Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono essere indirizzate al difensore della parte che risulti nominato, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui sono disposte, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato. (Fattispecie in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato al difensore d'ufficio dell'indagato, a tal fine nominato, e non anche al difensore di fiducia nominato successivamente al deposito dell'avviso nella Segreteria del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 20931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20931 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 542
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 32784/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nel procedimento nei confronti di:
FA NI AN, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza dibattimentale emessa in data 7 Novembre 2007 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero..
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. RILEVA IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza dibattimentale emessa in data 7 Novembre 2007 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti del Sig. IN per essere nulla la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.
A giudizio del Tribunale, infatti, l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. era stato notificato al difensore d'ufficio del Sig.
IN sebbene fosse presente in atti la nomina di difensore di fiducia, ed a questo sarebbe derivata la nullità dell'atto procedimentale e degli atti successivi. Alla dichiarazione di nullità il Tribunale ha fatto conseguire la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Tale provvedimento viene giudicato "abnorme" dal ricorrente in quanto avrebbe comportato una illegittima regressione del processo alla fase delle indagini.
OSSERVA IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze procedeva nei confronti del Sig. IN in ordine ai reati previsti dagli artt.674 e 337 c.p.. In corso dei primi atti di indagine il Sig. IN aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, Avv. Daniela Bizzarri.
In data 16 Ottobre il Pubblico ministero ha depositato nella propria segreteria l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., che è stato quindi notificato ritualmente al difensore d'ufficio in data 25 Gennaio 2007.
Nelle more della notificazione, e cioè in data 8 Novembre 2006, è stata depositata in segreteria del Pubblico ministero la nomina del difensore di fiducia, Avv. Bruni;
tale nomina reca la data del 22 Settembre 2009.
Da quanto sopra emerge che l'atto di nomina del difensore di fiducia è stato formato anteriormente la redazione del provvedimento del Pubblico ministero di chiusura delle indagini e il suo deposito in segreteria, ma è stato portato a conoscenza del Pubblico ministero stesso, mediante deposito in segreteria, solo in data successiva;
dunque, in momento che si colloca tra l'avviso di chiusura delle indagini e la sua notificazione disposta sia presso il difensore d'ufficio sia presso l'indagato.
Così ricostruiti i fatti, deve rilevarsi che il Tribunale di Firenze ha dato atto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato depositato in segreteria in data 16 Ottobre 2006 ed ha affermato che ciò è avvenuto "pertanto in ridotto tempo utile rispetto alla nuova nomina del difensore di fiducia", derivando da tale elemento la nullità della notifica dell'avviso.
La Corte ritiene che tale conclusione non sia condivisibile. Premesso che appare non pienamente comprensibile il passaggio motivazionale della ordinanza riportato nel capoverso che precede, deve rilevarsi che principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni debbono essere fatte dall'autorità giudiziaria al difensore che già risulti assegnato d'ufficio alla parte o da questa nominato, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore d'ufficio; una volta rispettate queste garanzie, non sussiste per l'autorità giudiziaria alcun obbligo di rinnovazione dell'atto e della sua comunicazione e notificazione. Sul punto si richiama l'esplicita disposizione contenuta nell'art. 548 c.p.p., comma 2. Nel caso in esame, il provvedimento emesso dal Pubblico ministero in applicazione dell'art. 415 bis c.p.p. è stato redatto e depositato in segreteria anteriormente al deposito della nomina del difensore di fiducia, così che correttamente indicava come destinatario il difensore d'ufficio, unico difensore al momento incaricato di assistere l'indagato.
Se, dunque, l'atto del Pubblico ministero era corretto e corretto il conseguente ordine di notificazione all'indagato e al difensore d'ufficio, non sussiste alcuna invalidità sopravvenuta che possa correlarsi alla nomina di un diverso difensore di fiducia avvenuta successivamente, ancorché in epoca anteriore al perfezionarsi della procedura di notificazione.
Principio simile è stato affermato da questa Corte con riferimento ad una diversa comunicazione (emissione del decreto di fissazione dell'udienza seguito da deposito di nomina del difensore) per la quale appaiono operare i medesimi aspetti problematici (Prima Sezione Penale, sentenza n. 14699 del 1-8 Aprile 2008, Conte). In conclusione, considerata la decisione appena citata e richiamata in via analogica la disposizione contenuta nell'art. 548 c.p.p., comma 2, la Corte ritiene che erroneamente l'ordinanza impugnata abbia ritenuto sussistere un vizio radicale degli atti procedimentali e disposto la restituzione al Pubblico ministero.
Circa la valutazione della decisione adottata dal Tribunale di Firenze, la Corte ritiene che si sia in presenza di un provvedimento che non esula dai confini dell'ordinamento giuridico, così che va esclusa la sussistenza di una abnormità strutturale dell'ordinanza;
appare, piuttosto, sussistere una abnormità funzionale del provvedimento nella parte in cui ha disposto la indebita regressione del processo alla fase delle indagini.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, e conseguenza della valutazione appena espressa è la restituzione degli atti al Tribunale stesso e non al Pubblico ministero: l'annullamento degli effetti impropri dell'ordinanza impone di investire direttamente l'organo giudicante dell'ulteriore corso del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009