Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41110
CASS
Sentenza 18 settembre 2013

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Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell'istanza può dirsi "nota", nel caso in cui attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall'udienza, solo se è effettivamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile, essendo difficoltosa, in tale ipotesi, la verifica del rispetto dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato.

Le cause di ricusazione, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per la proposizione della relativa istanza, possono essere ritenute "note" all'imputato contumace, in quanto conosciute o conoscibili in udienza, solo se il suo difensore è presente alla stessa, ma non anche se il medesimo è assente per legittimo impedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41110
    Data del deposito : 18 settembre 2013

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