Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 2
Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la "traslazione" del contratto agli eredi dell'originario contraente.
In applicazione del principio secondo cui presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, deve ritenersi inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca un vizio dell'atto introduttivo notificato ad altro convenuto, litisconsorte facoltativo nel processo, trattandosi di censura che investe una pronunzia resa non nei confronti della parte che la propone, ma di un terzo.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento danni, codice delle assicurazioni, problemi di diritto intertemporaleAccesso limitatoMichele Liguori · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10436 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR AN RI, IR PP, elettivamente domiciliati in Roma, via A. Bertoloni n. 27, presso l'avv. Roberto Ciociola, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Comune di Novara, in persona del sindaco pro NN TI, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 12, presso l'avv. Enrico Dante, che lo difende unitamente all'avv. Maurizio Carraro, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 318/98 del 30 gennaio - 20 marzo 1998 (R.G. 325/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Roberto Ciociola per i ricorrenti e l'avv. Enrico Dante per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 agosto 1935 il Comune di Novara e IR OR
concludevano un contratto per la somministrazione di acqua da parte del primo in favore del secondo.
Nonostante il decesso, verificatosi il 21 giugno 1967, del IR in data 12 settembre 1981 il Comune di Novara notificava allo stesso ordinanza ingiunzione per il pagamento del corrispettivo della fornitura relativa ad alcuni semestri arretrati.
Proposta opposizione, avverso tale ordinanza ingiunzione da parte di IR AN e PP, in qualità di eredi del defunto IR OR, il tribunale di Novara, ritenuta la fondatezza delle pretese del Comune condannava gli attori al pagamento delle somme ritenute dovute. Tale pronunzia, peraltro, era annullata dalla corte di appello di Torino che dichiarava la nullità dell'ingiunzione opposta perché emessa nei confronti di soggetto defunto. Successivamente, con atto 16 gennaio 1989 e date successive il Comune di Novara conveniva nuovamente in giudizio, innanzi al tribunale di Novara IR PP e AN, in proprio e quali eredi di IR OR, chiedendo venisse accertato che l'utenza di acqua potabile, già intestata al de cuius, nonostante la mancanza di formale volturazione, era rimasta in uso ai convenuti (figli e eredi dell'originario contraente) i quali nel periodo tra il 1976 e il 1987 avevano accumulato un debito per lire 4.449.553.
Svoltasi, in contumacia dei convenuti, la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 20 marzo 1995 accertava, da una parte, che l'originario contratto 4 giugno 1935 era proseguito con gli eredi del concessionario, in assenza di formale disdetta, dall'altra, che i convenuti erano debitori dell'importo indicato in citazione, come risultava dai conteggi proposti dal Comune, non specificamente contestati.
Tutto ciò premesso l'adito tribunale condannava i convenuti al pagamento della complessiva somma di lire 4.449.553 oltre a interessi nella misura del 10% sino al 16 dicembre 1990 e poi nella misura legale, nonché al pagamento delle spese di causa.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti IR PP e AN questi eccepivano, quanto a IR AN, la irregolarità della notifica della citazione di primo per compiuta giacenza in Vigevano, pur risiedendo essa concludente di fatto in Lesa, nonché - entrambi - sia la prescrizione del credito azionato, quantomeno per il periodo anteriore a 5 anni rispetto all'inizio del presente giudizio, sia la non validità vuoi dell'invito del Comune in data 8 giugno 1988, vuoi dell'ordinanza ingiunzione del 1981.
Facevano presente, ancora, gli appellanti la vessatorietà e la illegittimità delle clausole del regolamento di distribuzione di acqua potabile prevedenti la potestà dell'ente di prorogare di diritto il rapporto contrattuale con gli eredi a titolo nullità esponendo, altresì, di avere disdettato il rapporto e contestando, infine, ancorché genericamente, la esattezza dei conteggi prospettati da controparte.
Costituitosi in giudizio il Comune chiedeva il rigetto del proposto gravame, di cui deduceva la totale infondatezza. In parziale riforma delle pronunzia dei primi giudici, l'adita corte di appello di Torino con sentenza 30 gennaio - 20 marzo 1998 così provvedeva: condanna IR PP e IR AN, in ragione della metà ciascuno, a pagare in favore del Comune di Novara la somma di lire 1.430.157; compensa i tre quarti delle spese processuali di entrambi i gradi e condanna i IR al pagamento del restante quarto.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, e illustrato da memoria, IR AN RI e PP, con atto 12 marzo 1999. Resiste, con controricorso, il Comune di Novara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno condannato IR PP e IR AN RI al pagamento, in favore del comune di Novara, per la erogazione di acqua, la somma di lire 1.430.157 "in ragione della metà ciascuno".
