Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui l'occupazione di un fondo si protragga oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, senza che peraltro si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile destinazione, il danno derivante dalla mera illegittima occupazione è risarcibile, ove il proprietario del bene non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore, avvalendosi di un criterio sussidiario di liquidazione, calcolando il pregiudizio in misura pari al tasso legale di interesse per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del fondo, posto che detta indennità, rispecchiando le caratteristiche oggettive dell'immobile, è idonea a fungere in via presuntiva da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato.
La revoca o la cessazione di efficacia dell'ordinanza di occupazione d'urgenza di un'area non fa venir meno l'occupazione da parte della p.a., mantenuta attraverso la detenzione dell'immobile; per far cessare l'occupazione è pertanto necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione diviene illegittima e fonte di responsabilità per la p.a. occupante.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7259 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7259 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16893/2016 R.G. proposto da: B.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Longo, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marcello Clarich; – ricorrente – contro SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A., in persona del legale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI PP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso l'avvocato MARCELLO FURITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI PICCIONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 14530/00 proposto da:
COMUNE DI SCICLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLI 36, presso l'Avvocato ALESSI GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO VINDIGNI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FI PP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso l'avvocato MARCELLO FURITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI PICCIONE, giusta delega a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 800/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 05/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 1996, il Tribunale di Modica condannò il comune di Scicli alla restituzione in favore PP IC, di un appezzamento di terreno sito nella contrada Cozzo Pilato di Scicli, nonché a corrispondere a costei sia l'indennità per l'occupazione temporanea dell'immobile autorizzata per un triennio con decreto sindacale del 26 aprile 1979, nella misura di L. 130.240, sia il risarcimento del danno per la successiva occupazione senza titolo, liquidandolo in complessive L. 35.670.086, oltre interessi legali.
La Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell'impugnazione del comune, con sentenza del 5 novembre 1999, ha ridotto l'ammontare di quest'ultima somma a L. 5.402.060, osservando (per quel che interessa): a) che l'amministrazione comunale con verbale del 2 luglio 1979 si era immessa nel possesso dell'immobile, sicché, conclusa l'occupazione, aveva l'onere di restituirne formalmente il possesso alla proprietaria;
e che tale onere non poteva considerarsi assolto da una nota del sindaco che informava la proprietaria dell'iter dell'espropriazione ed assumeva, contrariamente al vero, che costei era sempre rimasta nella proprietà dell'immobile; b) che il risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo doveva calcolarsi non con il criterio degli interessi legali annui sul valore venale dell'immobile, invocabile allorquando l'occupazione temporanea si trasformi in definitiva sia pure con il meccanismo della c.d. occupazione acquisitiva, bensì considerando l'effettivo pregiudizio subito per l'impossibilità di usare e di disporre del bene secondo la sua naturale destinazione;
che nel caso in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u. risultava pari a L. 206.400, corrispondenti al mancato reddito ricavabile dal vigneto, per 17 anni, oltre alla svalutazione monetaria subita dal relativo importo. Per la cassazione della sentenza PP IC ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Scicli che ha formulato, a sua volta ricorso incidentale per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il primo motivo di quello principale, PP IC, denunciando motivazione incongrua o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di appello abbia disapplicato, per la liquidazione del risarcimento del danno, il criterio degli interessi legali annui sul valore venale dell'immobile, per il fatto che l'occupazione si era conclusa non con l'espropriazione del bene (sia pure attraverso il meccanismo della ed. occupazione acquisitiva), ma con la sua restituzione al proprietario, senza considerare che l'esito dell'occupazione è del tutto indifferente alla individuazione della qualità e quantità del danno patito;
il quale anche in quest'ultima ipotesi si identifica con l'impossibilità di usare e di disporre del proprio fondo.
Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 2043 e 2056, nonché 1223 e 1226 cod. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato il danno ritenendo che l'area occupata sol perché di fatto utilizzata a vigneto al momento dell'occupazione, dovesse mantenere siffatta destinazione anche per il futuro, malgrado il P.R.G. di quel comune l'avesse incluso in zona omogenea C, perciò attribuendole natura edificabile;
e fosse, quindi, lecito ipotizzare secondo l'id quod plerumque accidit, che il proprietario, ove ne avesse conservato la disponibilità, l'avrebbe immessa nel mercato immobiliare.
