Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Lo "specifico mandato" richiesto per la impugnazione delle sentenze contumaciali(art.571, comma 3, cod. proc. pen.) risponde all'esigenza di garantire all'imputato la facoltà di effettuare una scelta diretta, libera e consapevole in ordine all'esercizio del diritto di impugnazione, scelta che si traduce sostanzialmente nella preventiva valutazione concernente le conseguenze dell'attività che il difensore può compiere nel suo interesse, ivi compresi gli eventuali effetti preclusivi conseguenti ad una impugnazione frettolosamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.3.1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Saverio MANNINO " N.962
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.5610/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR LO, n. ad Agrigento il 18.12.1967
2) BR ND, n. ad Agrigento il 23.9.1964
avverso la sentenza 23.11.1998 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Bruno RANIERI che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità e per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore, avv.to Giuseppe GRILLO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.11.1998 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 13.10.1997 del Pretore di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di CE LO e CE ND (e aveva condannato ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 15 di arresto e lire 6.500.000 di ammenda) in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatto su una superficie di mq. 15 - acc. in Agrigento il 19.9.1994);
- agli artt. 18 e 20 legge n.64/1974, a) dichiarava inammissibile, ex art. 591 c.p.p., il gravame depositato nell'interesse di CE LO, poiché proposto da difensore di imputato contumace non munito di mandato specifico;
b) relativamente alla posizione di CE ND, dichiarava invece estinta per prescrizione la contravvenzione di cui alla legge n. 64/1974 e rideterminava la pena in giorni quattordici di arresto e lire 6.500.000 di ammenda, confermando l'ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
- l'inapplicabilità dell'art. 571, 3^ comma, c.p.p. "nei confronti dell'imputato contumace (nella specie CE LO) cui è stato assegnato un difensore di ufficio";
- l'illegittimità dello stesso art. 571, 3^ comma, c.p.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto tale norma, limitando la condizione del contumace in tema di impugnazioni, crea una situazione di contrasto tra gli imputati sulla base di una qualità (contumacia) che, secondo i principi di libertà, non deve determinare disuguaglianze tra l'imputato presente e il contumace";
- l'erronea esclusione dell'applicabilità del "condono edilizio" disciplinato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, in quanto, contrariamente a quanto asserito dai giudici del merito, il manufatto doveva considerarsi "ultimato" - ai sensi dell'art. 31, 2^ comma, della legge n. 47 del 1985 - entro il 31 dicembre 1993, poiché già
"completo nelle sole strutture", non potendo attribuirsi alcuna importanza alle rifiniture, "ivi compresi i tramezzi, gli intonaci, le imposte e finestre";
- l'erroneo computo della pena pecuniaria inflitta a CE ND, poiché questa, escluso l'aumento per la continuazione con il reato prescritto, doveva essere determinata in lire 6.000.000 di ammenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La doglianza riferita alla declaratoria di inammissibilità dell'appello concernente CE LO è infondata, sicché il ricorso proposto nell'interesse dello stesso deve essere rigettato. A) A norma dell'art. 571, 3^ comma, c.p.p., il difensore dell'imputato può proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, rilasciato con l'atto di nomina o anche successivamente.
Il legislatore, con tale norma, ha inteso garantire all'imputato - anche in ipotesi di contumacia - la facoltà di effettuare una scelta diretta, libera e consapevole in ordine ano specifico esercizio del diritto d'impugnazione e, nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, viene esplicitato, in proposito, che "La ragion d'essere di tale previsione risiede nel fatto che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce per l'imputato la possibilità di ottenere, se contumace, la restituzione in termini... Conseguentemente, è sembrato necessario limitare la legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale, allo scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una impugnazione proposta frettolosamente da un difensore il quale, sia esso legato o meno da rapporto fiduciario, è ben possibile non abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine previsto per la proposizione del gravame. La previsione di uno specifico mandato consente, invece, di presumere che l'imputato abbia effettuato una preventiva valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse, ivi compreso, quindi, l'eventuale effetto preclusivo di cui prima si è detto".
