Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PREMA DICASSAZIONE SE JE SEÇON A3 6 95 /03 Oggetto THE NEGATORIA- Composta dagli "Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Vn. Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 8381/00 Cron. 8391 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. 1024 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ud. 09/10/02 Dott. Vincenzo MAZZAÇANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: к RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN REMO 1, presso lo studio dell'avvocato MARIO PETTORINO, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO DI MEGLIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RA BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, difeso dagli avvocati LORENZO BRUNO MOLINARO, GIANPAOLO BUONO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1306 avverso la sentenza n. 10600/99 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 28/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.4.1995 EL TE, premesso di essere proprietario di diversi beni siti nel Comune di Ischia e facenti parte del Castello Aragonese, tra cui un localetto utilizzato come biglietteria per la visita al castello sito in prossimità del cancello di ingresso e di un tunnel che conduceva che TO TE,all'ascensore, assumeva proprietario di altri beni pure ricompresi nel И Castello Aragonese, aveva iniziato da qualche tempo a rivendicare dei diritti sul suddetto locale, del quale l'istante sporadicamente gli aveva conces SO un uso precario;
l'attore, rilevato che tale comportamento doveva considerarsi illegittimo, atteso che la divisione del castello era stata regolata con atto per notaio Biondi del 22.11.1968, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli Sezione Distaccata di Ischia TO TE chiedendo dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi diritto da parte di quest'ultimo sul locale adibito cessazione di a biglietteria, condannandolo alla ogni forma di turbativa о molestia all'esercizio del diritto di proprietà dell'istante su tale bene nonché di ogni forma di godimento, anche. se 3 precaria, dello stesso con conseguente suo rilascio a favore dell'esponente. Si costituiva il convenuto contestando il fondamento della domanda attrice, assumendo che il suddetto locale biglietteria era stato realizzato da circa vent'anni per essere destinato a portineria dell'ascensore ed a biglietteria per la visita al castello, e che l'attore aveva sempre riconosciuto il godimento del bene anche da parte dell'uso dell'istante. Il giudice adito con sentenza del 13.1.1998 accoglieva la domanda attrice. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte di TO TE cui resisteva EL TE che formulava altresì appello incidentale, il Tribunale di Napoli con sentenza del 28.12.1999 rigettava entrambi gli appelli. Il giudice di appello rilevava anzitutto, per quanto ancora interessa in questa sede, che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che EL TE aveva proposto un'azione negatoria, e non già di natura obbligatoria, considerato che l'attore, proprietario e possessore del locale oggetto della ottenere il controversia, aveva inteso 4 riconoscimento della libertà del bene nei confronti di colui che, vantando diritti reali su di esso, ne comprometteva il libero godimento da parte sua;
nel merito assumeva che alla luce dell'atto per notaio Biondi del 22.11.1968 e della relazione tecnica di parte redatta dall'ingegnere Benito Trani, non sussisteva alcun dubbio in ordine alla circostanza che il locale suddetto destinato а biglietteria rientrasse integralmente all'interno della scarpata montagnosa di proprietà esclusiva di EL elementi probatoriTE;
pertanto tali comportavano l'inapplicabilità nella specie degli articoli 1100 e 1117 C.C. invocati da TO TE а fondamento della tesi di una gestione comune del locale in questione destinato a servizio di biglietteria-portineria per la visita al castello, presupposto per affermare l'esistenza di una comunione di fatto о incidentale, in realtà incompatibile con la documentazione sopra richiamata. Avverso tale sentenza TO TE ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi al quale ha resistito con controricorso EL TE. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo di ricorso TO TE denuncia violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 948-949-1141 primo comma C.C., 112-115 e 116 c.p.c., e dell'art.360 n.5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Il ricorrente assume che erroneamente il giudice di appello ha qualificato l'azione proposta da EL TE come negatoria, non considerando che, quando il convenuto si trovi nel N possesso (o nel compossesso, come nella fattispecie) della cosa oggetto della controversia l'attore chieda la condanna della e dunque al rilascio del bene, l'azione deve controparte essere qualificata con rivendicazione. La censura è inammissibile. Nei precedenti gradi di giudizio TO TE ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che l'attore, dopo aver originariamente proposto una domanda di natura obbligatoria, aveva successivamente formulato una domanda di rivendicazione, di natura quindi reale e come tale nuova, sulla quale il convenuto non aveva accettato il contraddittorio. Soltanto in questa sede il ricorrente deduce 6 qualificazione dell'azione sotto un una erronea diverso profilo da quello prospettato ulteriore e lamentando per la prima volta in appello, l'inquadramento dell'azione proposta da EL TE nell'ambito della negatoria così come ritenuto anche dal giudice di primo grado, invece che della rivendicazione. Viene così prospettata una questione nuova, come tale inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 1117 C.C. e 112-115 e 116 c.p.C., e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. TO TE sostiene in proposito che il suolo sedime del locale biglietteria per la visita al Castello Aragonese è oggetto di comunione tra le parti in base alla presunzione legale ex art.1117 C.C., essendo destinato all'uso ed al godimento comune in funzione dell'ingresso dei visitatori al castello e del servizio di portineria del nuovo impianto di ascensore;
