Sentenza 12 agosto 2002
Massime • 1
L'azione negatoria, diversamente da quella di rivendicazione, pone un onere probatorio di minor rigore, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo, anche mediante presunzioni,in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12166 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSAPRE - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO DA, IO UI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che li difende unitamente all'avvocato CARMINE COVINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI GI, ES ADRIANA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02933/00 proposto da:
NI GI, ES ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUALTIERO SERAFINI 29, presso lo studio dell'avvocato ANGELA DEGI TESTI, che li difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO DEL MONTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IO DA, IO UI;
avverso la sentenza n. 1761/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
uditi gli Avvocati Carmine COVINO e Carlo MARTUCELLI, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Angela DE GI TESTA, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 maggio 1986, IG CI e IA SI convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi, ND e IGa MA e ne chiedevano la condanna alla rimozione del cordolo di cemento con ringhiera in ferro, costruito dalle convenute sull'area cortilizia comune, nonché alla cessazione delle turbative ed al risarcimento del danno, previo accertamento del diritto di comproprietà di quell'area, attigua al loro fabbricato con rustico, in Mairago, via Mosè Bianchi 38, acquistato il 17 febbraio 1982, per atto notaio Stucchi di Lodi.
ND e IGa MA si costituivano e resistevano alla domanda, contestando la pretesa comproprietà dell'area cortilizia, che sostenevano essere invece di loro proprietà esclusiva. In via riconvenzionale, chiedevano che si accertasse lo avvenuto loro acquisto della proprietà dell'area per usucapione. Con sentenza del 14 aprile/30 ottobre 1996, il Tribunale di Lodi accoglieva la domanda degli attori, accertando il loro diritto di comproprietà dell'area cortilizia, e rigettava la domanda riconvenzionale delle convenute.
ND e IGa MA interponevano gravame, cui resistevano IG CI e IA SI.
Con sentenza 2/29 giugno 1999, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame.
In particolare, osservavà che ne' i titoli allegati dal CI e dalla SI, in ciò differenziandosi dal diverso rilievo del giudice di primo grado, ne' i titoli allegati dalle MA, costituivano prova utile dell'appartenenza dell'area cortilizia in questione, la cui discussa comunione tra le parti, invece, esclusa - perché non dimostrata - la pretesa usucapione della proprietà esclusiva della stessa area in capo alle MA, trovava fondamento specifico nella presunzione, di cui all'art. 1117 c.c., analogicamente applicabile anche in ipotesi di edifici limitrofi ed autonomi, quale quella di specie.
Per la cassazione di tale sentenza, ND e IGa MA hanno proposto ricorso in forza di sette motivi ed hanno depositato memoria.
IG CI e IA SI hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso principale di ND e IGa MA espone sette motivi.
Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazione, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia escluso che i titoli prodotti da esse ricorrenti costituissero prova idonea della loro, esclusiva proprietà dell'area cortilizia.
Sostengono, in particolare, che le ragioni di decisione, esposte sul punto dalla Corte di merito, sono inadeguate e contraddittorie, per quanto raffigurano come rilevante quel che invece non è, quale la mancanza di specifica menzione dell'area cortilizia nell'atto notarile 19 gennaio 1930, e per quanto non tengono conto del successivo atto notarile 22 ottobre 1963, evidenziante elementi di prova della dedotta proprietà esclusiva dell'area in capo ad esse ricorrenti, fatto - questo - che troverebbe indiretta conferma nello stesso atto del 17 febbraio 1982, dedotto dalle controparti come titolo d'acquisto della comproprietà della cosa.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, nonché contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, pur avendo negato che i titoli prodotti costituissero prova idonea della comproprietà dell'area cortilizia, rivendicata dalle controparti, ne abbia poi accolto la domanda, presumendo quella comproprietà in base all'art. 1117 c.c.. Sostengono, infatti, che l'azione di rivendicazione, esercitata dalle controparti, al pari dell'azione negatoria servitutis, ove mai tale fosse da qualificarsi quella svolta, non poteva essere accolta in difetto di prova di un valido titolo di acquisto della proprietà. Con il terzo motivo, denunciando vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto inutile disporre la consulenza tecnica richiesta, pur avendo rilevato che i titoli prodotti non fossero di per sè idonei a risolvere la questione insorta sull'appartenenza dell'area cortilizia.
