Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35469
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Sentenza 12 luglio 2007

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Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame l'illegittimità del sequestro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, oltre che l'assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie criminosa, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria e pertanto inefficace per mancata convalida da parte del P.M., con conseguente diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni in sequestro, seppure la sua richiesta di riesame fosse inammissibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35469
    Data del deposito : 12 luglio 2007

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