Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del presidente Prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio, 21 presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente-
contro
CI DO;
-intimato-
avverso la sentenza del Tribunale di Pescare n. 197 del 12.9.2000, r.g. n. 201/1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.2003 dal Relatore Cons. Dott. LUPI Fernando;
Udito l'avv. Nicola De Marinis per delega avv. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.9.2000 il Tribunale di Pescara, decidendo sull'appello proposto da LA NI nei confronti delle Poste Italiane s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando il diritto del LA, in relazione alle mansioni di sportelleria svolte per tre mesi dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. 26.11.1994, al livello retribuivo degli appartenenti all'ex quinta categoria. Osservava in motivazione che, se con la ripartizione del personale in quattro aree erano stati raggruppati nell'area operativa gli ex dipendenti di quarta, quinta e sesta categoria, se era prevista l'intercambiabilità e la fungibilità tra le mansioni dell'area, tuttavia nel passaggio al nuovo ordinamento erano state mantenute le posizioni retributive già riconosciute con la conseguente attuale differenziazione delle spettanze stipendiali in relazione ai precedenti livelli.
Conseguiva che l'appartenenza delle mansioni ad uno dei precedenti livelli individuava la misura della retribuzione spettante ex art. 2103 c.c.. Il riconoscimento della superiore retribuzione poteva avvenire solo dopo l'entrata in vigore del primo contratto collettivo privatistico del 29.11.1994 in quanto nel precedente regime pubblicistico non era applicabile l'art. 2103 c.c.. Accertato in fatto che anche dopo detta data il LA aveva svolto con continuità compiti di sportelleria, già inquadrati nel quinto livello stipendiale, concludeva per raccoglimento dell'appello limitatamente al diritto alla retribuzione superiore e non anche alla qualifica.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la Poste italiane s.p.a., l'intimato non si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 6 della legge n. 71 del 1994 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente evidenzia che, pur avendo la sentenza impugnata accertato che nella regolamentazione pubblicistica non era applicabile l'art. 2103 c.c., che l'area operativa nella regolamentazione contrattuale costituisce un'unica qualifica raggruppante diverse mansioni e che nel passaggio al nuovo sistema erano mantenute le posizioni retributive già riconosciute, attribuisce al LA una retribuzione mai riconosciuta in relazione a mansioni che ne' nel nuovo ne' nel vecchio ordinamento davano diritto alla superiore qualifica.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti ed in relazione ad esse degli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 del C.C.N.L., la società Poste Italiane lamenta che la sentenza abbia erroneamente interpretato le norme contrattuali sul riassetto delle qualifiche dei dipendenti introdotte con il nuovo contratto.
Le censure, che si trattano congiuntamente perché connesse, sono fondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata sussiste un'evidente contraddizione e vizio logico e la conseguente falsa applicazione dell'art. 2103 c.c.. Il Tribunale ha riconosciuto che le mansioni già appartenenti alla quarta, quinta e sesta categoria sono state raggruppate dal primo contratto collettivo del regime privatistico del rapporto in un'unica qualifica denominata area operativa e che dette mansioni sono per contratto fungibili ed intercambiabili, ma in diametrale contrasto con questa affermazione ricava dall'inquadramento degli ex appartenenti alle tre categorie rispettivamente nel primo, secondo e terzo livello retribuivo l'esistenza nel nuovo di mansioni e corrispondenti livelli retributivi differenziati, facendo così rivivere, anche se solo in relazione al diritto a differenziate retribuzioni, nell'ambito dell'unica qualifica costituita dall'area operativa, precedenti categorie.
Questa ricostruzione dell'assetto contrattuale contrasta con la lettera delle clausole contrattuali e con l'insieme di esse, ricavando illogicamente dall'inquadramento in diversi livelli retributivi degli ex inquadrati nelle tre categorie assorbite dall'area operativa, l'esistenza di una gerarchia di mansioni ripetutamente ed espressamente negata dalla lettera del contratto collettivo. Tale interpretazione non tiene conto che l'art. 53 del contratto riconosce ad personam i livelli retributivi differenziati derivanti dal precedente inquadramento, mentre per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del contratto i livelli retributivi sono determinati dal risultato dell'attività prestata. Il Tribunale non ha indagato sulle ragioni giuridiche che nel passaggio al nuovo sistema non consentivano alla società di modificare in peius le retribuzioni in atto ai dipendenti in servizio e sulle conseguenze del carattere ad personam delle differenze retributive che implicitamente potevano negare l'esistenza attuale di un principio contrattuale di rispondenza dei livelli retributivi a mansioni differenziate, escluso espressamente dall'inquadramento in un'unica qualifica, denominata area operativa, degli appartenenti a tre qualifiche del vecchio ordinamento, cfr. Cass. n. 1667 del 1992, nn. 3092 e 12821 del 2002. I rilevati vizi della motivazione incidono su un punto decisivo della causa e ne determinano la cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che indica nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004