Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude "ex se" la possibilità di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; è necessario tuttavia verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell'estradando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 95
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 43128/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU EJ IS N. IL 05/04/1969;
avverso l'ordinanza n. 25/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione e per il rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Foresta Santino, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2014 la Corte d'appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione di UK ZE AW, autorizzandone la consegna alla Repubblica di Polonia in esecuzione della richiesta di consegna inerente, fra l'altro, alla sentenza del 29 marzo 2002, definitiva il 26 luglio 2002, emessa dal Tribunale di Klodzko nell'ambito del procedimento n. II K 1171/01, che lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il delitto di concorso in furto aggravato dalla violenza reale e dal numero di persone (commesso tra il 26 ed il 27 maggio 2001), nonché per il delitto di concorso nella contraffazione di patente di guida (commessa nell'ottobre 1999), salva la detrazione del presofferto cautelare.
Ha inoltre dichiarato, ex art. 709 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione sino a soddisfatta giustizia italiana, con riferimento all'esecuzione della pena di sei anni di reclusione di cui alla pronuncia della Corte d'appello di Bari del 26 marzo 2009, salvi i poteri del Ministro della giustizia in materia di consegna temporanea.
Infine, la Corte d'appello ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'estradizione riguardo alla sentenza del 2 aprile 1998, definitiva il 10 aprile 1998, del medesimo Tribunale (proc. n. 2^ K 146/98) - che lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione - nonché riguardo all'atto d'imputazione del 12 novembre 2001 - originariamente relativo al proc. n. 2^ K 1171/01, e successivamente reiterato nel proc. n. 2^ K 1149/02 - che aveva ad oggetto soltanto l'originario capo d'imputazione n. 1^, per il quale era intervenuta pronunzia assolutoria con la sentenza del 29 marzo 2002, poi riformata dalla sentenza di appello del 26 luglio 2002 del Tribunale di Swidniza con rinvio degli atti al Tribunale di Klodzko, per il delitto di concorso in furto aggravato dalla violenza reale e dal numero di persone, commesso tra il 27 ed il 28 settembre 1999. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge, con riferimento agli artt. 130, 667 e 670 c.p.p. ss., e vizi motivazionali in relazione all'erronea indicazione del nominativo cui si fa riferimento nella sentenza del Tribunale di Klodzko del 29 marzo 2002, emessa nei confronti di UK ZE, figlio di LA, laddove la richiesta di estradizione è stata avanzata nei confronti di UK ZE AW (figlio di AW). Nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo in esame, infatti, il nome del padre dell'imputato è stato indicato come LA, che è invece lo zio del ricorrente, con la conseguenza che l'imputato non potrebbe che essere il cugino. Non v'è, dunque, esatta corrispondenza tra il "chiesto" ed il "pronunciato", poiché il nome con cui viene identificato il padre del ricorrente in tutte le altre pronunzie in atti allegate è quello di AW.
2.2. Vizi motivazionali in merito all'eccezione di bis in idem formulata dalla difesa riguardo ai fatti di cui al capo 1^ della sentenza del 29 marzo 2002, per i quali era intervenuta assoluzione, non già condanna, come si evince dal punto 7^ dello stesso provvedimento. Nè può esser condiviso quanto rappresentato nell'impugnata pronuncia, laddove la Corte d'appello - che in merito agli stessi fatti riconosce essere intervenuta pronuncia assolutoria, così escludendo la stessa legittimità della richiesta estradizionale - fa riferimento alla pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, considerato che la sentenza di assoluzione, per quanto consta, è definitiva e non ancora sub iudice.
2.3. Vizi motivazionali in merito all'omessa considerazione dell'eccezione difensiva inerente all'intervenuta assoluzione del UK dal fatto per il quale è stata avanzata la domanda di estradizione, considerato che per la prima delle relative imputazioni egli è stato irrevocabilmente assolto, mentre per la seconda ha riportato condanna alla pena di otto mesi di reclusione, già interamente scontati. Dal raffronto fra la richiesta di estradizione e la sentenza del 29 marzo 2002 emerge come in realtà il UK sia stato assolto dal reato di cui al capo 2^ della rubrica (fatto del 26-27 maggio 2001), essendo stato per tale fatto condannato il solo MA UK, familiare del ricorrente. Con riferimento al capo 3^ della rubrica, infine, il ricorrente ha interamente scontato, a titolo di carcerazione preventiva, la pena di otto mesi di reclusione che gli è stata irrogata.