Entrambe le doglianze sono infondate, pur se deve essere corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, 2^ comma cod. proc. civ. La giurisprudenza di questa Corte fin dalle pronunce immediatamente successive al cod. civ. del 1942, unitamente alla più attenta dottrina, ha enunciato la regola che anche in questa materia dell'occupazione da parte della p.a. di immobili privati senza titolo, il risarcimento del danno sofferto dal proprietario per tutto il periodo in cui si è protratta la detenzione del bene - costituente un fatto illecito permanente - rientri nella vasta categoria dell'art. 2043 cod. civ.; e che debba comprendere, così come per qualsiasi altra liquidazione, secondo i criteri tratti dagli art. 1223 e segg. 2043 segg. cod. civ., "così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno". Più in particolare ha affermato che il danno emergente - che è in re ipsa - non può che consistere nella mancata percezione del reddito durante il periodo dell'abusiva detenzione e si concreta di regola nell'ammontare dei frutti naturali non goduti dal proprietario nel periodo dell'occupazione; e che il lucro cessante, comprendendo tutti gli utili ed i vantaggi che il proprietario avrebbe potuto trarre dal bene (anche utilizzandolo diversamente) ove non ne fosse stato privato della disponibilità, deve, essere, invece, rigorosamente provato tanto nella sua effettiva esistenza che nell'ammontare: come quando questi deduca di avere perduto la possibilità di vendere l'immobile ovvero di utilizzarlo a scopi edilizi e fornisca al riguardo la prova non già di un'astratta ed ipotetica possibilità di vendere o costruire, ma dell'esistenza di reali, effettive e concrete occasioni in tal senso perdute e rese vane per diretto ed immediato effetto dell'occupazione abusiva (Cass. 1196/1986; 3590/1983; 2639/1979). Che del resto, il legislatore anche in questa materia non abbia voluto discostarsi dai criteri generali si ricava, altresì, dalla disposizione dell'art. 68 della legge 2359 del 1865 per cui nell'ipotesi in cui gli esecutori dell'opera pubblica abbiano l'esigenza di occupare beni privati per estrarre pietre, ghiaia, per farvi deposito di materiali o per una delle altre finalità previste dal precedente art. 64, al proprietario dell'immobile è dovuta un'indennità determinata "con riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze". Ha, tuttavia aggiunto la giurisprudenza che, allorquando non sia possibile pervenire in altro modo all'accertamento del danno suddetto, ed in particolare alla determinazione del reddito prodotto e non percepito - e, quando dunque, il proprietario del bene non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore - il giudice del merito può avvalersi di un criterio (equitativo e) sussidiario di liquidazione, quale esemplificativamente quello dell'art. 1591 cod. civ., o quello, più largamente applicato, di calcolare il pregiudizio in misura pari al tasso legale di interesse per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del fondo: posto che detta indennità deve necessariamente rispecchiare le caratteristiche oggettive dell'immobile ed è perciò idonea, più di ogni altra, a fungere in via presuntiva da strumento pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato (Cass. 1196/1986 cit;
6913/1982; 3870/1981; 115 e 118/1980; nonché 5271/2002). E siccome l'indennità in questione si determinava, in passato, (e fino al 1992 per le aree edificabili) secondo la regola generale dell'art. 39 della legge 2359 del 1865, in misura corrispondente al giusto prezzo che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita, numerose pronunce hanno applicato quest'ultimo criterio "sussidiario", calcolando gli interessi in questione sulla somma corrispondente al valore venale del fondo da determinarsi anno per anno, in base alla sua effettiva vocazione e perciò finendo con il disancorarlo alla parametrazione dell'indennità di esproprio e per collegarlo comunque al valore suddetto (Cass. 1983/ 2000). Ora, la sentenza impugnata, pur muovendo da inesatte considerazioni circa i presupposti, il reale contenuto e l'ambito di applicazione del criterio sussidiario da ultimo esaminato, che perciò vanno corrette nei termini ora indicati, si è attenuta alla regola che anche nell'occupazione illegittima di immobili, detto criterio, diretto a quantificare in via presuntiva il danno arrecato al proprietario possa trovare applicazione solo in difetto di altri elementi idonei a documentare il pregiudizio da costui sofferto per la mancata disponibilità del bene;
per cui siccome ha rilevato che la relazione di consulenza conteneva tutti gli elementi necessari onde pervenire all'esatta determinazione di detto danno, nel caso consistente nei frutti naturali del fondo coltivato a vigneto, annualmente non percepiti dalla IC in misura pari a L. 206.400, che nessuna delle parti ha peraltro contestato, correttamente lo ha determinato (per 17 anni) nell'importo complessivo di L.
