Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
Non è abnorme, ma è, anzi, legittimo, il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui risulti omessa la notificazione del decreto di citazione a giudizio, non verificandosi in tale ipotesi un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del dibattimento quale presupposto per l'esercizio da parte del giudice del potere di rinnovazione della notifica stessa ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1296
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 23317/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
nei confronti di:
AN AC, nato a [...] il 1 gennaio del 1978;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Velletri il 20 febbraio del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 20 febbraio del 2007, il Tribunale di Velletri, rilevato che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato all'imputato, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, richiamando la decisione delle Sezioni unite di questa Corte N. 28807 del 2002. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale anzidetto, denunciando l'abnormità del provvedimento per l'ingiustificata regressione del processo, posto che la rinnovazione della notificazione doveva essere effettuata dallo stesso giudice a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. In proposito precisa che il decreto di citazione a giudizio era stato trasmesso all'ufficio notifiche ed era stato anche notificato al difensore ed alla parte offesa, per cui il suo ufficio aveva adempiuto a quanto di sua competenza.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme e, quindi;
non è autonomamente impugnabile.
Anzi trattasi di provvedimento legittimo.
È pacifico che il decreto di citazione a giudizio non è stato notificato all'imputato e a tale incombente doveva provvedere il PM che ha disposto la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento a norma dell'art. 553 c.p.p.. Tale norma dispone infatti che il fascicolo per il dibattimento va immediatamente trasmesso al giudice con il decreto di citazione a giudizio immediatamente dopo la notificazione.
Il Pubblico Ministero quindi non può limitarsi a trasmettere gli atti all'ufficiale giudiziario per le notificazioni, ma deve controllare che le stesse siano state eseguite. Il disposto di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p., ritenuto applicabile anche al rito davanti al Tribunale in composizione monocratica (cfr. Cass. Sez. unite già citata), in forza del quale il giudice del dibattimento può direttamente disporre la rinnovazione per qualunque motivo della citazione a giudizio o della notificazione, deve essere coordinato con la disciplina delle nullità ex artt. 178 e 185 c.p.p., e segnatamente con la regola di cui all'art. 185 c.p.p., comma 3, la quale impone la regressione del processo fino al momento in cui si è verificata la nullità.
Secondo l'orientamento che è prevalso in giurisprudenza (cfr. oltre alla decisione delle Sezioni unite già citata anche Sez. un. 18 giugno 1993 Garonzi) la potestà attribuita al giudice del dibattimento ex art. 143 disp. att. c.p.p., di disporre la rinnovazione della citazione o della sua notificazione presuppone anzitutto che la citazione o la notificazione sia stata effettuata, in quanto la norma dianzi citata parla di rinnovazione della citazione o della notificazione e non di effettuazione della citazione o della notificazione per la prima volta, ed implica che non si siano verificate invalidità tali da precludere il passaggio dalla fase dell'udienza preliminare o comunque dalla fase delle indagini preliminari, quando manca l'udienza preliminare, alla fase del dibattimento. Se la notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero non è stata effettuata o comunque quella effettuata non è in alcun modo riferibile all'imputato ossia se la notificazione è inesistente e non semplicemente irrituale, non si verifica il passaggio dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento, in quanto in tali casi il decreto di citazione anche se è formalmente valido, è comunque inesistente per l'imputato che verosimilmente non ha avuto la possibilità di venirne a conoscenza.
In tali casi, come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato (n. 28807/02), si giustifica la restituzione degli atti al PM perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa, senza che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione.
In conclusione si può affermare o comunque ribadire il principio di diritto in forza del quale il potere attribuito al presidente del collegio o al giudice monocratico dall'art. 143 disp. att. c.p.p., di disporre la rinnovazione della citazione a giudizio o della notificazione può essere esercitato allorché non si siano verificate in precedenza invalidità tali da pregiudicare il passaggio dalla fase dell'udienza preliminare o, nelle ipotesi di citazione diretta, da quella delle indagini preliminari al dibattimento. Siffatto passaggio non si verifica o nelle ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio (per l'indeterminatezza del fatto o per la mancata indicazione del tempo o del luogo della comparizione o per la mancata identificazione dell'imputato) o per l'omessa notificazione del decreto stesso, giacché in quest'ultimo caso, come sopra precisato, il decreto è valido, ma per l'imputato è tamquam non esset perché non ne ha avuto conoscenza. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008