Tale ultima statuizione non è stata in alcun modo censurata dalle parti ora ricorrenti.
I detti giudici, in pratica, hanno interpretato la domanda attrice, e le risultanze di causa, nel senso che in morte di IR OR, l'originario rapporto, già esistente tra questi il Comune di Novara, ha dato vita a due distinti, e autonomi, rapporti di somministrazione, un primo con IR AN RI, l'altro con IR PP (da cui l'inesistenza di una responsabilità solidale, tra i due, per i consumi successivi al loro subentro nell'originario contratto).
Deriva, da quanto sopra, pertanto, che non è configurabile, tra i convenuti IR, una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., atteso che - in realtà - si è in presenza a un mero litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., atteso che l'attore (il (Comune di Novara) ha convenuto nello stesso processo più parti (IR AN RI e IR PP) proponendo contro le stesse più cause connesse per l'oggetto e, parzialmente, per il titolo.
2. Precisato quanto sopra, e ribadito che in caso di litisconsorzio facoltativo le carie cause, riunite in simultaneus processus mantengono la loro autonomia (cfr. Cass. 26 luglio 2000, n. 9775; Cass. 25 maggio 2000, n. 6870; Cass. 21 aprile 2000, n. 5234) si osserva - come accennato in parte espositiva - che l'atto introduttivo del presente giudizio, in primo grado, è stato notificato alla convenuta IR AN RI a mezzo del servizio postale.
Considerata avvenuta la "compiuta giacenza", per essere stato inviato il plico all'indirizzo della convenuta e non essere stato ritirato nel termine di dieci giorni (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, l. 20 novembre 1982, n. 890), preso atto che la convenuta non si era costituita in giudizio, la stessa è stata dichiarata contumace.
Eccependosi, con l'atto di appello - da parte della IR - la nullità di tale notificazione, essendosi essa concludente, all'epoca, trasferita in altro comune, i giudici di appello hanno ritenuto pienamente regolare la notifica atteso che è la stessa IR "ad ammettere che la propria iscrizione nelle nuove liste dei residenti nel diverso comune di Lesa si era perfezionata in epoca posteriore - e precisamente il 7 febbraio 1989 - alla notificazione avvenuta per posta, mentre non vi è prova alcuna che tale evento futuro fosse in qualche modo noto al notificante comune". In epoca successiva alla pronunzia dei giudici di secondo grado (sentenza depositata il 20 marzo 1998), peraltro, sulla questione specifica è intervenuta la Corte costituzionale.
Questa, in particolare, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia il comma 2 che il comma 3 dell'art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890: il primo nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), sia data notizia al destinatario medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte, il secondo nella parte in cui prevede che il comma sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
3. Esposto quanto sopra con il primo motivo la ricorrente deduce che deve farsi applicazione, nel caso concreto, dell'art. 8, l. n. 890 del 1982 nel testo come emendato dalla Corte costituzionale, con conseguente cassazione, nella parte de qua della pronunzia impugnata.
4. Oppone il comune controricorrente che essendo la sentenza della Corte costituzionale successiva alla sentenza della corte di appello la stessa non può trovare applicazione nel presente giudizio atteso che "la dichiarazione di incostituzionalità influisce solo sui rapporti instaurati dopo la pubblicazione delle decisione non su quelli sorti anteriormente".
5. L'assunto - in contrasto con principi assolutamente incontroversi in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice - destituito del pur minimo fondamento, deve disattendersi.
Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, in particolare, hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o decadenziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che una pronunzia di illegittimità costituzionale può essere invocata, per la prima volta, anche in sede di giudizio per cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale sul quale sia intervenuta quella pronunzia (Cass. 25 luglio 2001, n. 10115, resa appunto - come nella fattispecie ora in esame - con riferimento al problema della validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il plico e di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate, venisse data notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del plico ai destinatari con raccomandata con avviso di ricevimento e ove, appunto, la precisazione che la mancata formazione del giudicato sul punto impone l'applicazione del principio espresso con la sentenza stessa).
In altri termini, l'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti.
Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza (Cass. 5 aprile 2002, n. 5039. Sempre nello stesso senso, e sempre con riguardo al problema della validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale - in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, Cass. 7 febbraio 2001, n. 1728, nonché Cass. 7 giugno 2000, n. 7704 e Cass. 10 maggio 2000, n. 5992).
6. In conclusione, pacifico - in diritto - quanto precede, non controverso, in linea di fatto, che nella specie l'atto introduttivo del presente giudizio, in primo grado, venne notificato alla convenuta IR AN RI a mezzo del servizio postale senza l'osservanza delle prescrizioni conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale (atteso che in assenza della destinataria e di altre persone abilitate a ricevere l'atto non è stata data notizia alla destinataria stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle attività di cui all'art. 8, l. n. 890 del 1982), è palese che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da IR AN RI, deve dichiararsi la nullità della notificazione in questione.
