Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame l'illegittimità del sequestro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, oltre che l'assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie criminosa, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria e pertanto inefficace per mancata convalida da parte del P.M., con conseguente diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni in sequestro, seppure la sua richiesta di riesame fosse inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35469 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 12/07/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1108
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 013688/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AS, N. IL 18/12/1970;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. RUFINI Mauro, del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 21 - 22 Marzo 2007 il Tribunale del riesame di Milano dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 324 c.p.p., proposto da ON AS avverso il Decreto 7 marzo 2007 con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano aveva disposto la perquisizione personale e locale ed il sequestro, eseguiti dalla Guardia di Finanza, di vari beni pertinenti al reato di circonvenzione di incapace di cui egli era indagato. Motivava che la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, così come l'assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie criminosa indicata solo con un insufficiente richiamo all'art. 643 c.p., non permettevano di verificare il rapporto di pertinenza dei beni sequestrati con il reato in questione e lasciavano intendere che la misura fosse stata in realtà attuata dalla polizia giudiziaria in assenza di una precisa delega, di propria iniziativa ex art. 354 c.p.p.,: cosicché era divenuta inefficace per omessa convalida da parte del Pubblico ministero. Ne conseguiva, secondo l'organo del riesame, che l'interessato aveva diritto ad ottenere la restituzione dei beni ex artt. 262 e 263 c.p.p., su istanza diretta al P.M., o in caso di diniego, con atto di opposizione al G.I.P.; mentre, doveva essere dichiarato inammissibile il ricorso esperito alla procedura di riesame, con la conseguente condanna del IM al pagamento delle spese processuali. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 321 c.p., penale - non essendo ravvisatale, nella specie, il fumus commissi delict - e l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per riesame e la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza della 12 luglio 2007 il Procuratore generale ha precisato le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nella parte in cui censura la condanna al pagamento delle spese processuali.
Lo stesso Tribunale del riesame di Milano ha messo in evidenza l'assenza di alcun riferimento concreto, nel decreto di perquisizione, al nesso pertinenziale fra i beni da ricercare, indicati in modo del tutto generico, e il reato, ipotizzato con il mero richiamo all'art. 643 c.p.. È quindi pervenuto alla giusta conclusione che la misura cautelare dovesse intendersi eseguita autonomamente dalla polizia giudiziaria ex art. 354 c.p.p., con largo margine di discrezionalità nella scelta dei beni da sequestrare: con la conseguenza che l'omessa convalida successiva da parte del P.M. ne ha comportato l'inefficacia sopravvenuta e l'obbligo di restituzione. Appare quindi evidente che non vi è stata soccombenza del ricorrente, essendosi accertata l'illegittimità del vincolo, sia pure per motivi diversi - pregiudiziali di rito - rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame. Non si può dunque condividere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Milano nel condannare il IM al pagamento delle spese processuali, come se la sua doglianza fosse priva di fondamento e legittimo il provvedimento impugnato: la cui caducazione richiedeva pur sempre un accertamento giudiziale - promosso appunto con la richiesta di riesame - idoneo a rimuovere l'apparenza del vincolo cautelare, allo stato formalmente esistente.
Il ricorso dev'essere quindi accolto "in parte qua"e annullata, per l'effetto, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta condanna alle spese, condanna che elimina. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007