né d'altra parte tale presunzione era esclusa da un titolo costitutivo di segno contrario. T Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 934 e seguenti C.C., 948-949 C.C., 1117 e 1141 primo comma c.C., 112-115 e 116 c.p.C., e violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. per omessa contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. TO TE in proposito censura il procedimento logico seguito dal Tribunale per giungere alla conclusione che i titoli prodotti dall'attore costituissero prova della attribuzione dell'area in contestazione a suo favore, esprimendo così un convincimento basato su una non corretta valutazione dei suddetti titoli e sulla erronea affermazione che l'esponente avesse condiviso le allegazioni del consulente tecnico di controparte;
al contrario l'appellante aveva decisamente contestato che il locale destinato a biglietteria rientrasse nella proprietà esclusiva di EL TE, essendo semplicemente addossato ad una scarpata di proprietà di quest'ultimo. DENOMINATO Con il motivo denunciato 3 bis il ricorrente, CE (deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 115-116 e 201 c.p.c. e dell'art. 360 n.5 c.p.c., rileva che la perizia di 8 parte giurata non è dotata di efficacia probatoria, potendo ad essa attribuirsi solo valore indiziario, mentre nella fattispecie il giudice di appello ha aderito apoditticamente alle conclusioni del perito di controparte omettendo qualsiasi autonoma valutazione ed un riscontro con i titoli prodotti. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 112-115 e 116 c.p.c. nonché violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per avere elevato a rango di prova privilegiata la gratuita affermazione dell'attore di aver concesSO al fratello l'uso precario del locale destinato a biglietteria;
in tale ottica il giudice di appello non aveva riconosciuto alcun valore probatorio alla documentazione prodotta dall'esponente ed ai capitoli di prova articolata al fine di dimostrare il godimento comune del suddetto locale. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 1362 e seguenti C.C., lamenta la mancata applicazione da parte del giudice di appello del criterio di interpretazione 9 contrattuale costituito dal comportamento delle parti, considerato che l'utilizzazione del suolo in contestazione per edificarți il locale destinato a biglietteria aveva l'unico significato di conservare tale area al godimento comune, secondo la sua naturale destinazione. I motivi sopra enunciati, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. La statuizione del giudice di appello in ordine alla ritenuta proprietà esclusiva da parte di EL TE dell'area su cui è stato M successivamente realizzato il locale biglietteria per la visita al Castello Aragonese di Ischia è frutto di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi logici, come tale incensurabile in questa sede. I l Tribunale di Napoli infatti ha indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, richiamandosi anzitutto all'atto di divisione per notaio Biondi del 22.11.1968 ed alla relazione tecnica di parte redatta dall'ingegner Trani, evidenziando che da tali documenti, contestati solo in termini generici da ON TE, emergeva che il locale in contestazione era compreso 10 integralmente all'interno di una scarpata montagnosa di proprietà esclusiva di EL TE, ed aggiungendo inoltre che l'individuazione dei beni di proprietà di quest'ultimo era stata effettuata sulla base, oltre che del menzionato atto di divisione, anche dei precedenti atti di donazione per notaio Rotondari del 28.9.1963 da parte del comune genitore LA TE in favore dei figli TO e EL TE;
come si vede, quindi, la valutazione in V proposito operata dal Tribunale di Napoli non ha avuto ad oggetto soltanto la relazione tecnica di parte, ma si è risolta in un esame articolato di tutta la documentazione ritenuta pertinente al tema della controversia, ed in particolare del suddetto atto di divisione, giungendo poi a ritenere la proprietà esclusiva di EL TE in ordine al locale biglietteria costruito sull'area in contestazione in base al principio dell'accessione. Contrariamente quindi all'assunto del ricorrente, il Tribunale di Napoli ha evidenziato con precisione il titolo costitutivo che, attribuendo la proprietà esclusiva dell'area in questione a EL TE, esclude in radice la presunzione di comunione di esso tra le parti in 11 causa;
ed è opportuno rilevare che, alla luce di quanto sopra premesso in ordine alla qualificazione proposta da EL TE come dell'azione l'onere probatorio gravante su negatoria, quest'ultimo era meno rigoroso rispetto a quello richiest nell'ipotesi di che sarebbe stat qualificazione dell'azione come rivendicazione, poiché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, in tema di azione negatoria è sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (vedi tra le ultime decisioni in tal senso Cass. 22.3.2001 n.4120; Cass. 12.8.2002 n.12166). Le valutazioni sopra richiamate spiegano per altro verso la ragione per la quale il giudice di merito, nel suo libero apprezzamento, ha ritenuto superflui gli elementi di prova addotti da TO TE (quali ad esempio i rendiconti di una pregressa gestione in comune del locale biglietteria), in quanto la pretesa comunione in ordine al suddetto locale era superata dalla evidenziata sussistenza di un titolo di segno 12 contrario emergente dalla documentazione già menzionata. Del pari è infondata altresì la censura relativa alla mancata applicazione da parte del giudice di merito del criterio sussidiario di interpretazione contrattuale relativo al comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto, considerato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'interpretazione del contratto rientra nella competenza istituzionale del giudice di merito il quale deve, in tale attività, seguire la gradualità dei criteri stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti C.C., cosicchè, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l'obbligo di far ricorso ai criteri sussidiari, la cui adozione è legittima solo quando l'interpretazione letterale dia adito a dubbi (vedi "ex multis" Cass. 18.7.2000 n.9438); e nella fattispecie, come già chiarito, il giudice di appello ha ritenuto sufficiente per il suo convincimento l'esame dei documenti sopra richiamati con particolare riguardo all'atto di divisione per notaio Biondi del 22.11.1968. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le 13 spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 127, 25 per spese e di euro 2000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 9.10.2002. V yp Pus Viiem Meme were evlenme Un IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERA 12 MAR. 2003 DEPOSITATO CANGELUSHECT Roma 14