Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda giudiziale proposta da un lavoratore dipendente delle FF.SS. volta al mero accertamento del suo stato di malattia dipendente da una causa di servizio, proposta sulla base degli artt. 4 e 5 del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, contenente la previsione di una valutazione ricognitiva finalizzata alla verificazione del nesso causale tra la malattia denunciata e la causa di servizio, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi, salvo casi eccezionali, con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio; ciò premesso, le azioni di mero accertamento sono proponibili, non contrastando con il principio della necessità dell'interesse ad agire, dettato dall'art. 100 cod. proc. civ., qualora esse tendano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno "status", inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti, e non quando sono volte, come nel caso di specie, soltanto all'accertamento o alla contestazione di un fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DR. NG TO DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 880/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 01/03/99 R.G.N. 42731/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 dicembre 1994 al Pretore di Napoli, VI GE, già ispettore medico e poi dirigente del locale ufficio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato, chiedeva accertarsi il suo stato di malattia, consistente in nevrosi ansiosa e aritmia cardiaca extrasistolica, dipendente da causa di servizio e riconducibile all'8^ categoria, tabella A, allegata al d.P.R. 834.81, e condannarsi la S.p.A. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente, a "riconoscergli tutti i benefici scaturenti da detta dipendenza".
Costituitasi la convenuta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accoglieva la domanda, con decisione del 30 gennaio 1997, confermata con sentenza del 1^ marzo 1999 dal Tribunale, il quale considerava l'azione del GE come di mero accertamento della malattia dipendente da causa di servizio, quale presupposto di una serie di obblighi a carico della datrice di lavoro, non determinabili a priori ed anche di contenuto non pecuniario (ad es., obbligo di trasferire, in caso di incompatibilità delle mansioni con la malattia accertata).L'esperibilità di questa azione, ossia la ravvisabilità di un interesse rilevante ex art. 100 cod. proc. civ., veniva affermata dal Tribunale sulla base degli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622, contenenti la previsione di una valutazione ricognitiva finalizzata alla verificazione del nesso causale tra malattia denunciata e causa di servizio. Quanto al merito della controversia, il collegio osservava, sulla base della consulenza tecnica esperita in secondo grado, che le funzioni dirigenziali espletate dal GE fin dal 1982 avevano progressivamente determinato, sia pure in concorso con predisposizioni personali, "tensioni emotive e stress cronici", a loro volta causa di malattie psicosomatiche a carico di diversi organi e apparati, quale l'ulcera del bulbo duodenale (diagnosticata nel 1988 come dipendente da causa di servizio ma ritenuta precedente dal consulente tecnico), tachicardia, sudorazione profusa, sensazione di tensione alla nuca, fenomeni di extrasistole, insonnia, attacchi di panico notturni, deflessione sia pure moderata del tono dell'umore. Che poi queste malattie trovassero la causa nel lavoro espletato era provato, ad avviso del Tribunale, dall'avere il GE esercitato da solo le funzioni sanitarie nel periodo dell'epidemia di colera (1973 - 1974) e nell'avere retto nel periodo 1985 - 1986 anche l'ufficio sanitario di Bari, con conseguente necessità di frequenti spostamenti.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la S.p.A. Ferrovie dello Stato. Resiste con controricorso il GE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., data dall'avere il Tribunale ritenuto ammissibile un'azione d'accertamento avente ad oggetto una mera successione causale di fatti, quale la dipendenza di alcune malattie dal servizio espletato dal GE come lavoratore dipendente, invece che una determinata situazione giuridica soggettiva, con connessa pretesa di una certa prestazione. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 156 e 414 cod. proc. civ., svolge sostanzialmente la medesima censura e sostiene l'inammissibilità della domanda per mancata precisazione dell'oggetto e delle ragioni.
Col terzo motivo essa prospetta la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 414, 437, 244 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione in ordine alla dipendenza tra malattie accertate, in realtà derivanti per lo più da predisposizione costituzionale, e prestazioni lavorative espletate con l'autonomia di decisione propria del dirigente fin dal 1982.
Sostanzialmente la stessa doglianza è contenuta nel quarto motivo di ricorso, con riferimento al solo vizio di motivazione. I primi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.
