Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, rileva in misura maggiore attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema di furto di danaro in danno di un anziano, indotto a prelevarlo da un libretto postale con il pretesto di fargli una cospicua donazione per la quale era necessario sostenere spese notarili).
Commentari • 7
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Sommario: 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela 1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela 1.2 Correlato regime transitorio 1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela 2.Remissione della querela 3.Informazioni al querelante 4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del …
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L'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, principio ribadito dalla Cassazione penale sez. II, sentenza n. 1726 depositata il 17 gennaio 2022. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Cassazione pen. sez. VII, 8 giugno 2021, n. 32571 e Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 47186). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2011, n. 38347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38347 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
38347 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE Presidente - DEL 13.7.2011 Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI - Consigliere - SENTENZA N. 1977 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. - R. G. N. 42740/10
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
AV SA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 25.5.2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena previa riqualificazione del fatto nel reato di truffa aggravata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Messina in data 17.12.2009, AV
SA veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed
€.800 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen. e 9 legge n.1423 del 1956, commesso recandosi il 12.3.2009 in Villafranca Terrena, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli con obbligo di soggiorno nel Comune di Messina, e qui impossessandosi, in concorso con altro soggetto non identificato, di una borsa
2. L'imputato ricorre deducendo:
2.1. violazione di legge ed illogicità della motivazione sulla ravvisabilità nei fatti del reato di furto piuttosto che del reato di truffa, lamentando l'apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale per la quale gli artifici e i raggiri posti in essere dall'imputato erano finalizzati alla sottrazione della somma prelevata dalla
BA e non ad indurre la vittima ad un atto di disposizione patrimoniale;
2.2. violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, n.5, cod. pen., ravvisata dai giudici di merito nel dato neutro dell'età settantunenne della persona offesa e in una condizione della stessa di deficitario apprezzamento critico della realtà, apoditticamente desunta dalle modalità del fatto;
2.3. violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena con applicazione dell'aumento per la recidiva nonostante la piena confessione ed il risarcimento del danno successivamente alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo alla ravvisabilità nei fatti del diverso reato di truffa
è infondato.
Premesso che il ricorrente si limita a lamentare genericamente l'erroneità dell'argomentazione della sentenza impugnata sul punto, quest'ultima veniva sviluppata del tutto correttamente nell'osservare che le operazioni fraudolente poste in essere dall'imputato e dall'ignoto complice dello stesso erano funzionali ad indurre la vittima non a compiere un atto di disposizione patrimoniale a loro diretto beneficio, ma ad acquisire la materiale disponibilità della somma successivamente sottratta con gli altri oggetti contenuti nella borsa della
BA.
Il connotato distintivo del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento rispetto a quello di truffa è rappresentato dallo spossessamento invito domino, assente nella condotta di truffa laddove tale spossessamento viene ottenuto con il pur viziato consenso della vittima (Sez. 2, n.3710 del
21.1.2009, imp. Busato, Rv.242678), esternato per l'appunto in quell'atto di disposizione patrimoniale che della truffa costituisce elemento costitutivo essenziale pur se inespresso nella testuale formulazione della fattispecie incriminatrice (Sez. U, n.1 del 16.12.1998, imp. Cellammare, Rv.212080).
Orbene, in un caso come quello in esame nessun atto dispositivo e, conseguentemente, nessun consenso della vittima è ravvisabile nell'impossessamento del bene da parte del soggetto agente. Detto impossessamento viene infatti realizzato sottraendo materialmente il bene alla disponibilità del soggetto passivo, contro la volontà dello stesso;
mentre la precedente condotta fraudolenta, finalizzata a porre la vittima in possesso di una rilevante somma di denaro normalmente non detenuta, non integra artifici o raggiri diretti al trasferimento di detta somma in favore dell'agente, ma il mezzo fraudolento che supera le cautele della vittima nel mantenere il denaro in un sicuro luogo di custodia, rendendolo invece accessibile ad una comune operazione furtiva (Sez. 5, n.6876 del 6.4.1999, imp. Montaruli, Rv.213601).
2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61,
n.5, cod. pen. è anch'esso infondato.
Se è vero che all'epoca del fatto l'età della persona offesa non poteva essere considerata elemento di per sé solo sufficiente ad integrare l'aggravante in esame, ove non accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà (Sez. 2, n.39023 del 17.9.2008, imp. Cena,
Rv.241454; maggiore pur se non esclusiva rilevanza è ora attribuita a questo aspetto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.94 del 2000, Sez. 2,
n.35997 del 23.9.2010, imp. Licciardello, Rv.248163), è vero altresì che proprio in questa direzione la sentenza impugnata motivava puntualmente nell'evidenziare come l'ingenuità e la scarsa lucidità manifestate dalla vittima nel credere senza riserve all'incredibile racconto dell'imputato dimostrassero per l'appunto uno scarso livello culturale, che aveva agevolato la commissione del reato. Né l'intrinseca concludenza di tale argomentazione è inficiata dal riferimento del ricorrente alla dettagliata ricostruzione dei fatti offerta dalla
BA, implicitamente e non illogicamente valutata dai giudici di merito come non incompatibile con un deficitario approccio critico alla realtà.
3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, coerentemente motivato dalla Corte territoriale attribuendo rilevanza preponderante, rispetto agli elementi indicati dalla difesa, ai numerosi precedenti penali dell'imputato, alla commissione del reato in costanza di sottoposizione a misura di prevenzione e all'odiosità della condotta. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.7.2011
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Cul by p./ il Presidente impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma IL CONSIGLIERE ANZIANO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ez 2 C2