Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
L'applicazione della misura della custodia cautelare carceraria può essere disposta, in seguito alla convalida dell'arresto in flagranza per il delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., oltre che di quelli indicati dall'art. 280 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 30009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30009 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
30009 /09/1 Udienza pubblica del 27 giugno 2008 (n. 3 del ruolo) 1084 Sentenza n.1701 Registro generale n. 36312 del 2007
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
2. Dott. Giovanni Conti Consigliere
Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano
4. Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti di AV SE, n. a Messina il 9.4.1986
avverso la ordinanza in data 14-21 settembre 2007 del
Tribunale di Messina
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
'annullamento con rinvio.
Fatto e diritto
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 310 c.p.p. confermava l'ordinanza in data 20 luglio del
2007, appellata dal pubblico ministero, con la quale il medesimo
Tribunale, in sede di giudizio direttissimo, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SE CANNAVO', arrestato nella flagranza del reato di evasione. да
c.p., non interferendo con tale conclusione il disposto dell'art. 3 d.l. n. 152 del 1991 in base al quale in caso di evasione è possibile procedere all'applicazione di misure custodiali anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che denuncia la violazione dell'art. 391 comma 5 c.p.p., osservando che tale disposizione, per i casi di arresto sottoposto a giudizio di convalida, come nel caso di specie, rende possibile l'applicazione di una misura custodiale in deroga non solo ai limiti edittali di cui all'art. 280 c.p.p. ma anche a quelli di cui all'art. 274 comma 1, lett. c), dello stesso codice.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata si riporta all'orientamento giurisprudenziale, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di evasione, se è vero che l'art. 3 d.1. 13 maggio 1991, n. 152, consente di emettere nei confronti di chi abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385
c.p. misure cautelari anche oltre i limiti previsti dall'art. 280
c.p.p., tale norma non però è idonea a derogare alla disposizione dell'art. 274 comma i, lett. c), c.p.p., in tema di limiti edittali (pena della reclusione non inferiore a quattro anni) per potere disporre la misura della custodia cautelare (v. Sez. VI, 11 aprile 1996, Frappampina;
Id., 8 novembre 1996, Viotti;
Id., 18 aprile 2000, Meci).
Tuttavia l'ordinanza impugnata non che considera l'applicabilità di misure custodiali è invece consentita, anche in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. lett. 274 comma 11
c), c.p.p., a seguito di convalida dell'arresto, a norma dell'art. 391 comma 5, ultimo periodo, c.p.p. (v. in questo senso, di recente, Cass., sez. VI, C.C. 14 aprile 2008, p.m. contro
Puglisi), ipotesi che per l'appunto ricorre nel caso di specie, dato che l'imputato, era stato tratto a giudizio direttissimo e il
Tribunale in quella sede aveva convalidato il suo arresto per il fatto di evasione. дя L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al
Tribunale di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Così deciso addì 27 giugno 2008.
Goll Il Consigliere estensore Presidente
Du ti DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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