Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10436
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la "traslazione" del contratto agli eredi dell'originario contraente.

In applicazione del principio secondo cui presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, deve ritenersi inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca un vizio dell'atto introduttivo notificato ad altro convenuto, litisconsorte facoltativo nel processo, trattandosi di censura che investe una pronunzia resa non nei confronti della parte che la propone, ma di un terzo.

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  • 1Risarcimento danni, codice delle assicurazioni, problemi di diritto intertemporaleAccesso limitato
    Michele Liguori · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10436
Data del deposito : 18 luglio 2002

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