Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata), venendosi in questo caso a porre solo un problema di rapporti tra contratti di diverso o pari livello. (Nella specie, la S. C. ha confermato, in base al principio sopra enunciato, la decisione dei giudici di merito che aveva escluso la violazione di diritti già acquisiti da parte del contratto collettivo per i lavoratori elettrici dell' E. N. E. L. del primo agosto 1979, interpretato nel senso che tale contratto, stabilendo con decorrenza dal primo gennaio 1979 un nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità, ha escluso la possibilità di applicare il precedente sistema ai fini del ricalcolo degli stessi tenendo conto della contingenza maturata al 31 dicembre 1978).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ET BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Ettore LE GIANNTO - Consigliere -
Dott. IA VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. LE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AE, BA GU, AB MA, D'GO IO, DE IS LT, GE EN, AT NG, ER TO, OR NO, TI MA, SI UL, ER ER, TO TO, IA TO, MB BE, NZ TO, D'EM TO IO, LI AN, CI BR, OC RL, MA AE, AS NO,OR LU, ZI MA, AN DR, ON IO, AL NA, BI HE, DE IS ME, NI UL, CH DO, DE IS NN, CA GI, DI PA NO, OP CC, TA TO, OL DO, IG TO, CH AE,CA GI, CI OR, ZI QU, NC TO, RA LU, ET TT, MA TO, DI NT UI, MA TT, DI NO NT, NE CO, DO TO, OR ER, CE ND, CO CO G, VA ED, NTPIETRO FE, SI FU, SI NN, IA AL, RI AU, CE OR, RE SA, HI CO, CI NO, TI TO, ME ARCNG, AL IA AT, OL ME, ZO HE, EL TO, DI UC AN AR, TO AE, TR RE, LI NO,LM IC, IZ EN, IB DE, CI NN, UR ZO, ET RC, AT AN RI, GE AL, OD CC, EL UI, CI DO, PO EZ, PE FR, DI MU EN, AL AR, RE FE, DI ZZ DR, TR TO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA n^9, presso lo studio dell'avvocato ROSELLINA RICCI, rappresentati e difesi dagli avvocati AN ELISA DE IS, PAOLO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENEL - ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI n^36, presso lo studio dell'avvocato ON Cataudella, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alfredo Bucciante, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 442/96 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 11/09/96, R.G.N. 70/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. IA VIGOLO;
udito l'Avvocato Alfredo BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 17 luglio/11 settembre 1996, il Tribunale di Frosinone rigettava l'appello proposto dal sig. BO LE e da altri 99 dipendenti dell'ENEL, assunti anteriormente al c.c.n.l. del 1^ agosto 1979 ed in possesso di determinati titoli di studio,
avverso la sentenza in data 29 ottobre 1990 con la quale il OR - giudice del lavoro della stessa sede aveva respinto la domanda dei lavoratori per il computo della contingenza del 1978 ai fini degli scatti biennali di anzianità (c.d. AB) a partire dal 1979 e per il computo anche della contingenza del 1977 ai fini degli aumenti biennali di anzianità convenzionale (c.d. ABAC), nonché la domanda di declaratoria di nullità dell'art.19 del c.c.n.l. del 1979 (che aveva soppresso, con decorrenza dal 1^ agosto 1981, l'istituto degli ABAC ed aveva congelalo il relativo importo in misura fissa, non indicizzata), con condanna dell'ENEL a corrispondere ad essi ricorrenti le differenze retributive consequenziali (da computarsi anche ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto). Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono con quattro motivi i sig.ri LE BO, GL TI, MA BR, LA D'GO, LT De TI, RI ES, LO AT, ON UC, IE LV, IO TT, UL IN, ER ER, TO TO, ON IA, ER BA, ON NZ, ON IO D'EM, ES UZ, RU CI, CA AR, ET MA, AR DI, AN TI, IO NZ, ES AN, GI ON, NA LD, HE LE, CO De TI, UL SA, TO HE, EN De TI, AM CA, AR Di AL, CC PA, BE TA, AL TO, ON NA, ET HE, PP CA, LV CI, SQ ZZ, ON CH, IA TU, TT TT, ON TI, IO Di NT, TT TI, TI Di FA, AR AL, ON LC, ST RT, DR RA, AR G. CO, RE AN, ND NTpietro, LV TE, EN TE, ER CO, RO NE, LV RO, AN AL, IA ZZ, AR IA, ON LE, AR SI, IR NA AL, CO TO, HE OT, ON LI, AN AR Di CC, ET PI, RE LL, AR UZ, IC RI, ED ZZ, ED IB, GI EC, NZ MA, RC IE, AN TA BA, AL ON, CC DI, UI EL, AL EC, ZI LL, FR RO, NI Di RO, IO LE, ND OR, SA Di ME, ON RA. Resiste l'ENEL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La Corte ritiene opportuno esaminare congiuntamente, per l'intima connessione delle censure, e - trattandosi di questioni preliminari - in via prioritaria rispetto al primo motivo, il secondo ed il terzo motivo di gravame.
Col secondo motivo i lavoratori deducono violazione dei principi di interpretazione del contratto e sostengono che il contratto collettivo del 1979 non aveva escluso espressamente il ricalcolo degli aumenti per scatti di anzianità sulla contingenza maturata nel 1978, alla quale anzi aveva fatto specifico riferimento. Se anche si fosse trattato di riferimento ad un intero parametro per i calcoli futuri, non vi erano norme del contratto escludenti il ricalcolo sulla contingenza maturata negli anni 1977 e 1978.
Col terzo motivo, denunciandosi contraddittorietà ed illogicità della motivazione, si sostiene da parte dei ricorrenti che, contrariamente, all'assunto del Tribunale, non risultava dagli atti istruttori una piattaforma rivendicativa prevedente il conglobamento degli importi che sarebbero derivati dal ricalcolo della contingenza del 1977 nei nuovi minimi contrattuali e comunque non sarebbero state decisive eventuali generiche volontà rivendicative.
In punto di prescrizione, la lettera dei ricorrenti ricevuta dall'ENEL il 31 luglio 1986 contenente la richiesta delle somme da ricalcolo degli aumenti biennali di anzianità convenzionale, in copia in uno dei due fascicoli di primo grado ed in originale nell'altro, costituiva atto interruttivo.
In ogni caso non avrebbero potuto considerarsi prescritti gli adeguamenti, a seguito di ricalcolo, del trattamento di fine rapporto e della pensione.
Si sarebbe trattato di diritti di credito soggetti a prescrizione decennale e noti quinquennale siccome relativi ad emolumenti collegati alla posizione del lavoratore dipendente, non costituenti retribuzione.
Le censure contenute nei motivi ora esposti sono infondate. Correttamente il Tribunale ha ritenuto, quanto agli scatti biennali di anzianità (AB), che essi erano stati calcolati sino al c.c.n.l. del 1976 ad ogni biennio solare dalla data di assunzione del lavoratore mediante applicazione di una percentuale di aumento del 5% o del 6% sul minimo tabellare e stilla contingenza in atto e mediante ulteriore ricalcolo a fine anno sii quella maturata al 31 dicembre. Il nuovo contratto collettivo 1^ agosto 1979 stabilì (art.26) con decorrenza dal 1^ gennaio 1979, che gli scatti sarebbero maturati non col secondo biennio, ma a decorrere dal terzo biennio di anzianità sino ad una percentuale massima del 32% (aumentabile di un ulteriore 26% per il personale in servizio), anziché del 76% (secondo la previgente disciplina) e con esclusione degli aumenti della contingenza successivi al 31 dicembre 1978, oltreché del ricalcolo di fine anno.
