Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" (nella specie, emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 16363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16363 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno Presidente del 05/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 00204
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 044784/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OL N. IL 30/10/1944;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
udito il difensore avv. Del Ciondolo F..
RITENUTO IN FATTO
1. GI CI impugna la sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della decisione del primo giudice su appello del pubblico ministero, lo ha dichiarato responsabile del delitto di resistenza per avere usato minaccia nei confronti mentre compiva un atto del proprio ufficio.
2. Ad avviso della Corte d'appello, nonostante il vigile urbano avesse già compilato il preavviso di contestazione per la violazione commessa, ha poi richiesto a CI i documenti personali e del veicolo. A tale richiesta, CI rispose "ti do un cazzotto sul muso" e così ottenne di impedire al vigile di compiere l'accertamento delle generalità del proprietario del mezzo e la regolarità della documentazione;
accertamento dovuto dopo la contestazione di una infrazione amministrativa. La pena inflitta non è stata sospesa in quanto la Corte ha rilevato che l'imputato ha già avuto due sospensioni, l'una con sentenza della Corte d'appello di Firenze il 1 dicembre 1993, e l'altra successivamente.
3. Il difensore di GI CI deduce:
- la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.337 c.p., in quanto l'attività d'ufficio del vigile urbano si era già conclusa allorché CI, rintracciato il vigile, ebbe a pronunciare la frase minacciosa, dirigendosi poi al comando dei vigile pere chiarire la vicenda. In realtà, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la richiesta dei documenti da parte del vigile è intervenuta nei confronti di persona non alla guida del mezzo. CI si avvicinò al vigile per lamentare l'ingiustizia della contravvenzione per divieto di sosta. Al più avrebbe potuto essere dichiarata sussistenza del delitto di minacce e non quella di resistenza, trattandosi di condotta non che non ebbe alcuna interferenza con l'attività del pubblico ufficiale. - la violazione della legge penale quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, poiché a carico di CI vi sono precedenti per fatti di emissione di assegni a vuoto, reati depenalizzati. Pertanto egli deve essere considerato totalmente incensurato.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Non è da revocare in dubbio che nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione.
Nella concreta fattispecie, la minaccia - nella ricostruzione operata dal giudice d'appello - è stata diretta a ostacolare la doverosa e legittima richiesta del vigile urbano di esibizione dei documenti del veicolo e di identificazione, dopo che CI si è a lui rivolto per rilevare l'ingiustizia della contravvenzione, contestata in sua assenza mediante l'apposizione del relativo bollettini sul parabrezza dell'auto.
La minaccia fu funzionale a impedire che nell'immediatezza il vigile urbano effettuasse gli accertamenti in ogni caso riconducibili al dovere del proprio ufficio.
2. Il secondo motivo è fondato.
Il certificato del Casellario giudiziale riporta solo condanne per emissione di assegni a vuoto, reati depenalizzati con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Questa Corte ha ritenuto che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis" va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez. 5^, 1 luglio 2005, dep. 5 dicembre 2005, n. 44281). Per queste ragioni, la sentenza impugnata va annullata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello dovrà esprimersi a riguardo.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata va annullata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello dovrà esprimersi a riguardo attenendosi all'enunciato principi di diritto ed è libera di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospendibilità della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008