Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
L'applicazione della misura custodiale può essere disposta, in seguito alla convalida dell'arresto in flagranza per il delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 47302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47302 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2002
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30063/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
RU AL nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 25 maggio 2009 del Tribunale del riesame di Catania, il quale, decidendo sull'appello proposto dal P.M.;
avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. di Catania il 5 dicembre 2008, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, sostituendo la misura degli arresti domiciliari applicatagli dal G.I.P.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AL BI ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 25 maggio 2009 del Tribunale del riesame di Catania, il quale, decidendo sull'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza 5 dicembre 2008 del G.I.P. di Catania, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, sostituendo la misura degli arresti domiciliari applicatagli dal G.I.P. .
1) la decisione del G.I.P. e l'appello del P.M..
Quanto ai fatti, risulta che il BI era stato arrestato a seguito di evasione dal regime degli arresti domiciliari. Nell'udienza di convalida del 5 dicembre 2008, il G.I.P., ritenendo la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., e art. 274 c.p.p., lett. c), applicava al predetto (ripristinandola) la misura degli arresti domiciliari, così disattendendo la richiesta di applicazione della misura custodiale avanzata dal P.M., sul presupposto che la pena edittale massima prevista per la fattispecie di cui all'art. 385 c.p., in quanto inferiore a quattro anni, stante il dettato dell'art. 274 c.p.p., lett. c), non consentiva l'irrogazione della custodia cautelare in carcere. Avverso tale provvedimento proponeva appello il P.M., criticando tale argomentare e rilevando che la giurisprudenza citata a sostegno non era applicabile al caso in esame, trattandosi di richiesta di misura cautelare conseguente ad arresto in "quasi flagranza". In tal caso, giusta il disposto dell'art. 391 c.p.p., comma 5, doveva ritenersi operante la deroga, non solo dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p., ma anche di quelli ex art. 274 c.p.p., lett. c), con la conseguente applicabilità della più grave misura richiesta. 2) l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata i motivi di ricorso e la decisione di questa Corte.
Il Tribunale del riesame ha accolto l'appello, osservando appunto che il provvedimento del G.I.P. richiama espressamente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di evasione, se da un lato il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 3 consente di emettere nei confronti di chi abbia realizzato la condotta punita dall'art. 385 c.p.p., misure cautelari, anche oltre i limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., dall'altro, tale norma non sarebbe idonea a derogare alla disposizione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), in materia di limiti edittali per poter disporre la misura della custodia cautelare, citando in proposito alcune massime di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6^, 11.4.1996, Frappampina;
8.11.1996, Viotti, 18.4.2000, Meci).
L'ordinanza impugnata, aderendo invece alla tesi del Procuratore della Repubblica, ha affermato nel caso in esame l'applicabilità di misure custodiali, anche in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), a seguito di convalida dell'arresto, a norma dell'art. 391 c.p., comma 5, ultimo periodo citando a sua volta una recente e diversa decisione di questa sezione (Cass. Sez. 6^ 27.6.2008 n. 1701: rectius n. 3009, Rv. 240663, Cannavo).
In conclusione, per il Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 5, quando l'arresto risulta eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 c.p.p., comma 2, ovvero, per uno dei delitti (come l'evasione, stante quanto disposto del D.L. 13 aprile 1991, n. 152, art. 3) per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura, va effettuata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 280 c.p.p.. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente BI deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, art. 3, convertito in L. n. 203 del 1991, e all'art. 276 c.p.p., sostenendo l'illegittimità del deciso aggravamento.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), posto che lo stesso G.I.P. che aveva disposto l'aggravamento della misura con l'ordinanza 5 dicembre 2008, in tempo successivo, il 19 aprile 2009, ha ritenuto "scemate" le esigenze cautelari che impongono la misura cautelare carceraria.
Il primo motivo è infondato e il suo rigetto assorbe la doglianza successiva.
Ritiene infatti il Collegio di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale per cui l'applicazione della misura della custodia cautelare carceraria può essere disposta, in seguito alla convalida dell'arresto in flagranza per il delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), oltre che di quelli indicati dall'art. 280 c.p.p., (Cass. Pen. Sez. 6^, 30009/2008 Rv. 240663 P.M. in proc. Cannavò). Va infatti considerata legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere a persona resasi responsabile del delitto d'evasione, ancorché esso sia sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 280 c.p.p., comma 2, in quanto tale limite si intende derogato dall'art.280 c.p.p., comma 3, nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni relative ad una misura cautelare, tra le quali rientra l'ipotesi d'evasione dagli arresti domiciliari (Cass. Pen. Sez. 5, 36930/2008 Rv. 241580, Mannino. Massime precedenti Conformi: N. 221 del 2000 Rv. 217093).
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, trattandosi di decisione impugnata, sospesa ex art. 310 c.p.p., comma 3 (versandosi in tema di appello del P.M. accolto dal
Tribunale, che ha disposto la misura cautelare), e la cui esecuzione consegue alla decisione della Corte di cassazione, va trasmesso senza ritardo l'estratto del presente provvedimento al P.M. competente a sensi del disposto dell'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009