Alla declaratoria de qua segue, quanto ai rapporti tra il Comune di Novara e IR AN RI, da un lato, l'assorbimento dei restanti motivi proposti dalla stessa IR AN RI, dall'altro, la cassazione della sentenza impugnata, nonché della sentenza di primo grado (cfr. art. 383, comma 3, c.p.c.) con rinvio della causa al tribunale di Novara, che provvederà, altresì, sulle spese, tra le predetti parti, di questo giudizio di legittimità.
7. Quanto al ricorso proposto da IR PP questi con il primo motivo fa proprie le censure mosse da IR AN RI, nella parte in cui i primi giudici hanno dichiarato la validità della notificazione della citazione introduttiva di primo grado.
8. La deduzione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) È inammissibile, infatti, l'impugnazione qualora la censura investe una pronunzia resa non nei confronti della parte che la propone, ma di un terzo (cfr. Cass. 9 marzo 1999, n. 2033, nonché Cass. 11 ottobre 1996, n. 8905). Non controverso, in particolare, che IR PP e IR AN RI non sono stati condannati in solido al pagamento di un'unica somma nei confronti del Comune di Novara in esecuzione di un unico contratto, ma ciascuno all'adempimento della propria obbligazione, nascente da un distinto rapporto, nei confronti del creditore, è palese oltre che l'autonomia della posizione processuale di IR PP, rispetto a quella di IR AN RI, anche l'irrilevanza, per il primo, dell'esito del giudizio nei confronti di IR AN RI.
9. Con il secondo motivo IR PP censura la sentenza gravata denunziando "violazione e falsa applicazione degli art. 1341 e 1375 c.c., violazione e errata applicazione delll'art. 1418 c.c., violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., motivazione illogica, confusa e contraddittoria" per avere i giudici del merito escluso la natura vessatoria, sotto il profilo di cui all'art. 1341 c.c. di due clausole (rispettivamente di proroga tacita e di traslazione del contratto agli eredi dell'originario contraente) contenute negli artt. 4 e 6 del regolamento di distribuzione dell'acqua potabile in Novara e sobborghi (clausole in forza delle quali, "ove non segua disdetta per iscritto tre mesi prima della scadenza il contratto si intenderà prorogato per un periodo di tempo uguale a quello del contratto in corso" e, in caso di morte dell'originario il contratto si sarebbe "traslato" agli eredi di questo).
Al riguardo i giudici del merito nel disattendere la opposta tesi di parte attrice hanno precisato, da un lato, che la rinnovazione tacita del contratto può lecitamente scaturire dalla libera volontà delle parti, dall'altro, che la trasmissibilità in capo agli eredi del contratto de quo non può essere intesa in modo automatico, ma unicamente nel senso che gli stessi erano legittimati a far valere il loro diritto di continuare nel contratto, oppure di recedere, peraltro rispettando le formalità contrattuali previste per la disdetta.
Il contratto di somministrazione hanno, ancora, osservato quei giudici, non può essere considerato un accordo caratterizzato dall'Intuitus personae, e dunque, in ordine allo stesso la morte di una delle parti non può essere vista come causa di scioglimento, mentre la volontà di proseguire e dunque la accettazione degli eredi stessi, può essere desunta anche da fatti concludenti (quali appunto quelli di continuare di fatto a fruire del servizio). 10. Il motivo non coglie nel segno.
L'originario contratto stipulato tra il dante causa del ricorrente e il Comune di Novara - come assolutamente pacifico in causa (cfr., al riguardo p. 1, del ricorso introduttivo, nonché del controricorso e precisazioni contenute in sentenza: "in data 4 giugno 1935 veniva concluso un contratto per la somministrazione di acqua ... ") - è stato concluso in epoca anteriore all'entrata in vigore del quarto libro del vigente codice civile (21 aprile 1942). È palese, pertanto, che al fine di verificare la validità, o meno delle clausole contenute nel detto contratto come non possono invocarsi le disposizioni di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c. (privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge e introdotti dall'art. 25, l. 6 febbraio 1996, n. 52, cfr. Cass. 24 luglio 2001, n. 10086
(ordinanza), nonché Cass. 29 novembre 1999, n. 13339, tra le tantissime) così non può assolutamente farsi riferimento, come pretende il ricorrente, a norme intervenute successivamente alla conclusione del contratto, cioè al r.d. 16 marzo 1942, che ha approvato il testo del (nuovo) codice civile, e in particolare degli artt. 1341 e 1342 C.c. Devono, per contro, trovare applicazione le disposizioni di cui al r.d. 25 giugno 1865, n. 2358, che ha approvato la pubblicazione del codice civile.
