Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2015, n. 50018
CASS
Sentenza 17 settembre 2015

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In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la buona fede dell'istituto di credito che, trascurando negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2015, n. 50018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50018
Data del deposito : 17 settembre 2015

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