Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
La violenza privata e il danneggiamento non danno luogo a un'ipotesi di reato complesso (danneggiamento con violenza alla persona), bensì a concorso di reati autonomi, in quanto la strumentalità della violenza, che nel primo reato è volta al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualcosa, fuoriesce dallo schema tipico del secondo reato, in cui è sufficiente che la violenza sia fine a se stessa o tutt'al più che sia compiuta al fine di danneggiare.
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2015, n. 13550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13550 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 24/02/2015
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 704
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 24218/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.B.L. N. IL (SI) ;
avverso la sentenza n. 4207/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. COSTA Giuseppe Claudio, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/01/2014 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia D.B.L. , avendolo ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e lesioni aggravate (capi b e c), nonché di ulteriori reati di violenza privata, danneggiamento e lesioni aggravate in danno della madre (capi c, d ed e).
2. Il D.B. ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, criticando la parziale valutazione delle circostanze del caso e l'omessa razionale considerazione delle doglianze contenute nell'atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto, alla luce delle specificità dell'elemento soggettivo, assorbito nel reato di danneggiamento quello di violenza privata di cui al capo d).
2.3. Con il terzo motivo si critica il mancato riconoscimento delle circostanze generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile, giacché, a fronte della completa disamina delle risultanze istruttorie, alla luce dei motivi di gravame, contenuta nella sentenza impugnata, il ricorrente neppure deduce quale censura sarebbe stata trascurata e del tutto genericamente lamenta una valutazione "parziale, quanto asettica valutazione delle circostanze del caso de quo".
2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto, secondo l'incontestata ricostruzione in fatto, l'imputato ebbe ad aggredire la madre, a storcerle il polso e a strapparle di mano il telefono cellulare, che scaraventava per terra, distruggendolo, al fine di impedire alla donna di chiamare il 113.
In tale prospettiva, la Corte territoriale ha puntualmente ritenuto sussistente il concorso del reato di violenza privata con quello di danneggiamento, giacché, secondo un orientamento risalente e assolutamente condivisibile, la strumentalità della violenza, che nel primo reato è volta al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualcosa, fuoriesce dallo schema tipico del secondo reato, in cui è sufficiente che la violenza sia fine a se stessa o tutt'al più che sia posta in essere al fine di danneggiare (Sez. 5, n. 4545 del 31/01/1978, Albanese, Rv. 138663).
3. Inammissibile è anche il terzo motivo, dal momento che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche (reiterati e gravi precedenti penali dell'imputato, riprovevolezza dei fatti, commessi in danno della madre e in un clima di violenza familiare) è contrastata, nella sua intrinseca logicità, in termini assolutamente generici dal ricorrente, attraverso il riferimento al titolo del reato e al comportamento tenuto nel corso del procedimento.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015