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'eccezione di prescrizione della pena, che nel caso in esame sarebbe in realtà intervenuta, tenendo conto dell'assoluzione per il fatto di cui al capo 1^ della rubrica della sentenza del 29 marzo 2002, della non intervenuta condanna, per precedente giudicato, per il reato di cui al capo 2^ e, infine, della continuazione tra la condanna per il fatto-reato di cui al capo 3^ e la pregressa sentenza, che non consente di applicare la recidiva nei termini ritenuti dalla Corte d'appello, vertendosi, al più, in una ipotesi di recidiva semplice e non qualificata (anche in ragione del fatto che l'intervenuta condanna in Italia avrebbe ad oggetto reati di specie diversa).
2.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'eccepita violazione dei diritti umani e al pericolo di trattamenti persecutori e/o discriminatori ex art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), e art. 2 - 5 CEDU, in virtù della sua collaborazione con la giustizia in merito a delitti gravissimi, commessi nell'ambito di associazioni transnazionali composte da soggetti di nazionalità polacca condannati in virtù delle dichiarazioni rese dal UK (per tale ragione sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla L. n. 82 del 1991). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'erroneità della seconda delle statuizioni decisorie contenute nel dispositivo dell'impugnata pronuncia - laddove, in particolare, si dichiara sospesa l'estradizione sino a soddisfatta giustizia italiana ex art. 709 c.p.p., con riferimento all'esecuzione della pena di sei anni di reclusione di cui alla pronuncia della Corte d'appello di Bari del 26 marzo 2009, salvi i poteri del Ministro della giustizia in materia di consegna temporanea - atteso che, nell'ambito della procedura estradizionale, l'espressa previsione del su menzionato art. 709 c.p.p. rimette proprio alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia la decisione di sospendere o meno l'esecuzione dell'estradizione nell'evenienza ivi considerata, stabilendo altresì che egli, sentita l'Autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, possa eventualmente procedere alla consegna temporanea dell'estradando allo Stato richiedente - concordandone termini e modalità - ovvero convenire (ex art. 709 c.p.p., comma 2) che la pena da scontare abbia ivi esecuzione, osservate le disposizioni dettate nel capo 2^ del titolo 4^ (Sez. 6, n. 5647 del 23/01/2013, dep. 04/02/2013, Rv. 254412). Discende peraltro da siffatta, peculiare, conformazione dei presupposti e dei meccanismi propri della fase ministeriale della procedura di consegna estradizionale che, allorquando il Ministro della Giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 c.p.p., l'esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4 e art. 308 c.p.p. (Sez. Un., n. 41540 del 28/11/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234917), con l'ulteriore conseguenza che la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto deve essere revocata (Sez. 6, n. 44441 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Rv. 241665; Sez. 6, n. 17624 del 12/04/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236488).
3. Fondate devono ritenersi, in particolare, le doglianze dalla difesa prospettate nei primi tre motivi di ricorso, ove si consideri:
a) la genericità della risposta in motivazione fornita rispetto al dubbio avanzato riguardo alla corretta identificazione dell'estradando, che se, per un verso, può eventualmente risolversi con il ricorso ad accertamenti integrativi o ad informazioni suppletive da parte dello Stato richiedente, per altro verso non può di certo costituire l'oggetto di una procedura correttiva dell'errore delegata alle competenti Autorità dello Stato richiedente, inerendo il dubbio prospettato agli stessi presupposti di identificazione sul piano soggettivo della ritualità del petitum estradizionale;
b) che la specifica eccezione difensiva di bis in idem avrebbe dovuto essere oggetto di un rigoroso apprezzamento da parte della Corte d'appello ex art. 9 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata nel nostro ordinamento con L. 30 gennaio 1963, n. 300; c) che la Corte d'appello, sul punto, ha omesso di esplicitare il necessario vaglio delibativo di tipo storico- fattuale e comparativo rispetto al contenuto delle decisioni emesse dalle Autorità richiedenti, con particolare riferimento al reato di cui al capo 1^ di imputazione della sentenza del 29 marzo 2002, ove posto in relazione al tenore della statuizione assolutoria contenuta nel punto 7^ del medesimo provvedimento;
d) che, ancora, sulla base del raffronto fra la richiesta di estradizione e la su citata sentenza del 29 marzo 2002, sembra emergere una decisione assolutoria finanche in relazione al reato di cui al capo 2^ della rubrica (fatto del 26-27 maggio 2001), poiché per tale fatto parrebbe esser stato condannato il solo UK MA, familiare del ricorrente.
4. Logicamente assorbita, allo stato, deve ritenersi la doglianza prospettata nel quarto motivo di ricorso, mentre in ordine all'ultima delle censure nel ricorso enucleate (v., supra, il par. 2.5.) deve rilevarsi che se è vero, come già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, dep. 19/05/1998, Rv. 210659), che la mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, e dunque non esclude ex se la possibilità di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme, è pur vero, sotto altro ma connesso profilo, che occorre verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell'estradando.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015