventivo finalizzato alla confisca con decreto del g.i.p. del 22.10.2010. Ad avviso del ricusante imputato i giudici del Tribunale, evocando fonti di prova valorizzate dall'ordinanza cautelare personale emessa a suo carico dal g.i.p. lo stesso 22.10.2010 (benché la Cassazione abbia per tre volte annullato le ordinanze confermative della misura custodiale emesse dal Tribunale del riesame di Catania: da ultimo con sentenza di annullamento senza rinvio del 19.3.2013), hanno impropriamente anticipato un giudizio di colpevolezza di esso D'SO. Il Tribunale, infatti, ha motivato - si sostiene nella dichiarazione ricusatoria - la decisione reiettiva del dissequestro con espliciti riferimenti, ben prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato, omettendo ogni analisi sulla legittima provenienza dei beni dell'imputato sottoposti a sequestro e costituente tema centrale della richiesta di revoca della misura cautelare reale.
2. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il proposto incidente endoprocessuale, senza valutarne il merito censorio, evidenziando in limine la tardività della dichiarazione di ricusazione a firma dell'imputato, in quanto formalizzata oltre il termine di decadenza di tre giorni dall'acquisita conoscenza della causa di ricusazione previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2; causa integrata dal provvedimento decisorio ipotizzato come "pregiudicante" emesso dal Tribunale al di fuori dell'udienza dibattimentale. L'ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni del D'SO, adottata il 12.12.2013, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale il 19.12.2013. A tale data la Corte etnea connette la conoscenza della causa di ricusazione da parte dell'imputato.
Ciò perché deve ritenersi, da un lato, che i difensori, cui l'ordinanza del Tribunale è stata comunicata a mezzo fax lo stesso 19.12.2013, abbiano subito comunicato al D'SO il provvedimento medesimo e, da un altro lato, che il D'SO ne abbia acquisito reale piena conoscenza, avendo sottoscritto la dichiarazione di ricusazione, in cui mostra di avere una compiuta cognizione dell'ordinanza; di tal che, "in mancanza di elementi di segno contrario, deve presumersi che tale conoscenza risalga alla data di notifica dell'atto ai difensori". La dichiarazione di ricusazione è stata presentata (depositata in cancelleria) solo il 10.1.2014, ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 38 c.p.p., comma 2. 3. Con l'odierno ricorso i difensori del D'SO denunciano violazione degli artt. 38, 41 e 322 bis c.p.p. ed illogicità manifesta della motivazione dell'ordinanza.
Erroneamente la Corte d'Appello ha giudicato tardiva la dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante del Tribunale, muovendo dall'apodittico assunto che il D'SO abbia acquisito effettiva conoscenza dell'ordinanza integrante la causa di ricusazione ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) fin dalla data della sua comunicazione ai soli difensori dell'imputato, avvenuta a mezzo fax il giorno stesso del deposito della decisione di rigetto della revoca del sequestro dei beni (cioè il 19.12.2013).
Ora, a prescindere dalla dubbia legittimità (quale "notifica" alle parti private: art. 41 c.p.p., comma 4) della comunicazione del provvedimento reiettivo del Tribunale con lo strumento del fax (di cui si è avvalsa la cancelleria in assenza di specifica indicazione dell'autorità giudiziaria procedente ex art. 148 c.p.p., comma 2 bis), l'assunto della Corte di Appello secondo cui il D'SO
sarebbe stato reso prontamente edotto dell'ordinanza del Tribunale dai suoi difensori, palesando comunque di conoscerla per aver sottoscritto la dichiarazione di ricusazione, è incongruo e privo di logica, poiché introduce una surrettizia categoria di comunicazione - notificazione di un atto giudiziario "per presunzione", che è estranea all'ordinamento processuale. È soltanto la notifica dell'atto, nel rispetto dei suoi connotati formali e modali, che può fondare una presunzione di (legale) conoscenza dell'atto. Senza sottacere che la Corte si astiene dal precisare quando in realtà dovrebbe supporsi che i difensori abbiano comunicato al D'SO l'ordinanza emessa dal Tribunale il 12.12./19.12.2013, è giuridicamente errata la tesi della non necessità della formale notifica all'imputato del provvedimento ritenuto possibile causa di ricusazione e reso al di fuori dell'udienza dibattimentale. Per la semplice ragione che il D'SO aveva diritto a ricevere la notifica dell'ordinanza del Tribunale ai sensi degli artt. 310 e 322 bis c.p.p., ai fini della sua eventuale impugnazione con appello innanzi al Tribunale distrettuale di Catania previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 7. Soltanto la notifica dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro, non avvenuta (o non ancora avvenuta) alla data della proposta ricusazione (10.1.2014) avrebbe potuto consentire la sicura e oggettiva individuazione dell'inizio del termine perentorio per la proposizione dell'incidente di ricusazione.
