Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 2
Il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza effettiva e completa dell'interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi conosciuta una causa di ricusazione di un magistrato, derivante da affermazioni contenute in una sua precedente sentenza, sol perché il ricusante aveva commentato quella pronuncia sulla stampa).
Non ricorre l'ipotesi di ricusazione dell'"inimicizia grave" - di cui all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. - nel caso in cui un giudice, in una precedente sentenza di condanna riguardante il medesimo imputato, sia incorso in eventuali errori nell'individuazione dei criteri da cui desumere la capacità a delinquere, ai fini della determinazione della pena, non potendo tale comportamento considerarsi una manifestazione di pregiudizio nei confronti dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativoVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 30181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30181 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 910
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1416/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IO n. 29/9/1936;
avverso l'ordinanza n. 18/2012 CORTE DI APPELLO DI MILANO del 12/11/2012;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona della Dott. M. GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 novembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il precedente 8 novembre da LU SI nei confronti del giudice Guadagnino Maria Teresa, giudice monocratico assegnataria del procedimento a suo carico RG9153/2012, ritenendo sussistere l'ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen., lett. c). Secondo il ricorrente il magistrato, avendo composto il collegio in un altro processo a carico dello stesso soggetto per frode fiscale, condannando il medesimo con la sentenza contestuale del 26 ottobre 2012 della quale risultava coestensore, nel determinare la pena formulava osservazioni indicative di un "grave pregiudizio accusatorio" nei confronti dell'imputato.
Secondo la Corte:
- la ricusazione era stata proposta dopo la scadenza del termine dell'art. 38 cod. proc. pen., comma 1, in quanto la causa di ricusazione era già nota a far data dal 26 ottobre 2012; lo stesso imputato aveva rilasciato dichiarazioni sulla vicenda riportate dai quotidiani.
- Comunque il giudice ricusato aveva espresso le proprie valutazioni nell'ambito dell'esercizio di funzioni giudiziarie in un altro processo, circostanza che esclude la ricorrenza dell' ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen., lett. c). - Non vi è alcuna evidenza di situazioni concrete di "pregiudizio accusatorio" tenuto conto della assenza di collegamento fra i due processi e che le valutazioni in questione sono restate nell'ambito della attività giudiziaria.
LU SI propone ricorso avverso tale ordinanza con atto a firma dei propri difensori.
Con primo motivo deduce la violazione dell'art. 38 cod. proc. pen., commi 1 e 2. Non è vero che sia dimostrata la conoscenza da parte del ricorrente delle circostanze su cui si fonda l'istanza di ricusazione, peraltro non potendosi fare riferimento alla pubblicazione di notizie sui giornali non essendo questo un "fatto notorio".
Inoltre la ragione che fondava la ricusazione andava individuata non solo nel contenuto della sentenza del 26 ottobre ma anche nella condotta del magistrato che il giorno 8 novembre non aveva accolto l'invito ad astenersi.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 36 cod. proc. pen., lett. c). Premette che erroneamente la Corte di Appello ritiene che l'art. 36 cod. proc. pen., lett. e), escluda le valutazioni rese dal giudice ricusato in diverso processo, ma evidenzia che in realtà la propria ragione di ricusazione era ben altra. Difatti la questione da lui posta riguardava le affermazioni del giudicante che determinava la capacità a delinquere del ricorrente in base ad un erroneo riferimento al solo l'art. 133 cod. pen., comma 1, che concerne la "gravità del reato", senza alcun riferimento al comma 2 dello stesso articolo. Quindi, secondo il ricorrente, l'aver tratto giudizi sulla capacità a delinquere da elementi diversi da quelli voluti dal legislatore dimostra una "spiccata ansia di grave condanna nei confronti dell'imputato", "li giudizio sulla capacità a delinquere anche (se non soprattutto) perché desunto da fonti non previste dalla legge dimostra pregiudizio nei confronti dell'imputato". Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ritiene difatti corretta la motivazione della Corte di Appello quanto alla tardività del ricorso nonché corretta l'affermazione che l'espressione di valutazioni nel corso di attività giudiziarie non integra l'indebito manifestazione di parere sull'oggetto del procedimento di cui all'art. 36, lett. c). Con la memoria aggiuntiva il ricorrente ribadisce i propri motivi osservando anche che il giudice, anziché attendere il giudizio della Corte di Cassazione sulla ricusazione, pronunciava sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è fondato in quanto erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto inutilmente decorso il termine per proporre ricusazione. Secondo la Corte di Appello, nel caso di specie era ampiamente decorso il termine di tre giorni di cui all'art. 38 cod. proc. pen., comma 2, poiché la sentenza nel corpo della quale era contenuta la valutazione che viene invocata quale fondante la condizione di cui all'art. 36 cod. proc. pen., lett. c), era stata pubblicata il 26 ottobre 2012 "nè di detta causa appare ipotizzabile, nel caso concreto, una tardiva conoscenza da parte del titolare del potere di ricusare (l'imputato SI LU), tenuto conto delle sue pronte ed immediate dichiarazioni sullo specifico punto, riportate dai maggiori quotidiani".
