Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, mentre è riconducibile all'errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa l'esistenza stessa della censura che invece era immediatamente percettibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull'esito del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2006, n. 15137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15137 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO NN Silvio - Presidente - del 08/03/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 378
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 000485/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IO;
avverso SENTENZA del 24/06/2005 TERZA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FERRARO Giuseppe;
Udito il difensore Avv. Pietro Casotti.
OSSERVA
CC IO ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza emessa da questa Suprema Corte sezione terza penale in data 24.6.05, depositata il 12.10.05, che rigettava il ricorso contro la sentenza d'appello di Roma del 17.2.03 con la quale, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Rieti del 29.11.01, appellata dal Procuratore della Repubblica, esso PE era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 2.582,00 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione della pena in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
3. Sostiene il ricorrente che la Suprema Corte non ha tenuto in considerazione uno degli argomenti trattati nel primo motivo di impugnazione, vale a dire il risultato dell'interrogazione compiuta dall'interessato all'Anagrafe Tributaria in data 21.1.03 dalla quale emerge che la sua ditta individuale si avvaleva del Dott. Giuliano Ceola quale depositario dei libri contabili sin dall'1.1.90 e quindi da epoca anteriore alla perquisizione domiciliare effettuata dalla Guardia di Finanza in data 24.3.99.
Il provvedimento autorizzativo di detta attività di indagine si fondava su di un presupposto errato e cioè che l'impresa PE NN non avesse nominato un depositario delle scritture contabili, per cui la stessa doveva ritenersi viziata in modo insanabile. La circostanza doveva ritenersi importante perché prima di tale accertamento il Procuratore della Repubblica aveva ritenuto insufficienti gli elementi indizianti per autorizzare l'accesso domiciliare.
Sostiene il ricorrente che secondo l'indirizzo rinvenibile nella sentenza 27 marzo - 30 aprile 2002 n. 16104 di questa Corte l'omessa trattazione dei motivi di ricorso costituisce errore di fatto rilevabile a sensi dell'art. 625 bis c.p.p., ne' la questione potrebbe ritenersi superata dal fatto che nel corso della perquisizione si rintracci il corpo di reato per due ordini di ragioni: perché quanto rinvenuto presso l'abitazione del PE non potrebbe definirsi corpo del reato, trattandosi di lievi tracce indizianti e perché sarebbe al di fuori dagli schermi normativi la legittimazione ex post di un dato che nasce come illegittimo, salvo che ci si trovi in presenza di un vero e proprio corpo del reato, come tassativamente definito dal 2 comma dell'art. 253 c.p.p.. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che comunque si dichiari l'illegittimità della perquisizione di cui in narrativa. IL Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La questione proposta riguarda la legittimità della perquisizione effettuata presso l'abitazione del PE in data 24.3.99, in quanto si sostiene essere stato violato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. La sentenza impugnata dal ricorrente fa riferimento a detta normativa che distingue gli accessi, verifiche e ricerche compiute per l'accertamento dell'imposta e la repressione dell'evasione nei locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale (per i quali è sufficiente l'autorizzazione del capo dell'ufficio) dagli accessi ai locali adibiti anche ad abitazione (per i quali è necessaria anche l'autorizzazione del P.M.), dagli accessi in locali diversi (per i quali oltre all'autorizzazione sono richiesti gravi indizi di violazione delle norme del decreto).
Nel caso di specie si era trattato di una perquisizione eseguita dalla guardia di finanza presso l'abitazione del PE che era stata autorizzata dal P.M., che comunque aveva valutato la gravità degli indizi.
