Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
Le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" (nella specie emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2007, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/11/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2647
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 007781/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IO, N. IL 18/03/1943;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LO TO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 28.9.05 con la quale veniva condannato, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, alla pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, in relazione al fallimento della SIS Arredi, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 20.6.95. Lamenta il ricorrente erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la corte territoriale motivato nel senso di una precedente condanna a pena detentiva riportata dall'imputato, laddove invece il LO aveva riportato due condanne, entrambe a pena pecuniaria, per reati poi depenalizzati (emissione di assegni a vuoto), e solo in relazione alla prima vi era stata la sospensione condizionale della pena, mentre la seconda si era risolta con la scelta da parte dell'imputato della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Poiché inoltre dal certificato penale generale, rilasciato dal casellario il 2.1.06, non risultavano condanne a carico del LO, doveva essere formulato un giudizio prognostico favorevole, per cui si chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza della corte di merito ovvero la concessione dell'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è fondato con le seguenti precisazioni.
Il ricorrente, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, ha riportato due condanne a pena pecuniaria (7.3.79, in relazione alla quale sono stati concessi i doppi benefici di legge, e 30.9.87) per emissione di assegni a vuoto, nonché una terza condanna
(21.6.2000) per il reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (D.L. n. 463 del 1983, art.2) ed omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie
(L. n. 689 del 1981, art. 37), alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione e L. 400.000 di multa, con il beneficio della non menzione, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di L.
3.000.000 di multa.
Ribadendo l'orientamento già espresso da questa Sezione (5 marzo 2004, n. 15018, Dell'Angelo, in Cass. pen., 2005, p. 2263), in tema di sospensione condizionale della pena, le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio, che non può essere quindi negato in relazione al depenalizzato reato di emissione di assegni a vuoto, per il quale il LO ha riportato le prime due condanne.
Quanto alla terza condanna, la L. n. 689 del 1981, art. 57, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, statuisce, al comma 2, che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", per cui erroneamente la corte territoriale ha ritenuto tale condanna ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, dal momento che, non potendo essa considerarsi come pena detentiva, non va sommata a quella di due anni inflitta a LO TO dalla corte milanese.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008