Nella prospettiva dianzi enunciata - secondo quanto testualmente evidenziato anche nella Relazione medesima - nessuna distinzione può razionalmente ravvisarsi nelle ipotesi di difesa fiduciaria e di ufficio, tenuto anche conto che il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 dell'art. 1 della legge di delega 1.2.1987, n. 81, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria (vedi Cass., Sez. Unite, 19.12.1994, n. 22). B) Manifestamente infondata deve poi ritenersi la proposta questione di illegittimità costituzionale del 3^ comma dell'art. 571 c.p.p., allorché si consideri che, in tema di impugnazioni, il legislatore ha inteso assicurare comunque la prevalenza della volontà dell'imputato (al quale il successivo 4^ comma conferisce il potere di togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore nei modi previsti per la rinuncia) e che tale finalità persegue appunto la previsione della necessità del rilascio al difensore di mandato specifico ad impugnare da parte dell'imputato contumace, rivolta a consentire - in una prospettiva tutt'altro che discriminante, bensì equiparatrice - una valutazione effettiva dell'opportunità di proposizione del gravame anche da parte dell'imputato non presente alla pronuncia della decisione impugnabile.
Si rinvia, altresì, in proposito, alle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 giugno-5 luglio 1990, n. 315, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art.192, V comma, c.p.p. del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23.1.1989, n. 22 (ove si disponeva che " ... contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito e specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto l'aspetto peculiare della necessità del mandato specifico anche nell'ipotesi di impugnazione proposta dal difensore di imputato contumace irreperibile.
C) Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di CE LO consegue la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
2. Quanto alla posizione di CE ND ed alla denegata possibilità di applicazione del "condono edilizio" di cui all'art.39 della legge n.724/1994, i giudici del merito, nella fattispecie in esame, hanno accertato - e ne hanno dato conto con motivazione logicamente ineccepibile - che la costruzione abusiva in oggetto era ancora in corso alla data del 19 settembre 1994, cioè ben oltre il termine del 31 dicembre 1993 fissato dall'art. 39 della legge n.724/1994 quale presupposto di condonabilità delle opere illegittimamente eseguite.
Ne hanno pertanto razionalmente dedotto, in assenza di prova contrari che alla data di scadenza del termine anzidetto, il manufatto (tenuto anche conto delle sue modeste proporzioni) non era 44ultimato" ai sensi dell'art. 31, 2^comma, della legge n.47/1985 e che l'edificazione, invece, era successiva e tuttora in itinere.
3. L'unica doglianza fondata è quella riferita all'entità della pena pecuniaria inflitta a CE ND, come determinata in seguito alla declaratoria di estinzione del reato di cui alla legge n. 64/1974 ed alla detrazione aritmetica dell'aumento di pena già stabilito per tale reato ex art. 81 cpv. cod. pen. Nella sentenza pretorile, infatti, per la contravvenzione di cui alla legge n. 47/1985, correttamente considerata "più grave", risulta inflitta la pena-base di giorni 21 di arresto e lire 9.000.000 di ammenda, ridotta a giorni 14 e lire 6.000.000 per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e poi aumentata a giorni 15 e lire 6.500.000 per la ritenuta continuazione con la concorrente violazione della normativa antisismica. Una volta dichiarata estinta quest'ultima contravvenzione, la pena per l'unico reato residuo - nei confronti del solo CE ND - è dunque quella di giorni 14 di arresto e lire 6.000.000 di ammenda ed in tal senso deve correggersi la sentenza impugnata, ai sensi del 2^ comma dell'art. 619 c.p.p., trattandosi di un mero errore di computo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 619 e 620 c.p.p., dispone rettificarsi la sentenza impugnata nel senso che ove la pena pecuniaria inflitta a CE ND è indicata in "lire 6.500.000 di ammenda" deve leggersi "lire 6.000.000 di ammenda".
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi nel resto e condanna il ricorrente CE LO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in cancelleria il 29 aprile 1999