Questa valutazione, secondo l'insegnamento di questa Corte, esposto nella sentenza delle SS.UU. 6424/02 costituisce un apprezzamento tecnico- giuridico, secondo le regole delle contrapposte posizioni soggette direttamente alla legge, vale a dire da una parte la necessità dell'accertamento fiscale e dall'altra la giustificazione alla deroga dell'inviolabilità del domicilio che può essere oggetto del sindacato di legittimità, perché una diversa lettura della norma aprirebbe dubbi di costituzionalità, trattandosi di una rilevante compressione di un diritto di primaria importanza. Lamenta il ricorrente che la suprema Corte nel trattare detta questione abbia completamente pretermesso di considerare che l'autorizzazione era stata data su di un presupposto di fatto errato e sostiene che la mancata motivazione sul punto è censurabile in sede di ricorso straordinario, rifacendosi ai principi contenuti nella sentenza delle SS.UU. n. 13/02. Afferma la Corte nel citato provvedimento che " l'assolutezza del principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di Cassazione ha subito indubbiamente una deroga a seguito dell'entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6, che inserendo nel codice l'art. 625 bis c.p.p., ha introdotto l'istituto del ricorso straordinario, ammettendo a favore del condannato la richiesta di correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di legittimità" Si tratta di due situazioni processuali diverse: la prima, da sempre ritenuta applicabile ai provvedimenti della Corte di Cassazione, riguarda gli errori e le omissioni che sono frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontà del giudice e l'espressione utilizzata, per cui la correzione svolge una funzione meramente riparatoria consistendo "in una rettifica volta ad armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto" (Cass. SS.UU. 18 maggio 1994, Armati). La seconda, vale a dire l'errore di fatto, consiste "in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto".
Il ricorrente sostiene che anche l'omessa presa in considerazione di un motivo del ricorso da causa ad un errore di fatto e questo è la questione sottoposta all'esame.
Sul punto le SS.UU. hanno affermato che tale mancanza non da causa ad errore di fatto se la censura si deve considerare implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, mentre è riconducibile all'errore se vi sia stata una svista circa l'esistenza della censura che invece era immediatamente percettibile e rilevabile nel caso in cui questa omissione abbia avuto un effetto causale e decisivo sull'esito del processo. La sentenza in oggetto non ha menzionato la censura dedotta dalla parte ricorrente relativa al fatto che il giudice d'appello non aveva tenuto in considerazione la doglianza relativa all'errore informativo contenuto nel rapporto della guardia di finanza che aveva riferito al P.M. che la ditta PE non aveva un commercialista che gli teneva le scritture contabili.
Ma la mancata attenzione a questa particolare doglianza non ha impedito alla corte di esaminare il motivo in ordine alla supposta illegittimità della perquisizione che è stata esclusa perché l'autorizzazione del Pm e la valutazione da questi effettuata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi costituivano i presupposti formali per consentire legittimamente alla guardia di finanza di effettuare l'accesso presso l'abitazione dell'imprenditore. D'altra parte non era dai libri contabili tenuti regolarmente che potevano emergere elementi indizianti, bensì da una documentazione in nero che difficilmente sarebbe stata custodita presso il professionista e gli elementi di sospetto non si desumevano dalla mancata delega a terzi sulla tenuta delle scritture, bensì dal volume d'affari e dal numero delle fatture inferiore alla movimentazione dei conti correnti bancari.
Oltre a ciò vi è la valutazione che la Corte da alla questione della legittimità della perquisizione effettuata, giungendo ad affermare che indipendentemente dai presupposti che la autorizzano il rintraccio del corpo del reato che legittima ex sè il sequestro supera la questione della sussistenza di un eventuale vizio della perquisizione.
Pertanto, ancorché si volesse ritenere rilevante la mancata attenzione alla contestazione della gravità degli indizi per l'omessa considerazione di una informazione errata pervenuta al P.M. nel momento in cui operava una valutazione sugli stessi, informazione errata a sua volta sfuggita alla percezione della Corte, questa omissione non ha inciso sull'esito del giudizio perché la questione del vizio della perquisizione è stata superata dalla Corte che è passata a considerare gli effetti del rintraccio del corpo del reato. Quanto alla definizione di tale concetto certamente l'identificazione delle cose sequestrate con la nozione di cui innanzi non può essere posta in discussione perché si tratta di un giudizio interpretativo che può non essere condiviso, ma che è estraneo al concetto di errore di fatto.
Ne consegue che l'esclusione del nesso di causalità tra il supposto errore desumibile dall'omessa valutazione di una specificazione del motivo di ricorso ed il giudizio finale a cui la Corte è pervenuta non ha viziato la decisione ed è rimasto circoscritto ad un solo aspetto del problema sottoposto al giudizio di legittimità, superato dalle argomentazioni decisive che per altro aspetto hanno comportato il rigetto dei motivi di doglianza avanzati dal PE in ordine alla sentenza di condanna.
Esclusa la sussistenza del carattere decisivo del dedotto errore, esso resta irrilevante agli effetti della disposizione di cui all'art. 625 bis c.p.p.. per cui ne consegue il rigetto del ricorso straordinario e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006