Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 52292
CASS
Sentenza 15 novembre 2016

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Massime1

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 52292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52292
Data del deposito : 15 novembre 2016

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