Sostengono, infatti, che un'accurata indagine catastale, in collegamento con i titoli prodotti, avrebbe potuto dissipare ogni dubbio in ordine alla proprietà, esclusiva o comune, dell'area. Con il quarto motivo, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia omesso di esaminare la censura sollevata con il loro atto di appello, laddove, con corredo di documenti, esponevano che "la corte comune", indicata nell'atto per notaio Bocconi del 13 maggio 1932, era quella compresa nei mappali 58, 59 e 60 ossia al di fuori dell'ambito della stessa comproprietà rivendicata dalle controparti, invece compresa nei mappali 244 e 55.
Con il quinto motivo, denunciando vizi di motivazione, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che la convenzione 30 gennaio 1981 "indirettamente avvalora la tesi degli attori- appellati circa la comproprietà dell'area in oggetto quantomeno ex art. 1117 n. 1 c.c.." Siffatta argomentazione, a dire delle ricorrenti, sarebbe insufficiente e contraddittoria perché, nella convenzione citata, si parla di un cortile comune, senza alcuna identificazione catastale;
e ciò, in un contesto topografico dei luoghi, quale risultante dalle mappe prodotte, evidenziante la presenza di almeno un altro cortile comune fra le parti.
Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., nonché vizi di motivazione, le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che le controparti fossero comproprietarie dell'area cortilizia rivendicata. Sostengono, infatti, che la presunzione di comproprietà, di cui al citato articolo, dovesse essere ritenuta vinta dai titoli da esse ricorrenti prodotti, per quanto evidenzianti la loro proprietà esclusiva dell'area.
Rilevano, poi, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione esposta sul punto dalla Corte di merito, per quanto l'oggettiva destinazione dell'area ad uso comune, al fine di dare aria e luce ai contigui immobili delle parti, è desunta soltanto dalle mappe prodotte in giudizio, senza che ciò risulti da un'ispezione dei luoghi, nonché dalla citata convenzione 30 gennaio 1981, senza identificazione catastale del cortile in tale atto indicato.
Con il settimo motivo, denunciando vizi di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., le ricorrenti si dolgono del rigetto della loro domanda di accertamento d'acquisto della proprietà dell'area cortilizia, a titolo originario, per usucapione.
A dire delle ricorrenti, la Corte di merito avrebbe totalmente trascurato le testimonianze favorevoli a tale acquisto, tenuto conto anche della continuazione del possesso della cosa dal loro dante causa iure successionis ad esse eredi, e avrebbe inopinatamente attribuito alla convenzione 30 gennaio 1981 il valore di atto interruttivo del termine per l'usucapione.
3. Il ricorso incidentale di IG CI e IA SI espone un unico motivo.
In particolare, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 2697 c.c., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia accertato la loro comproprietà dell'area cortilizia, facendo esclusiva applicazione della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., e non anche ritenendo, in primo luogo, che quella comproprietà fosse comprovata dai titoli d'acquisto, prodotti in giudizio.
Sostengono, infatti, che la Corte di merito abbia dapprima ritenuto di condividere l'interpretazione resa dal giudice di primo grado con riguardo all'atto per notaio Bocconi del 1932, tale cioè da evidenziare la comproprietà dell'area tra le parti in causa, ed abbia, poi, senza alcuna argomentazione, affermato che quell'atto era in parziale contraddizione con il contenuto del successivo atto per notaio Stucchi del 1982.
Assumono, altresì, che l'atto per notaio Bocconi del 1932 costituiva prova idonea della loro comproprietà dell'area cortilizia, idonea - appunto - tenendo conto che essi ricorrenti, sempre rimasti nel compossesso dell'area, avevano esercitato non già un'azione di rivendicazione, bensì un'azione di accertamento del diritto di comproprietà della cosa, in quanto tale soggetta a più attenuato rigore probatorio.
Rilevano, infine, che la Corte di merito ha errato nel ritenere che essi ricorrenti avrebbero dovuto provare che il venditore dei beni indicati nel citato atto per notaio Bocconi fosse comproprietario dell'area cortilizia.