Quanto alla contingenza maturata nel 1978, doveva disattendersi la pretesa di ricalcolo degli appellanti, secondo i quali nulla aveva disposto il contratto del 1979; in realtà, ha affermato il Tribunale, la piattaforma rivendicativa stilla cui base lo stesso venne discusso (indicativa pertanto della intenzione delle parti che di esso avrebbe dovuto costituire criterio interpretativo), prevedeva una nuova scala parametrica con abolizione a partire dal 1^ gennaio 1979 del ricalcolo della contingenza maturata dopo il 1^ gennaio 1978. Con ciò le parti collettive non avevano illegittimamente disposto di diritti soggettivi dei singoli lavoratori già perfezionatisi per effetto della contrattazione precedente (atto del quale gli appellanti prospettavano la nullità per mancanza di mandato dei lavoratori).
Era, piuttosto configurabile, una legittima deroga in peius non incidente tuttavia su diritti già perfetti, trattandosi di disciplina per il futuro, non incidente su situazioni esaurite. Il diritto al ricalcolo, non perfetto prima dell'entrata in vigore del contratto 1^ agosto 1979 in quanto la nuova normativa, con effetto dal 1^ gennaio 1979 aveva troncato, al suo sopravvenire, l'operatività della vecchia disciplina destinata a dispiegare potenzialmente i suoi effetti proprio dal momento nel quale tale potenzialità venne contrattualmente e pattiziamente soffocata: il diritto al ricalcolo al 1^ gennaio 1979, sempre secondo il Tribunale, non poteva considerarsi perfetto (o relativo a situazione esaurita), poiché tale sarebbe diventato proprio in data 1^ gennaio 1979, se fino a tale data si fosse protratta l'efficacia della precedente disciplina collettiva (che invece si esaurì al 31 dicembre 1978, essendo già in vigore il nuovo contratto collettivo). Il giudice di appello. aderendo alla ricostruzione del OR, ha posto in evidenza come gli aumenti periodici di anzianità si traducano in un particolare emolumento ricompreso nella retribuzione e destinato a sorgere contestualmente alla controprestazione lavorativa (di durata, ad esecuzione periodica e continuativa) e quindi a maturare progressivamente.
Conseguentemente la circostanza che il ricalcolo dovesse operarsi sulla contingenza maturata al 31 dicembre 1978 indica soltanto il parametro inteso come aumento retributivo, non avrebbe operato se non dal 1^ gennaio successivo, e non poteva costituire oggetto di diritto acquisito dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1978, ben avendo potuto le parti collettive escluderlo con decorrenza 1^ gennaio 1979 senza bisogno di apposita delega dei lavoratori interessati.
Quanto agli aumenti biennali di anzianità convenzionale (ABAC), ha ricordato il Tribunale che sino al 31 dicembre 1969 era corrisposta una indennità speciale ai possessori di titoli di studio, calcolata sui minimi secondo percentuali corrispondenti a detti titoli;
essa, a partire dal 1^ gennaio 1970, venne trasformata dal contratto collettivo 21 aprile 1970 in aumenti biennali di anzianità convenzionale, pure calcolati sul minimi di categoria e sulla indennità di contingenza maturata nell'anno stesso, con attribuzione una tantum all'atto dell'assunzione o del conseguimento in servizio del titolo di studio e rivalutazione al 31 dicembre di ogni anno secondo il regime dei normali scatti biennali di anzianità (AB). L'art.19 del c.c.n.l. 1^ agosto 1979 cit., a partire dal 1^ agosto 1981, abolì gli ABAC (strutturati come ora detto) conservando gli aumenti solo in cifra fissa calcolata in base alla contingenza maturata al 31 dicembre 1976.
Quanto al mancato ricalcolo degli ABAC sulla contingenza, per quella maturata nel 1978 valevano le considerazioni svolte per gli AB per escludere che vi fosse stata lesione di un diritto già perfetto alla data del 31 dicembre 1978.
