Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2018, n. 12255
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Sentenza 29 novembre 2018

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La nullità del decreto di giudizio immediato non comporta quella della costituzione di parte civile, non sussistendo tra tali atti un rapporto di consecutività e dipendenza che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., giustifichi l'estensione del vizio agli atti cronologicamente successivi.

In tema di impugnazione, in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all'art. 538 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2018, n. 12255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12255
    Data del deposito : 29 novembre 2018

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