Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di condizioni per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, la condizione della previsione di una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, di cui all'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., è derogata, a norma del comma terzo del medesimo articolo, nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Ne consegue che è applicabile la custodia cautelare in carcere a chi evada dagli arresti domiciliari, nonostante che la pena prevista per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sia inferiore al limite dei quattro anni di reclusione, trattandosi appunto di condotta che integra una trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13.1.2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Di Noto Consigliere N. 221
Dott. Luciano Deriu Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 21296/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RR AN
AVVERSO
l'ordinanza del 4 maggio 1999 del Tribunale di Palermo;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Germano Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 4 maggio 1999 il Tribunale di Palermo, adito quale giudice del riesame a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il pretore, nel convalidare l'arresto in flagranza del reato di cui all'art. 385 comma 3 cod. pen., aveva applicato a RR IO la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso detta ordinanza IG ricorre per cassazione e denuncia:
1. la violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., perché il reato del quale è stata ritenuta la probabile reiterazione (cioè il delitto di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.) prevede una pena inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;
2. la violazione dell'art. 292, comma 2, lettere c) e c bis), cod. proc. pen., perché il tribunale, rilevata l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza impositiva della misura.
p.2. È opportuno ricordare che la legge 8.8.1995 n. 234, nell'intento di limitare il ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere, ha stabilito che detta misura può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della "reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione" e, parallelamente, ha introdotto lo stesso limite di pena per i delitti la cui probabile reiterazione configura l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Tuttavia il legislatore, consapevole della necessità di porre freno al fenomeno della diffusa violazione della misura degli arresti domiciliari (punita con pena fino a tre anni di reclusione), ripetendo in parte il disposto di cui all'art. 3 D.L. 13.5.1991 n.152, ha statuito che l'anzidetto limite di pena "non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare" (art. 280, comma 3, cod. proc. pen.). Ne deriva che, al soggetto che ha posto in essere una condotta punita a norma dell'art. 385 cod. pen., è applicabile la misura della custodia in carcere, pur essendo la pena comminata inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. E la deroga - prevista dal terzo comma dell'art. 280 cod. proc. pen. - al ridetto limite di pena deve necessariamente intendersi estesa all'uguale limite di pena parallelamente previsto dall'art. 274 lett. c) ult. p., cod. proc. pen., ché, altrimenti, la finalità, perseguita esplicitamente dal legislatore, di consentire al giudice di applicare la custodia in carcere alla persona che si allontani arbitrariamente dal luogo degli arresti domiciliari, ne risulterebbe vanificata.
Pertanto la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 280 cod. proc. pen. va interpretata nel senso che, nei confronti di chi,
trasgredendo le prescrizioni inerenti a una misura cautelare, abbia commesso il reato punito dall'art. 385 cod. pen., non osta all'applicazione della custodia cautelare in carcere il limite di pena previsto tanto dalla disposizione di cui all'art. 280, comma 2, quanto dalla disposizione di cui all'art. 274, lett. e) ult. p., cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La richiesta di riesame, infatti, è un mezzo di gravame che, in funzione di garanzia della libertà personale, attribuisce ad un giudice, dotato dei medesimi poteri di cognizione e decisione propri di quello che ha emesso il provvedimento restrittivo, la rivalutazione di legittimità e di merito dell'intera fattispecie cautelare. Pertanto il giudice del riesame, quando accerti vizi la cui rilevanza rifluisca nella motivazione di merito - come accade per il difetto di motivazione - non può semplicemente annullare l'ordinanza impositiva, ma deve riesaminare gli atti e, ove ravvisi elementi idonei a colmare la lacuna motivazionale, deve procedere alla relativa integrazione, confermando il provvedimento impugnato. Ciò perché - lo si ribadisce - il riesame, investendo anche il merito della regiudicanda, non è un mezzo di impugnazione equiparabile al ricorso per cassazione, e, quindi, non comporta la separazione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio. Nel caso concreto il tribunale, interpretando correttamente il proprio ruolo di giudice del riesame, rilevata carenza di motivazione sul punto concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rivalutato, com'era suo dovere, gli atti e, ritenuto che emergeva il concreto pericolo di reiterazione dello stesso reato già commesso, sanato in tal modo il vizio di motivazione, ha legittimamente rigettato l'impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000