4. Il ricorso principale va respinto, per mancanza di pregio dei motivi connessi.
Ed invero, con riguardo al primo motivo, al di là del generale rilievo di sua irriducibilità al paradigma di alcuno dei motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione, risolvendosi la doglianza delle ricorrenti in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, va in particolare osservato che la Corte territoriale, quand'anche non li menzioni singolarmente, mostra di avere esaminato tutti gli atti prodotti, a fini della discussa proprietà dell'area cortilizia, laddove segnatamente ne evidenzia, in modo adeguato ed in sè coerente, la inidoneità a dimostrare l'appartenenza esclusiva di quel bene alle ricorrenti (al pari della comproprietà delle controparti).
In effetti, la Corte di merito ha rilevato che "dagli atti posti dalle parti contendenti a fondamento delle loro contrapposte tesi non emergono elementi risolutivi della controversia sulla appartenenza dell'area cortilizia per cui è causa" e, in tale contesto, ha specificamente e in sè coerentemente evidenziato come le stesse ricorrenti, allora appellanti, avessero ammesso che "negli atti versati in causa... non risulta indicato in modo espresso che il cortile in oggetto sia di loro esclusiva proprietà. A MA EA, dante causa delle appellanti, come affermato a pagina 7 dell'atto di appello, sono stati assegnati oltre ad alcuni appezzamenti di terreno, anche le case di cui ai mappali 447-448, senza peraltro alcuna specificazione dell'area cortilizia per cui è causa.. ".
Nient'affatto omessa, dunque, oltre che specifica e coerente, in parte qua, difformemente da quanto raffigurato in ricorso, si presenta la motivazione della sentenza impugnata;
e ciò, tanto più se si consideri, secondo assunto delle stesse ricorrenti, che i richiamati atti notarili del 19 gennaio 1930 e del 22 ottobre 1963 non erano che atti di divisione e, quindi, per loro carattere meramente dichiarativo, non potevano essere considerati idonei a fornire la prova della proprietà dei beni divisi nei confronti dei terzi.
Con riguardo al secondo motivo, va invece osservato che, come evidenziato dalla lettera e dal contenuto dell'atto introduttivo di lite, laddove viene chiesta la cessazione delle turbative arrecate alla comproprietà dell'area cortilizia, previo accertamento di tale diritto reale e senza denuncia di perdita nel frattempo del relativo compossesso, i ricorrenti incidentali, allora attori, ebbero ad esercitare un'azione a tutela della comproprietà di quel bene, in particolare un'azione negatoria, ai sensi dell'art. 949 c.c., che, diversamente da quella di rivendicazione, prospettata dalle ricorrenti principali in ragione di una supposta ma non accertata (in sede di merito) mancanza di possesso del medesimo bene, pone un onere probatorio di minore rigore, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza (v. ex plurimis Cass. n. 2982/99, n. 2838/99, n. 4803/92 e n. 6111/87). Insussistenti, dunque, sono gli errori di giudizio ed il vizio di motivazione, denunciati dalle ricorrenti principali, per avere la Corte territoriale accertato l'appartenenza dell'area cortilizia, in forza della presunzione, di cui all'art. 1117 c.c., non ritenendo sufficienti in merito i titoli di provenienza prodotti. Con riguardo al terzo motivo, va osservato che la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, mezzo istruttorio rimesso all'iniziativa ed al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, è stata motivata dalla Corte territoriale, specificamente e coerentemente, in ragione di inutilità, all'esito di un esame compiuto e diretto dei titoli di proprietà prodotti, che non richiedeva l'uso di conoscenze o strumentazioni tecniche particolari. Ne consegue l'insindacabilità di una scelta così operata, a mente dei principi enunciati in materia da questa Corte (v. ex plurimis Cass. 15136/00, n. 14979/00, n. 6568/98, n. 3710/95 n. 2629/90). Con riguardo al quarto motivo, si osserva che, difformemente da quanto denunciato dalle ricorrenti, la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la censura svolta in sede di gravame, con corredo di documenti, a dimostrazione della dedotta diversità dall'area cortilizia in questione della "corte in comune", richiamata nell'atto per notaio Bocconi del 1932.
La Corte territoriale, infatti, seppure con esito non del tutto favorevole alle aspettative delle ricorrenti (il che non è censurato, essendosi denunciata omissione e non vizio di esame), mostra di aver preso in considerazione la critica sopraindicata, con i documenti a corredo, laddove, appunto, in parte motiva, ne riporta gli estremi, per poi attribuirle rilievo, successivamente, allorquando precisa che, anche per le contestazioni sollevate da esse ricorrenti, i titoli dedotti dalle controparti, tra cui l'atto per notaio Bocconi, non sono idonei a dimostrare l'assunta comproprietà di queste ultime sull'area cortilizia in contesa.