E, quindi, è evidente che la Corte di Appello ha ragionato in senso di ritenere la circostanza della effettiva conoscenza provata alla stregua del "notorio".
Va precisato, innanzitutto, che la ragione della ricusazione non è stata collegata dal ricorrente al fatto in sè della avvenuta condanna con sentenza a firma (anche) del giudice ricusato, ma è stata collegata alle specifiche valutazioni effettuate in tema di capacità a delinquere, quindi allo specifico contenuto della sentenza (in particolare la pag. 85, come indicato dalla difesa nel verbale di dibattimento).
La prima questione che si pone riguarda allora l'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 38 cod. proc. pen., comma 2, dovendosi stabilire se la "conoscenza" del fatto che rappresenta la causa di ricusazione ("sia divenuta nota") vada intesa quale effettiva conoscenza da parte del soggetto interessato o, invece, come conoscibilità secondo ordinaria diligenza o, nel caso della pubblicazione della sentenza, come conoscenza legale. Nel caso in cui rilevi la semplice conoscibilità, ovviamente, non potrebbe invocarsi la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. pen., comma 2, a prescindere dal tema della utilizzabilità delle notizie di stampa.
La giurisprudenza di questa Corte al riguardo ha sostenuto entrambe le interpretazioni: secondo l'una linea interpretativa, dovendosi privilegiare l'esigenza di maggiore certezza, va ritenuto corretto che si faccia riferimento alla conoscibilità secondo ordinaria diligenza - altrimenti si favorirebbe ingiustificatamente l'imputato nel caso tipico in cui costui è rimasto contumace;
infatti in un tale caso, l'imputato, assente al processo, si vedrebbe di fatto riconoscere un termine più ampio per una eventuale proposizione di ricusazione.
Secondo l'altra linea interpretativa, invece, va privilegiata una interpretazione letterale dell'espressione "sia divenuta nota". Ritiene il Collegio che la norma in questione vada intesa nel senso che il riferimento debba essere fatto alla effettiva conoscenza laddove si tratti di circostanza verificatasi al di fuori della processo.
Infatti, fatta salva l'ipotesi in cui la causa della ricusazione sia un evento del processo contumaciale, (Sez. 6, n. 14222 del 29/01/2007 - dep. 05/04/2007, LU e altro, Rv. 236395: "che non è altrettanto da revocare in dubbio il principio di diritto, fondato sulla disposizione volta a disciplinare la contumacia, per il quale i termini di decadenza di cui all'art. 38 cod. proc. pen., commi 1 e 2, operano anche nei confronti dell'imputato che, per sua libera scelta, abbia rinunziato a presenziare all'udienza ovvero.... Che sia contumace, in quanto l'art. 487 cod. proc. pen.. Stabilisce che l'imputato è rappresentato dal difensore") ciò risulta dalla interpretazione letterale dell'art. 38 cod. proc. pen., comma 2, laddove "divenuta nota" non può che essere riferito al soggetto destinatario della disposizione.
Inoltre, trattandosi di una disposizione che fissa un termine di decadenza, la stessa va ritenuta norma eccezionale in quanto pone una limitazione al diritto riconosciuto alla parte di rilevare ragioni che facciano (temere il) venire meno la terzietà del giudice;
questa è una ulteriore ragione per la quale non è possibile una interpretazione che non sia strettamente letterale del termine "divenuta nota" ovvero una interpretazione estensiva che vi faccia rientrare anche il significato di "conoscibile".
In questo contesto, posto che non spetta alla parte che propone la ricusazione l'onere di dimostrare di aver rispettato i termini di decadenza ma che una tale eventuale prova gli debba essere opposta, correttamente la Corte di Appello ha inteso individuare se emergessero elementi per ritenere tale effettiva conoscenza in tempi tali da ritenere inutilmente decorso il termine di cui all'art. 33 cod. proc. pen.. Nel provvedimento impugnato, come detto sopra, si ritiene, con motivazione succinta, che tale conoscenza effettiva vi fosse ritenendo che è notorio che il ricorrente, noto uomo politico, ebbe a rendere "dichiarazioni sullo specifico punto, riportate dai maggiori quotidiani".
Quindi la Corte d'Appello ritiene che la circostanza rientri nell'ambito del "notorio" pur non utilizzando espressamente tale termine.
Si premette che, comunque, nel provvedimento impugnato non si specifica se il fatto notorio sia l'avere l'imputato reso dichiarazioni sul processo, e quindi la prova debba essere riferita semplicemente alla conoscenza della avvenuta condanna, oppure sia l'aver dimostrato la conoscenza dello specifico contenuto della motivazione, ivi comprese le valutazioni di cui alla pagina 85 indicate quale espressione di un pregiudizio del giudicante. Ma in ogni caso si è palesemente al di fuori dell'ipotesi di un "fatto notorio" rilevante in sede penale. Si rammenta come nella giurisprudenza penale di questa Corte si sia ammessa la possibilità di introdurre, oltre alle massime di esperienza, anche i "fatti notori" che sono circostanze che possono essere affermate con certezza trattandosi di fatti di comune conoscenza per la generalità dei cittadini ovvero, quantomeno, per un determinato ampio gruppo di persone.