Ne discende, quindi, la perfetta tempestività dell'introdotto incidente, che la Corte di Appello avrebbe dovuto decidere nel merito delle doglianze delineate dall'imputato ricusante. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di D'SO NI è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con contestuale restituzione degli atti alla Corte territoriale perché decida sulla tempestiva dichiarazione di ricusazione prospettata dal ricorrente.
2. Il giudizio di tardiva presentazione della dichiarazione di ricusazione del ricorrente imputato espresso dalla Corte di Appello è giuridicamente erroneo, perché equipara la conoscenza reale della causa di ricusazione da parte del soggetto processuale interessato, enunciata con la locuzione "divenuta nota" impiegata dall'art. 38 c.p.p., comma 2, in termini di mera virtuale conoscibilità della causa pregiudicante e non quale necessaria effettiva e diretta conoscenza di essa.
Come osserva lo stesso P.G. in sede nelle sue requisitorie, è ben verosimile che il D'SO abbia avuto modo di prendere conoscenza del provvedimento del Tribunale, sebbene non notificato anche a lui, ma ciò non comporta che - applicando i surrettizi parametri valutativi di siffatta conoscenza fatti propri dalla Corte etnea- possa individuarsi una data precisa in cui tale evenienza si sia in concreto verificata, dalla quale far decorrere il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2. Proprio perché si verte in presenza di un perentorio termine di decadenza, implicante ipso iure la certezza "legale" di un determinato evento cui ancorarne la durata, non può farsi ricorso ad estemporanei dati surrogatori di tale conoscenza. Dati che nel caso di specie sarebbero formati, per la Corte etnea, dalla sola avvenuta comunicazione del provvedimento giudiziario pregiudicante (ordinanza del Tribunale depositata il 19.12.2013) ai difensori dell'imputato, a nulla rilevando - deve aggiungersi per incidens - la circostanza che tale comunicazione sia avvenuta con il mezzo del telefax. Mezzo senz'alto rituale e consentito dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, i rilievi del ricorrente su questo collaterale profilo della vicenda essendo privi di pregio, avuto riguardo alla recente decisione con cui le Sezioni Unite di questa S.C. hanno statuito che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma della citata disposizione codicistica (S.U., 28.4.2011 n. 28451, Pedicone, rv. 250121).
3. Tanto chiarito, l'erroneità della decisione della Corte di Appello in punto di tardività della dichiarazione di ricusazione proposta dal D'SO s'inscrive, quindi, nella impropria assimilazione di una possibile conoscenza dell'atto pregiudicante praticabile con ordinaria diligenza alla conoscenza effettiva e completa della causa di ricusazione. Assimilazione che confligge con l'indirizzo esegetico maggioritario e più recente di questa Corte regolatrice, indirizzo condiviso dal collegio decidente, alla cui stregua il termine per la rituale proposizione della dichiarazione ricusatoria non può che decorrere dal momento in cui la causa di ricusazione sia venuta a cognizione effettiva e integrale della parte interessata nei suoi termini fattuali e giuridici, quando tale causa attenga a eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza dibattimentale (ex plurimis, da ultimo: Sez. 6^, 4.6.2013 n. 30181, Berlusconi, rv. 255611; Sez. 1, 27.2.2013 n. 16671, Testa, rv. 255845; Sez. 6^, 18.9.2013 n. 41110, D'Alessandro, rv. 256270).
In tale ottica ermeneutica è agevole rilevare che la Corte di Appello di Catania è incorsa in un duplice errore di valutazione.
