Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2429
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Sentenza 17 marzo 1999

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Il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata), venendosi in questo caso a porre solo un problema di rapporti tra contratti di diverso o pari livello. (Nella specie, la S. C. ha confermato, in base al principio sopra enunciato, la decisione dei giudici di merito che aveva escluso la violazione di diritti già acquisiti da parte del contratto collettivo per i lavoratori elettrici dell' E. N. E. L. del primo agosto 1979, interpretato nel senso che tale contratto, stabilendo con decorrenza dal primo gennaio 1979 un nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità, ha escluso la possibilità di applicare il precedente sistema ai fini del ricalcolo degli stessi tenendo conto della contingenza maturata al 31 dicembre 1978).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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