Invece, secondo il giudice di mento, avrebbe dovuto astrattamente considerarsi diritto acquisito quello al ricalcolo sulla contingenza maturata nel 1977, ma a tale riguardo il contratto collettivo aveva inteso conglobare il ricalcolo nei nuovi minimi retributivi, come risultava, ancora, dalla già ricordata piattaforma retributiva predisposta dalle organizzazioni sindacali, di talché non vi era stata concreta menomazione del diritto maturato dal lavoratori che. del resto, avevano accettato per anni i nuovi minimi così ratificando l'operato delle stesse organizzazioni. Il Tribunale considerava, infine, a fronte di (
contro
-) eccezione dei ricorrenti, che gli stessi non avevano dimostrato alcun atto interruttivo, rispettivamente della prescrizione decennale del diritto (maturato il 1^ gennaio 1978) al ricalcolo degli ABAC sulla contingenza del 1977 e della prescrizione quinquennale dei singoli importi mensili derivanti dal ricalcolo.
Alla luce dell'ampia motivazione del giudice di appello, si appalesano, anzitutto, inammissibili le censure contenute in entrambi i motivi in esame, concernenti questione tipicamente di merito, quale è quella della interpretazione del contratto collettivo, insuscettibile di essere dedotta avanti al giudice di legittimità se non per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. In particolare, ove le doglianze attengano alla violazione dei canoni interpretativi, deve essere precisato nel ricorso in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove poi le censure denuncino anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (ex multis, cfr. Cass. 18 marzo 1997, n. 2354; 27 gennaio 1997, n. 435; 3 ottobre 1994, n. 8006). Deve essere altresì rilevato che parte ricorrente non riporta neppure (come avrebbe dovuto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) le disposizioni testuali della contrattazione collettiva in ordine alle quali lamenta vizio di motivazione, talché la Corte, cui è inibito l'esame diretto degli atti per il controllo di elementi fattuali non attinenti a vizi in procedendo, neppure è in condizione di riscontrare i pretesi errori logici nei quali il giudice di appello sarebbe ricorso (v. in partic. Cass. n. 8006/1994 cit.). Del tutto generica, appare la critica secondo cui non risulterebbe dagli atti istruttori una piattaforma rivendicativa che abbia effettivamente previsto l'assorbimento della contingenza del 1977 nei nuovi minimi contrattuali: non viene contestata, con siffatta formulazione della censura, la prova dell'esistenza di una piattaforma sulla quale le trattative sindacali si erano incentrate, ma si contesta l'effettivo contenuto di essa con riferimento, in particolare, ad asserite generiche volontà rivendicative. Si tratta dunque, ancora, di critiche non puntuali attinenti alla ricostruzione della concreta fattispecie negoziale, inammissibili in sede di legittimità.
Vale la pena di ricordare che, anche con precedenti decisioni, questa Corte, nel ribadire che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo cui il contratto collettivo per i lavoratori elettrici dell'ENEL del 1^ agosto 1979, stabilendo con decorrenza dal primo gennaio 1979 un nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità, ha escluso la possibilità di applicare il precedente sistema ai fini del ricalcolo sulla contingenza maturata al 31 dicembre 1978 (Cass. 20 novembre 1993, n. 11454; cfr., altresì, Cass. 5 gennaio 1995, n. 154; 20 gennaio 1995, n. 651, in senso sostanzialmente conforme, anche se si deve considerare che si tratta di pronunce traenti origine da interpretazione dei giudici di merito e di censure prospettate in sede di legittimità non sempre coincidenti cori quelle ora in esame).