Con riguardo al quinto motivo, va osservato che la censura investe un aspetto marginale della sentenza impugnata, non conferente, quindi, per quanto non ne pregiudica le effettive ragioni di decisione, in parte qua raffigurate dall'applicazione analogica della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., trattandosi di area cortilizia, destinata ad uso comune dei contigui fabbricati delle parti, così come emergente "dagli atti di causa", oltre che dalla convenzione 30 gennaio 1981, e dal fatto che le ricorrenti "non hanno contestato specificamente la dedotta funzione dell'area in oggetto." Inconferente, dunque, è la doglianza delle ricorrenti in ordine al rilievo, pur espresso dalla Corte territoriale, che la convenzione citata del 1981 "indirettamente avvalora la tesi degli attori- appellati circa la comproprietà dell'area in oggetto." Con riguardo al sesto motivo, va osservato che la prima e connessa censura d'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., per supposta appartenenza esclusiva dell'area cortilizia in questione alle ricorrenti, è smentita dalle osservazioni innanzi svolte, segnatamente nell'esame, del primo motivo, laddove si sono respinte le critiche sollevate sul ritenuto (dalla Corte territoriale) difetto di prova di tale, supposta appartenenza, in via esclusiva.
La seconda censura, poi, espositiva di vizi di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla funzione dell'area cortilizia, ossia alla sua idoneità a dare luce ed aria anche ai fabbricati delle controparti, trova smentita nella mera e compiuta lettura della sentenza impugnata, evidenziante sul punto argomentazioni specifiche ed in sè coerenti.
La Corte territoriale, infatti, argomenta che la sopraindicata funzione dell'area cortilizia, utile all'applicazione analogica della presunzione di cui al citato art. 1117 c.c., è desumibile non tanto dal contenuto della convenzione 30 gennaio 1981 (marginalmente considerata, come innanzi evidenziato), quanto soprattutto da altro fatto, dalla specifica collocazione di quell'area, appunto, "quale emerge dagli atti di causa", e tra gli atti)e causa (pur se non specificamente indicati) ben rientrava anche l'ispezione giudiziale dei luoghi, che, nella parte narrativa della sentenza impugnata, si dà per effettuata in primo grado e che i ricorrenti principali, pur non muovendo contestazioni al riguardo, presumono non svolta. A tale argomentazione, inoltre, ed anche su tale punto non v'è censura specifica, la Corte territoriale accompagna il rilievo che le ricorrenti, allora appellanti, "non hanno contestato specificamente la dedotta funzione dell'area in oggetto, limitandosi genericamente ad affermare che l'asserita presunzione di comproprietà del cortile.. ."
Con riguardo al settimo ed ultimo motivo, va osservato che le doglianze delle ricorrenti sono palesemente irriducibili a modello legale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Esse doglianze, invero, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione e violazione o falsa applicazione di legge, raffigurano una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte territoriale ha operato nell'esercizio della discrezionalità ad essa riservata, peraltro dandone sufficiente ed in sè coerente motivazione, tutt'affatto emergente dalla lettura della sentenza impugnata, laddove, peraltro, fa utile richiamo delle testimonianze assunte, in primo ed in secondo grado, e laddove il rilievo, che la convenzione 30 gennaio 1981 valga ad interrompere l'usucapione, è rilievo ininfluente perché aggiuntivo a quello di non maturazione (in sè) del termine di usucapione, dapprima esposto, alla stregua di quelle stesse testimonianze.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato.
5. Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile. Tale ricorso, infatti, è stato proposto al fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza impugnata, fondata su ragioni non coincidenti del tutto con quelle fatte valere dai ricorrenti (incidentali), parti vittoriose in giudizio, per le quali neppure si ipotizza che la motivazione adottata in sentenza possa essere pregiudizievole, per suo contenuto, così da giustificarne la impugnazione, giusta conforme orientamento di questa Corte in materia (v. Cass. n. 15504/00, n. 8924/98, n. 3193/97 e n. 1452/81).
6. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico delle ricorrenti principali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
condanna ND e IGa MA in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di IG CI e IA SI, liquidate in euro 278,00, oltre euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 30 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2002