Non si tratta, quindi, di fatti che rientrano nella conoscenza privata, ancorché si tratti di conoscenza diffusa, del giudice ma di fatti che, proprio perché noti ad una generalità di soggetti, non necessitano di una specifica verifica probatoria. Tale mezzo di prova è trattato più ampiamente dalla giurisprudenza civilistica, in relazione alla specifica previsione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., affermandosi principi che appaiono chiaramente riferibili anche al processo penale: "Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo" Sez. 6-5, Ordinanza n. 2808 del 06/02/2013 (Rv. 625457)". Ma non si tratta certamente di una regola applicabile al caso di specie.
Innanzitutto, come già detto, la genericità della informazione che si assume provenire dalla lettura dei giornali non consente di dire se il ricorrente fosse a conoscenza di quel dato contenuto della sentenza di condanna o più semplicemente del mero fatto storico in sè della condanna.
Inoltre non si tratta certamente di un "fatto" che diventa noto alla collettività in quanto pubblicizzato dalla generalità della stampa senza necessità di un apprezzamento sulla estensione ed accuratezza della informazione.
Si tratta, invece, di un genericissimo riferimento a commenti dell'imputato venendo in questo caso a discutersi della utilizzabilità probatoria di una atecnica testimonianza de relato da parte degli articolisti (peraltro non in diretto contatto con la fonte, ben probabilmente potendo aver riportato notizie di agenzia). Inoltre, a ben vedere, il fatto notorio non consiste neanche nella circostanza che il dato soggetto abbia dimostrato di avere letto la motivazione bensì il presunto fatto notorio è che i giornali abbiano riportato la circostanza che il ricorrente abbia reso dichiarazioni sul particolare tema della sentenza di condanna nei suoi confronti.
In tal modo, quindi, si finirebbe per affermare che quanto riportato dalla generalità dei "maggiori quotidiani" possa sempre essere acquisito al processo quale fatto notorio;
ma è una conclusione palesemente insostenibile.
Ribadita, quindi, la necessità di far riferimento alla conoscenza effettiva della causa di ricusazione, non è dimostrato che tale conoscenza sia intervenuta prima dell'udienza dell'8 novembre 2012. Pertanto, la dichiarazione di ricusazione è intervenuta entro i termini di legge.
È invece manifestamente infondato il secondo motivo. La Corte di Appello, pur avendo affermato la tardività della ricusazione, ha comunque affrontato il merito della stessa affermando che non ricorre affatto alcuna significativa anomalia nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Nel ricorso, pur se inizialmente sembra che si voglia affermare "che si possa pretendere che un giudice che ha condannato una persona debba astenersi da giudicarlo ulteriormente", si precisa poi che la ragione di ricusazione non è ne' l'aver partecipato al diverso giudizio ne' l'insoddisfazione del ricorrente sulla entità della pena bensì l'avere il giudice ricusato "espresso un giudizio sulla personalità dell'imputato in tema di capacità a delinquere". E, secondo il ricorrente, la modalità con la quale il giudice ricusato avrebbe desunto la capacità a delinquere, ovvero facendo riferimento al primo ma non all'art. 133 cod. proc. pen., comma 2. "Integra un grave errore.". Il passaggio ulteriore del ricorso è che l'aver commesso un errore "contestualmente dimostra ... spiccata ansia di grave condanna nei confronti dell'imputato".
In realtà è privo di qualsiasi consequenzialità logica affermare che il presunto errore del giudice nelle corrette modalità di individuazione degli elementi da cui desumere la capacità a delinquere (errore consistente nell' averne dimenticati taluni) dimostri, di per sè e senza alcun altro elemento specifico, una tale "ansia di grave condanna".
Peraltro, tale conclusione del secondo motivo del ricorso non corrisponde più alla iniziale doglianza sulla precedente indebita manifestazione di parere ma appare introdurre la diversa ipotesi di "inimicizia grave" (art. 38 cod. proc. pen., lett. D), unica cui può ricollegarsi la lamentata manifestazione di "pregiudizio nei confronti dell'imputato".
Ma, a parte l'evidente irregolarità della deduzione di una nuova ragione di ricusazione in sede di legittimità, anche in questo caso appare del tutto priva di nesso logico la generica affermazione che qualsiasi possibile errore del giudicante rappresenti una manifestazione di pregiudizio nei confronti dell'imputato. Tale impostazione risulta confermata anche nella memoria difensiva presentata dopo la espressione di parere da parte del Procuratore Generale.
Come anticipato, da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013