Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 19533
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Sentenza 6 maggio 2014

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Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza dibattimentale, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo, asseritamente contenente un giudizio anticipato di colpevolezza, ai soli difensori dell'imputato e non anche a quest'ultimo, pure titolare del diritto a riceverne personalmente comunicazione, fosse sufficiente al fine di ritenere che la causa di ricusazione dovesse ritenersi "divenuta nota" all'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 19533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19533
    Data del deposito : 6 maggio 2014

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