Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, l'indagato può produrre, nel contraddittorio camerale, documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", sia preesistenti che sopravvenuti, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, che siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M., ovvero a dimostrare l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta; analogamente al P.M. è consentito - nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", purché sia assicurato il contraddittorio nel procedimento camerale, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa - di produrre documentazione relativa ad elementi "nuovi", intendendosi per tali quei materiali informativi, preesistenti o sopravvenuti, cha non siano stati già oggetto di valutazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la produzione da parte del P.M., della relazione "definitiva" del consulente tecnico da esso nominato, dopo che al giudice per le indagini preliminari era stata depositata la relazione "provvisoria" redatta dal medesimo ausiliario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2014, n. 42847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42847 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento