Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 30181
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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Il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza effettiva e completa dell'interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi conosciuta una causa di ricusazione di un magistrato, derivante da affermazioni contenute in una sua precedente sentenza, sol perché il ricusante aveva commentato quella pronuncia sulla stampa).

Non ricorre l'ipotesi di ricusazione dell'"inimicizia grave" - di cui all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. - nel caso in cui un giudice, in una precedente sentenza di condanna riguardante il medesimo imputato, sia incorso in eventuali errori nell'individuazione dei criteri da cui desumere la capacità a delinquere, ai fini della determinazione della pena, non potendo tale comportamento considerarsi una manifestazione di pregiudizio nei confronti dell'imputato.

Commentario1

  • 1Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 30181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30181
Data del deposito : 4 giugno 2013

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