Dovendo restare ferma la decisione del Tribunale che ha escluso il diritto al ricalcolo degli aumenti periodici di cui si discute, resta assorbita la questione della prescrizione del relativo diritto e della sussistenza di eventuali atti interruttivi di essa. Esaminando, ora, il primo motivo di annullamento, i ricorrenti deducono violazione dell'art.1372 c.c. e dei principi in materia di obbligazioni e si dolgono che il Tribunale, richiamando il principio di modificabilità in peius da parte del contratto, con salvezza peraltro dei diritti già acquisiti, non abbia distinto tra il diritto alla percezione degli aumenti per scatti biennali e per gli aumenti per anzianità convenzionale e il diritto ad un certo tipo di aumento: solo il primo diritto sarebbe maturato, infatti, parallellamente alle prestazioni lavorative, mentre il secondo sarebbe stato già acquisito in forza del contratto precedente a quello entrato in vigore il 1^ gennaio 1979 e dal contratto precedente erano derivate obbligazioni che non avrebbero potuto essere estinte se non col consenso espresso dei lavoratori, prestato, eventualmente, per delega esplicita alle loro organizzazioni sindacali.
Il motivo è infondato.
Richiamata la già esposta, corretta motivazione del Tribunale che ha rigettato il diritto al ricalcolo degli aumenti di anzianità per effetto della contingenza maturata nel 1978, deve essere sottolineato come questa Corte abbia già avuto occasione di affermare che il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intagibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo e venga a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata), venendosi in questo caso a porre solo tiri problema di rapporti tra contratti di diverso o pari livello (Cass. 23 luglio 1994, n. 6845, che ha confermato, in base all'enunciato principio, la decisione del giudice di merito escludente violazione di diritti già acquisiti da parte del contratto collettivo per il lavoratori elettrici dell'ENEL del 1^ agosto 1979, interpretato nel senso che tale contratto, stabilendo con decorrenza dal primo gennaio 1979 un nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità, ha escluso la possibilità di applicare il precedente sistema ai fini del ricalcolo degli stessi tenendo conto della contingenza maturata al 31 dicembre 1978: v. anche Cass. 21 gennaio 1993, n. 738). Con affermazione ancor più radicale, questa Corte (sentenza 17 settembre 1993, n. 9562) ha pure affermato che in ipotesi di successione di contratti collettivi le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole ex art.2077 c.civ., che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulati che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia.
Col quarto motivo, lamentando, ancora, omessa e insufficiente motivazione, i ricorrenti sottolineano come il Tribunale avesse dato insufficiente spiegazione nell'escludere la nullità dell'art. 19 del c.c.n.l. del 1^ agosto 1979 per contrasto con l'art.36 della Costituzione: il riconoscimento da parte dell'ENEL, avvenuto con l'istituzione degli ABAC, nella necessità di riequilibrare il rapporlo contrattuale al conseguimento da parte di ciascun dipendente di titolo di studio, costitutiva di per sè prova dell'incidenza sulla prestazione lavorativa dell'accresciuta funzione culturale. Nè il Tribunale aveva motivato in ordine ad una funzione eventualmente diversa dal riequilibrio delle posizioni contrattuali degli aumenti in questione.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha escluso che con la conservazione degli ABAC in cifra fissa calcolata m base alla contingenza maturata al 31 dicembre 1976 fosse stato vulnerato il principio dell'art.36 della Costituzione il quale non prevede una correlazione tra la retribuzione ed il titolo di studio posseduto dal lavoratore, ne' era stata provata una concreta incidenza delle nozioni connesse al titolo sulle prestazioni, anche se poteva riconoscersi un generico interesse dell'azienda alla elevazione della istruzione dei propri dipendenti. Rileva la Corte che la corretta motivazione del giudice di merito ha escluso anche che sia stata provata l'insufficienza della retribuzione - rispetto ai parametri della norma costituzionale - in relazione alla presunzione di sufficienza scaturente dal fatto che la retribuzione era stabilita dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass.27 aprile 1992, n. 5019 e 14 dicembre 1990, n. 11881). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte comportano che il ricorso debba essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, i ricorrenti in solido alle spese in L.38.000, oltre a L.5.000.000= per onorari. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999.