Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
È utilizzabile, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando ne' che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, ne' che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all'ascolto diretto, perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Utilizzabili le intercettazioni non autorizzate dall'autorità giudiziariaRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 24 gennaio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 30082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30082 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 23/01/2002
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - N. 57
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 20104/2001
ha pronunciato la seguente
In fase di oscuramento