Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 52292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52292 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
52 2 9 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2856/2016 GERARDO SABEONE Presidente - REGISTRO GENERALE N.13755/2016 FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI - Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OS nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/06/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione della pena e per l'inammissibilità nel resto. Udito altresì per il ricorrente l'avv. F. Castellano, in sostituzione dell'avv. C. Azzoni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 17/03/2010, il Tribunale di Roma aveva dichiarato SS LI colpevole, quale presidente del consiglio di amministrazione di OL ME s.r.l. (dichiarata fallita il 06/07/2005), di bancarotta fraudolenta per distrazione (ad esclusione del fatto di cui al punto 1 dell'imputazione), di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta da reato societario e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione. Con sentenza del 26/06/2015, la Corte di appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 2621 cod. civ.. per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado (anche nella determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale).
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto personalmente ricorso per cassazione SS LI, attraverso il difensore avv. C. Azzoni, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione. Nessuna prova è emersa a carico dell'imputato in ordine alla falsità della denuncia di furto del libro giornale, tanto più che, dall'istruttoria dibattimentale, risulta come il curatore fosse a conoscenza che il libro giornale, oggetto della denuncia di furto, era depositato in un locale prontamente messo a disposizione della curatela;
infatti, il libro giornale era contenuto nel computer e il curatore aveva omesso di stamparlo, vendendo il computer stesso. Il curatore ha comunque dichiarato di essere stato in grado di ricostruire l'andamento societario anche senza prendere visione del libro giornale. Il consulente del P.M. ha testimoniato dell'incompletezza della documentazione contabile, riferendola, tuttavia, solo al libro inventari, che era stato depositato in sede di udienza preliminare. L'imputato, pertanto, doveva essere assolto dall'imputazione di bancarotta documentale ed anche da quella di bancarotta patrimoniale, posto che la sentenza di primo grado ha evidenziato che l'omessa consegna del libro 2 giornale ha impedito di ricostruire la destinazione delle merci acquistate nel periodo 2002 - 2003, merci che saranno state sicuramente vendute. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il fatto che, per il reato per il quale LI, ha riportato condanna non sia stato disposto detto beneficio. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente. Il quarto motivo denuncia violazione della legge n. 241 del 2006, in relazione alla mancata concessione dell'indulto sebbene ne ricorressero i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto solo in relazione al secondo motivo.
2. Il primo motivo, complessivamente valutato, non è fondato. Le censure relative alla sottrazione del libro giornale non meritano accoglimento. Le concordi sentenze di merito hanno motivato la ritenuta inattendibilità della denuncia di furto della documentazione contabile presentata dall'imputato, valorizzando plurimi elementi: il dato temporale rappresentato dalla circostanza che la denuncia era stata presentata appena due giorni prima della dichiarazione di fallimento;
l'argomento logico basato sull'inverosimiglianza del fatto che si abbandonino all'interno di un'autovettura, in una situazione tale da poter essere rubata, le scritture contabili di una società; il rilievo che, come ha puntualizzato la sentenza di primo grado, il libro giornale sottratto all'esame degli organi della procedura fallimentare riguardava proprio il periodo interessato all'acquisizione, pochi mesi prima della messa in liquidazione, di importanti forniture di pneumatici rimaste insolute. A fronte di tali elementi, le censure del ricorrente deducono, sostanzialmente, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Anche le ulteriori doglianze circa la riproduzione del libro giornale nel computer e circa la ricostruibilità del movimento degli affari non meritano accoglimento. Lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione dai giudici di merito alla luce del complessivo compendio - probatorio e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in 3 modo del tutto frammentario, alcuni profili di tale testimonianza, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani>> dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione 0 ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774): del resto, che i riferimenti alla testimonianza del curatore Delle DO siano articolati in termini del tutto frammentari è confermato dal rilievo che, nella stessa deposizione, il teste ha espressamente escluso di avere appreso da LI dell'esistenza dei computers asseritamente contenenti le annotazioni contabili prima della cessione degli stessi. Per le ragioni indicate sono inammissibili le deduzioni relative alla prospettata possibilità del curatore di ricostruzione dell'andamento della società, tanto più che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015 - dep. 11/11/2015, Faragona, Rv. 265682), laddove i frammenti probatori richiamati dal ricorrente neppure danno conto delle specifiche connotazioni dell'attività degli organi fallimentari. Prive di consistenza sono le ulteriori deduzioni circa la valenza conoscitiva del libro inventari, che, come puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), contiene la generica indicazione del valore delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni materiali riportate nei bilanci (peraltro oggetto dell'imputazione di bancarotta da reato societario, sulla quale la sentenza di condanna di primo grado è stata riformata da quella di appello, che ha ritenuto il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. prescritto). Le doglianze concernenti la bancarotta patrimoniale sono inammissibili, in о quanto, oltre che correlate alle censure qui disattese relative alla bancarotta documentale, sono articolate sulla base di presupposti in fatto dedotti in termini meramente ipotetici e, comunque, manifestamente infondate, alla luce del 4 rilievo della Corte di merito circa il carattere del tutto indimostrato dei costi "in nero" asseritamente sostenuti dalla società.
3. Il secondo motivo è fondato. Rileva il Collegio che dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti risulta che la precedente condanna riportata dal ricorrente - peraltro relativa a reato depenalizzato (ex plurimis, Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010 - dep. 18/02/2011, Spadea, Rv. 249251) e, quindi, non più preclusiva della concessione del beneficio (ex plurimis, Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008 - dep. 21/04/2008, Scaccini, Rv. 239555; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007 - dep. 03/01/2008, Colombo e altro, Rv. 238876) - non ha visto la concessione della sospensione condizionale della pena: pertanto, annullata senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata, detto beneficio in linea con l'indirizzo condiviso dal Collegio (Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015 - dep. 09/11/2015, Marchi, Rv. 265481; Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014 - dep. 23/09/2014, De Colombi, Rv. 261407) e non risultando cause ostative può essere riconosciuto da questa Corte.
4. Gli ulteriori motivi sono inammissibili. Il terzo è del tutto generico, mentre il quarto è inammissibile, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013 - dep. 19/02/2014, Broccio e altri, Rv. 259312). Peraltro, il riconoscimento, invocato dal ricorrente, della sospensione condizionale della penale esclude l'applicazione dell'indulto: infatti, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010 - dep. 15/10/2010, P.G. in proc. Bracco, Rv. 247940).
5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto da questa Corte, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
5 Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, beneficio che concede;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 15/11/2016. I Consigliere estensore Amy C o Il Presidente BIPORTATA IN CANCELLERIA adel 9 DIC 2016 IL PUNZIONARI UDIZIARIO use