Premesso che il principio della irretroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) deve ritenersi applicabile anche alle norme di ordine pubblico (Cass. 14 giugno 1997, n. 5369; Cass. 21 giugno 1993, n. 6864) si osserva.
ancora, che il ricordato principio (della irretroattività della legge) preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente (Cass. 27 febbraio 1987, n. 2118). Non potendosi dubitare che ai fini di verificare la validità, o meno, di un contratto occorre fare riferimento in via esclusiva alla legge vigente al momento della sua conclusione (cfr., per la giurisprudenza anteriore, altresì, Cass. 22 maggio 1992, n. 6164;
Cass. 1^ agosto 1987, n. 6667; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370) e pacifico che il codice 1865 non conosceva alcuna disposizione cui corrispondano gli attuali artt. 1341 e 1342, è palese la manifesta infondatezza del motivo in esame, come anticipato sopra. 11. Con il terzo, e ultimo, motivo, IR PP denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. c.p.c. e dell'art. 2697 C.C.", nonché "motivazione insufficiente e illogica" per avere la corte di appello ritenuto generiche le contestazioni mosse da esso concludente a fronte dei dettagliati conteggi effettuati dal Comune creditore.
"In tal modo - si precisa in ricorso - la corte di appello ha operato in buona sostanza una non consentita inversione dell'onere della prova, addossando al convenuto l'onere di provare la propria contestazione e liberando, al contrario, l'attore dall'onere di dimostrare l'esattezza dei conteggi e, in ultima analisi, l'ammontare e la stessa esistenza del preteso credito azionato". "È infatti sfuggito alla Corte - conclude il ricorrente - che l'eccezione degli appellanti, risolvendosi nella contestazione della mancanza della prova del credito, costituiva non già una eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, d'altro canto, non esiste alcun principio, nel nostro ordinamento, che imponga al convenuto l'onere di contestare analiticamente la pretesa dell'attore ... ". 12. Al pari della precedente la censura non coglie nel segno. Almeno sotto due profili.
12.1. In primo luogo non può tacersi che le certificazioni della pubblica amministrazione, anche se essa sia parte in causa, sono assistite dalla presunzione di legittimità (Cass. 22 ottobre 1986, n. 6210). È palese, pertanto, che a fronte della produzione, da parte del Comune, dei conteggi relativi ai consumi d'acqua riferibili all'attuale ricorrente e, quindi, al debito dello stesso, quest'ultimo non poteva limitarsi a dedurre, in termini estremamente generici, la loro non correttezza.
12.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che ove siano acquisiti agli atti - per essere stati gli stessi prodotti dal creditore o, per ipotesi, dallo stesso debitore - i conteggi attraverso i quali il creditore quantifica il proprio credito, il convenuto - debitore non può limitarsi a una generica contestazione della pretesa, ma ha l'onere di contestazione specifica in ordine ai criteri e alle voci di determinazione dell'entità del credito (in termini cfr. Cass. 4 aprile 2000, n. 4116). Nè, infine, può affermarsi che i giudici del merito, in violazione dell'art. 2697 c.c., hanno posto a carico del debitore l'onere della prova.
Da un lato, infatti, si osserva che sono stati pur sempre acquisiti agli atti documenti, provenienti dal creditore, attestanti i consumi di acqua del ricorrente e, quindi, il corrispettivo dovuto dall'utente.
Dall'altro, contemporaneamente, non pare controverso, atteso quanto evidenziato nella sentenza in questa sede impugnata, che i conteggi, genericamente contestati dal ricorrente, sono stati predisposti dal comune sulla base di letture del contatore e, pertanto, che è stata raggiunta la prova del credito dell'ente Comune.
È evidente, pertanto, come correttamente affermato dai giudici del merito, che a norma dell'art. 2697, comma 2, c.c., eccependo il IR la inefficacia dei fatti dimostrati dal Comune, era onere dello stesso IR dedurre e dimostrare alternativamente, a che la quantità di acqua consumata era inferiore (di diversa) rispetto a quella risultante dalle "letture" periodiche del contatore da parte degli incaricati del Comune, o che la quantificazione del suo debito era avvenuta al di fuori di corretti parametri.
13. Risultato totalmente infondato, il ricorso proposto da IR PP, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dello stesso al pagamento delle spese anche di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo del ricorso proposto da IR AN, assorbiti gli altri;
rigetta il ricorso proposto da IR PP;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza gravata e quella di primo grado e rinvia la causa al tribunale di Novara, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, quanto ai rapporti tra il Comune di Novara e IR AN RI;
condanna IR PP al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Comune di Novara, liquidate in Euro 93,6 oltre Euro 300,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002