3.1. Per un verso i giudici della ricusazione hanno finito per ritenere l'imputato D'SO rappresentato ad ogni effetto di legge, anche ai fini della proposizione dell'incidente di ricusazione, dai suoi due difensori. Rappresentazione che avrebbe avuto una sua valenza logica soltanto nel caso in cui la causa di ritenuto pregiudizio del collegio giudicante del Tribunale ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), si fosse manifestata nel corso del dibattimento o,
più precisamente, nel corso di una "udienza" dibattimentale (art. 38 c.p.p., comma 1). Il che non è stato, giacché l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni del D'SO, in cui questi ravvisa un anticipato e predefinito giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, è stata emessa e depositata dal Tribunale in camera di consiglio al di fuori di una udienza dibattimentale e della relativa dialettica processuale nel contraddittorio delle parti.
3.2. Per altro e congiunto verso la Corte di Appello ha trascurato di rilevare che il D'SO aveva specifico diritto alla notificazione del ridetto provvedimento del Tribunale.
Al riguardo giova incidentalmente chiarire che, al di là di quanto già detto sulla erronea equiparazione operata dalla Corte di Appello tra situazione di potenziale conoscibilità da parte dell'imputato della causa di ricusazione e sua effettiva e piena conoscenza, nessun pregio può in ogni caso riconoscersi al dato per cui il D'SO ha sottoscritto di persona la dichiarazione di ricusazione, mostrandosi per ciò stesso consapevole della dedotta causa di ricusazione dei giudici del Tribunale. In vero la dichiarazione ricusatoria non avrebbe potuto essere proposta che dallo stesso imputato D'SO, tanto più ove si ricordi che la causa di ricusazione è insorta al di fuori di una udienza dibattimentale per effetto del più volte citato provvedimento camerale reiettivo della richiesta di revoca della misura cautelare reale. Come statuito da questa S.C. con decisioni di poco successive all'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, il tenore letterale dell'art. 38 c.p.p., comma 4, rende palese l'intenzione del legislatore di riservare la legittimazione a dichiarare la ricusazione del giudice personalmente alla parte interessata o ad un suo procuratore speciale. Ciò che equivale ad affermare che la dichiarazione di ricusazione è atto strettamente personale dell'interessato, dovendosi escludere l'eventualità (segnatamente se la causa di ricusazione non sia emersa nel corso di una udienza nel contraddittorio delle parti e dei loro rappresentanti legali) che la dichiarazione stessa possa essere proposta -in base all'art. 99 c.p.p., comma 1 - ad iniziativa del difensore che non sia anche procuratore speciale dell'interessato;
difensore che può fungere solo da "mezzo" o nuncius (come già stabiliva l'art. 65 c.p.p., comma 2, 1930, il cui testo è stato trasposto immutato nel vigente art. 38 c.p.p., comma 4) per il deposito in cancelleria dell'atto ricusatorio (cfr.: Sez. 2^, 22.1.1991 n. 1380, Lagostena, rv. 186603; Sez. 1^, 7.7.1992 n. 3271, Vianale, rv. 192049; Sez. 1^, 30.9.1993 n. 3774, Platania, rv. 195451).
Fatta tale necessaria precisazione, è facile constatare come la Corte territoriale non abbia rilevato che il D'SO nella sua specifica qualità di imputato, interessato dall'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni formulata dai suoi difensori, aveva diritto alla formale notificazione della corrispondente ordinanza reiettiva dell'invocato dissequestro ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., essendo egli legittimato a proporre, al pari dei difensori,
personale appello avverso la stessa ordinanza davanti al Tribunale distrettuale di cui all'art. 310 c.p.p., atteso che il detto art. 322 bis c.p.p. espressamente deroga al generale principio di cui all'art. 586 c.p.p. dell'impugnabilità di un'ordinanza del giudice della cognizione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio (v.:
Sez. 3^, 11.12.2007 n. 4554/08, Argiolas, rv. 238830; Sez. 2^, 3.12.2013 n. 51753, Casella, rv. 257358). È ben evidente, per tanto, che soltanto a partire dalla data della notificazione dell'ordinanza in data 19.12.2013 del Tribunale di Catania all'imputato D'SO avrebbe potuto e dovuto farsi decorrere il termine di decadenza per proporre la dichiarazione di ricusazione da parte del medesimo imputato.
La conseguenza, parimenti ovvia, è che la dichiarazione di ricusazione proposta dal D'SO ancor prima di ricevere regolare notificazione dell'ordinanza, che stima lesiva del principio di imparzialità dei giudici di cognizione di primo grado, deve ritenersi senz'altro rituale e tempestiva e la Corte di Appello di Catania dovrà farsi carico di vagliarne le ragioni di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014