Circa l'ammissibilità delle azioni di mero accertamento questa Corte ha più volte escluso che oggetto di essa, così come di qualsiasi tutela giudiziale contenziosa, possano essere semplici fatti ancorché non privi di giudico rilievo e ne ha limitato l'esperibilità con riferimento alle sole situazioni giuridiche soggettive, anche future: infatti il diritto di difendersi in giudizio - oggi protetto dagli artt. 24 e 111 Cost. - può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o interesse giuridicamente protetto, la quale permette all'avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario, il convenuto, deriverebbe dall'accoglimento della domanda.
L'interesse ad agire, che a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., legittima alla proposizione della domanda, è dato dunque dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto o di altra situazione soggettiva. Si sono così ritenute ammissibili le domande d'accertamento dell'ammontare degli accantonamenti al fine del trattamento di fine rapporto, con specifico riferimento al diritto all'anticipazione di cui all'art. 2120, commi da sesto a nono, cod. civ. (Cass. 11 novembre 1996 n. 9819), o del diritto protestativo di licenziare per sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (Cass. 26 maggio 1993 n. 5889) o della natura subordinata del rapporto di lavoro, al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva (Cass. 19 gennaio 1999 n. 477), o della validità di un negozio transattivo, onde conservarne gli effetti (Cass. 28 giugno 1997 n. 5819) o della sussistenza di un rapporto di lavoro onde identificare il vero datore e quello fittiziamente interposto (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14134), o delle condizioni necessarie per fruire delle prestazioni di maternità (Cass. 7 novembre 1998 n. 11250). Si è per contro negata l'ammissibilità delle azioni d'accertamento dell'anzianità di servizio, senza indicazione dei concreti effetti pretesi (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13385) o della derivazione di un infortunio da occasione di lavoro, anche qui senza precisazione della prestazione da ottenere (Cass. 22 novembre 1999 n. 12937, 10 luglio 2002 n. 10039) o della dipendenza della malattia da una causa di servizio (Cass. 28 luglio 1999 n. 8210). La Corte ha, più in particolare, affermata l'esperibilità dell'azione in questione quando l'attore affermi la titolarità non di un diritto soggettivo, assoluto o relativo, bensì di uno status inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria ne' discontinua.
Benché tale posizione sia caratterizzata principalmente dalla potenzialità ossia dall'impossibilità di definirne a priori il contenuto, essa può essere accertata in sede giudiziaria, e più precisamente ne possono essere accertati i fatti costitutivi, poiché il convenuto può valutarne, sia pure con approssimazione, gli effetti per lui svantaggiosi e così apprestare la propria difesa.
L'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) è poi dato dalla contestazione dello status da parte del soggetto controinteressato. La situazione di fatto deve comunque essere accertata sulla base di una indicazione normativa. Così ad esempio, quando una disposizione di legge, o un complesso normativo di livello legislativo, permetta l'accertamento dello stato di invalido separatamente dalle azioni di condanna all'esecuzione delle varie e conseguenti prestazioni di assistenza sociale (Cass. Sez. un. 12 luglio 2000 n. 483). Nella fattispecie qui in esame il giudice di merito ha ritenuto erroneamente di poter ravvisare una situazione soggettiva di status non già su una disposizione legislativa, o di un combinato disposto, bensì di un decreto ministeriale, attribuendo così all'attore un bene non riconosciuto dall'ordinamento e obliterando il principio secondo cui il processo serve per realizzare posizioni giuridiche preesistenti e non per costituirne di nuove. Lo stesso decreto del Ministero dei trasporti, 2 luglio 1983 n. 1622 (in G.U. n. 271 del 3 ottobre 1983) detta il regolamento "per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato" e finalizza perciò l'accertamento delle condizioni sanitarie del prestatore di lavoro, e della causa delle eventuali infermità, al conseguimento di una determinata prestazione.
Anche per quanto riguarda le pensioni dei dipendenti statali il d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 prevede nell'art. 2 una domanda amministrativa di accertamento della dipendenza di infermità o lesioni della causa di servizio (comma 1) ma connette tale domanda alla "presentazione della richiesta di equo indennizzo, successiva o contestuale" (comma 3).
Quali che siano gli atti e le fasi del procedimento amministrativo, dunque, la domanda giudiziaria è ammissibile solo se abbia ad oggetto un certo diritto soggettivo.
Accolti i primi due motivi e cassata la sentenza impugnata, il terzo e quarto motivo rimangono assorbiti e, poiché non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la domanda proposta dal GE dev'essere dichiarata inammissibile (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese dell'intero processo possono essere compensate per le oscillazioni teoriche e giurisprudenziali sulla nozione di azione di accertamento nel diritto previdenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto;
cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003