3.508.800 che poi ha rivalutato fino alla data della sentenza trattandosi di debito di valore.
Pertanto non giova alla proprietaria la circostanza prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, che il fondo avesse natura edificatoria, una volta che la stessa non ha dimostrato ai giudici del merito di avere perduto concrete possibilità di utilizzare l'immobile a scopi edilizi durante l'indicato periodo, a causa del protrarsi dell'occupazione abusiva;
e neppure è invocabile la giurisprudenza di questa Corte dalla stessa indicata, secondo la quale se il fondo ha destinazione edificabile, al giudice non è consentito di far riferimento al suo minor valore agricolo neppure se concretamente sfruttato in tal modo al momento dell'occupazione, in quanto queste decisioni si riferiscono tutte al criterio di quantificazione dell'indennizzo dovuto al proprietario per la definitiva ablazione del bene - avvenga la stessa legittimamente tramite decreto di esproprio, ovvero illegittimamente per effetto della ed. occupazione acquisitiva - posto che in relazione a tale trasferimento coattivo del bene non sarebbe lecito presumerne il protrarsi dell'utilizzazione agricola in luogo di quella edilizia consentita dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992. Laddove nel caso ciò che rileva è la prova che la Corte di appello ha accertato acquisita tramite le indagini espletate dal c.t., che la IC in conseguenza dell'occupazione illegittima del fondo ha perduto il reddito derivante dalla coltivazione del vigneto e che quest'ultima non abbia documentato di aver subito un pregiudizio più elevato.
Con il terzo motivo, costei, denunciando altra violazione delle medesime norme, si duole che la Corte di appello abbia limitato il danno al mancato reddito del vigneto durante gli anni dell'occupazione, senza calcolare anche quello conseguente all'estirpazione delle piante ed alla loro mancata produzione negli anni successivi, pur determinato dal c.t.u. in complessive L. 4.738.000.
Il motivo è inammissibile.
La IC con tale censura ripropone la questione dei danni ulteriori oltre a quelli derivanti dalla perdita dei frutti naturali del fondo, che il Tribunale aveva risolto in senso a lei sfavorevole, senza che la proprietaria avesse impugnato tale capo della sentenza in relazione al quale era rimasta soccombente. Ragion per cui la Corte di appello, dato atto del contenuto di tale capo della decisione, ha rilevato che lo stesso era ormai coperto da giudicato "non essendo stato investito da impugnazione da parte dell'attrice medesima, per tale domanda soccombente" (pag. 7). Ed allora la doglianza di quest'ultima è, per un verso non puntuale e del tutto inconferente in quanto non contiene alcuna censura nei confronti di questa ratio decidendi;
e per altro verso inammissibilmente rivolta a porre rimedio alla mancata impugnazione della sentenza dei primi giudici in ordine a siffatta richiesta, riproponendola in questa sede malgrado la statuizione su di essa sia ormai passata in giudicato e quindi, non più esaminabile. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il comune di Scicli, denunciando violazione dell'art. 2 della legge reg. sic. 35 del 1978, addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che questa norma attribuisce al sindaco la potestà di procedere alla restituzione degli immobili occupati, e che il sindaco di Scicli se ne era avvalso con la nota 13271 del 15 luglio 1987, con cui aveva comunicato alla proprietaria l'inefficacia dell'occupazione ed il conseguente riacquisto della disponibilità dell'immobile, - per il quale dunque non occorreva alcun atto di dismissione del possesso da parte dell'amministrazione ne' l'utilizzazione di formule speciali. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha di recente affermato che la revoca o la cessazione dell'efficacia dell'ordinanza di occupazione d'urgenza di un'area non fa venir meno l'occupazione da parte della p.a., mantenuta attraverso la detenzione dell'immobile; e che, per far cessare l'occupazione è pertanto necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione diviene illegittima e fonte di responsabilità per la p.a. occupante (Cass. 10866/1999). Ed il collegio deve aggiungere che seppure per tale atto non si richiedono le formalità stabilite dal combinato disposto degli art. 20 della legge 865 del 1971 e 3 della legge 1 del 1978 per l'acquisto della disponibilità del fondo (consistenti tra l'altro nella redazione di apposito "verbale redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario" nel quale le parti danno atto che l'espropriante si immette nel possesso del bene), in vista degli specifici effetti che il legislatore collega all'"immissione nel possesso" dell'immobile (mantenimento dell'efficacia del decreto, decorrenza dell'indennità di occupazione, ecc.),deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e segg. cod. civ.; secondo la quale per la perdita di detto possesso, acquisito animo et corpore, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni l'animus derelinquendi (Cass. 2440/1988; 3387/1983). Per cui, se in linea di principio è esatto che siffatto intendimento, allorché il decreto di occupazione è stato disposto in favore di un'amministrazione comunale, debba essere manifestato in un atto amministrativo proveniente dall'organo avente la rappresentanza dell'ente, che nel caso dunque ben poteva ravvisarsi nella menzionata nota sindacale 13271/1987, è pur vero che la sentenza impugnata ha accertato che siffatta restituzione non era avvenuta neppure con la nota in questione inviata il 15 luglio 1987 alla proprietaria: in quanto tale missiva per una parte si limitava ad informare la IC dello stato del procedimento espropriativo intrapreso nei suoi confronti. E, per altra parte - quella cioè in cui comunicava di non aver dato seguito al provvedimento di occupazione per cui il terreno era sempre rimasto nella disponibilità della proprietaria - era priva di alcuna valenza probatoria essendo stata smentita documentalmente dal menzionato verbale di immissione in possesso;
ed ancora nel corso del giudizio, dagli accertamenti del c.t.u. da cui risultava che l'amministrazione comunale in seguito all'immissione in possesso aveva iniziato i lavori sul fondo, estirpando completamente la vigna, provvedendo ad uno scavo per la realizzazione di un cassonetto stradale ed utilizzando la restante parte del terreno per il deposito dei materiali di risulta.
Questi accertamenti di fatto, peraltro adeguatamente motivati, non sono stati contestati sotto alcun profilo dall'amministrazione comunale, la quale si è limitata a riproporre del tutto genericamente, l'apodittico assunto che la nota sindacale avesse efficacia restitutoria dell'immobile occupato: perciò limitando la censura ad un apprezzamento della missiva in senso difforme da quello computo dal giudice di appello e pretendendo da questa Corte un inammissibile riesame nel merito delle risultanze processuali relative alla pretesa restituzione, non consentito in sede di legittimità.
Inammissibile, infine, è il secondo motivo con cui il comune si duole della mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado da parte dei giudici di appello, in quanto il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sul loro regolamento, è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Sicché, all'infuori di tale ipotesi che non ricorre nella fattispecie, avendo la Corte di appello confermato la statuizione del Tribunale che aveva posto le spese giudiziali a carico della parte soccombente, la compensazione totale o parziale delle spese suddette per il minor importo dei danni liquidati alla IC ovvero nel caso di ricorrenza di giusti motivi, rientrava nei poteri discrezionali del giudice del merito;
il cui esercizio, o mancato esercizio, è dunque insindacabile in sede di legittimità (Cass. 5988/2001; 3272/2001; 12431/2000). Il rigetto di entrambi i ricorsi induce il collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003