Sentenza 30 marzo 1998
Massime • 1
Nel caso in cui, nel procedimento di appello, uno dei coimputati scelga il rito cui all'art. 599, comma quarto (cosiddetto patteggiamento in appello), raggiungendo l'accordo sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non abbiano impugnato o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, inteso nel senso di intervento attivo nel giudizio di impugnazione, venendo addirittura meno il presupposto alla base di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati. Peraltro, se resta preclusa, in tale caso, per il non impugnante, la possibilità di partecipare al giudizio di impugnazione, lo stesso potrà comunque giovarsi dell'effetto estensivo della sentenza in caso di decisione favorevole all'imputato impugnante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1998, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. OV Caso Presidente del 30 marzo
1. Dott. OV de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N. 467
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 32413/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PI OV,
avverso la sentenza 3 aprile 1997 della corte di appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la parte civile Lloyd Adriatico s.p.a., l'avvocato Salvatore Aleffi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 10 luglio 1996 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in esito a giudizio abbreviato, previa separazione della sua posizione da quella dei coimputati, condannava PI OV alle pene ritenute di giustizia relativamente ai reati di associazione per delinquere, ricettazione aggravata, vari delitti di falso, violazioni del codice della strada, uniti dal vincolo della continuazione. La sentenza veniva depositata, ex art. 544, 3^ comma, c.p.p. entro il termine di trenta giorni dalla data fissata nel dispositivo e cioè il 6 agosto 1996.
Proponeva appello l'imputato con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Franco Gandolfi, pervenuto alla cancelleria della Pretura di Monza il 31 novembre 1996, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera c, e comma 2, lettera c. Nell'atto di impugnazione si deduce, fra l'altro, violazione dell'art. 34 c.p.p. perché il Giudice per le indagini preliminari che aveva pronunciato la sentenza aveva anche disatteso l'istanza di applicazione della pena su richiesta formulata da un coimputato di associazione per delinquere.
Nella camera di consiglio fissata per il giudizio di gravame i difensori dello PI chiedevano la riunione del procedimento a suo carico con quello a carico del coimputato Cassarà, previa revoca, ex art. 670, comma 2, c.p.p., dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato l'irrevocabilità della sentenza, sia perché l'impugnazione non poteva considerarsi tardiva sia per l'effetto estensivo della impugnazione proposta dal Cassarà, dichiarando di concordare con la richiesta formulata dal detto coimputato di determinazione della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p.; il Pubblico ministero esprimeva il suo consenso.
Con ordinanza del 3 aprile 1997 la Corte di appello di Trieste rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti. Lo stesso giorno veniva pronunciata sentenza con la quale la medesima Corte dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo PI, denunciando tanto l'ordinanza che aveva disatteso la richiesta di riunione, da definire una vera e propria decisione che aveva concluso il giudizio a suo carico, tanto la sentenza, da qualificare atto meramente riproduttivo della ordinanza.
Si lamenta, quindi - sul presupposto che il provvedimento che in effetti ha definito il processo è l'ordinanza e non la sentenza - assenza di motivazione, per non essersi addotta alcuna argomentazione in ordine al rigetto della richiesta di riunione dei processi ed all'effetto estensivo dell'impugnazione. Per quel che attiene alla sentenza, si addebita, anche qui, difetto di motivazione circa la natura personale dei motivi proposti dal Cassarà.
3. Il ricorso è infondato.
L'impugnazione proposta dallo PI ha ad oggetto sia l'ordinanza pronunciata nell'udienza in camera di consiglio del 3 aprile 1997 sia la sentenza pronunciata all'esito della detta udienza.
La celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, va subito precisato, è stata disposta non, come sostiene il ricorrente, a seguito della richiesta di "patteggiamento" a norma dell'art. 599 c.p.p., ma in forza dell'art. 443, comma 4, dello stesso codice, per essere stata pronunciata la sentenza di primo grado in esito a giudizio abbreviato.
Del tutto fuori di luogo appare, quindi, la censura del ricorrente in ordine alla mancata osservanza della procedura di cui all'art. 602 c.p.p. in quanto è la legge stessa a prevedere l'utilizzazione delle forme del rito camerale. Il tutto per contestare l'argomentazione implicita nel ricorso di una sorta di ammissione del ricorrente alla procedura contemplata dall'art. 599. Che poi le successive cadenze possano risultare alquanto atipiche, perché alla richiesta di riunione del procedimento a quello riguardante il Cassarà con accettazione dell'assetto predisposto dal coimputato e prestazione del consenso ad opera del Pubblico ministero, è circostanza che non compromette in alcun modo la legittimità dell'ordinanza denunciata la quale, rilevato che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente dallo PI, ha correttamente denegato la richiesta di riunione e rigettato la "pattuizione" intervenuta fra le parti.
Nella decisione pronunciata all'esito dell'udienza la corte ha poi indicato quale ragione dell'inoperatività dell'effetto estensivo l'essere i motivi dell'appello proposto dal Cassarà strettamente personali.
Una statuizione da condividere, pure se la ratio decidendi alla base della scelta interpretativa deve essere in parte corretta nel senso che l'effetto estensivo deve ritenersi sempre e comunque precluso allorché si acceda alla procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 599 e 602 c.p.p. Se, in effetti, appare ormai sedimentata nell'interpretazione giurisprudenziale l'individuazione del profilo funzionale dell'estensione dell'impugnazione nell'esigenza di prevenire la formazione di giudicati contraddittori ed ingiustificate disparità di trattamento fra imputati che si trovino nelle medesime condizioni (cfr. Sez. un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti), risulta davvero ineludibile la conclusione che nel caso di accordo sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione dell'imputato è del tutto particolare e diversa da quella dell'imputato che venga giudicato sulla base di una cognitio plena con la sola limitazione derivante dall'effetto devolutivo. Con la conseguenza che, poiché la decisione in camera di consiglio a norma dell'art. 599, comma 4, è basata essenzialmente sull'accordo tra le parti, non può porsi neppure in astratto in contrasto con altri giuricati (v. Sez. VI, 21 febbraio 1991, Luceri). Una soluzione che non pare contrastata dalla sentenza costituzionale n. 435 del 1990 che - come è noto - ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, "nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dello stesso art. 599", così- da precludere l'accesso alla procedura convenzionale nel caso di motivi incentrati sulla responsabilità ovvero su cause di esclusione del reato o della punibilità. In effetti, la possibilità del prodursi dell'effetto estensivo resta integra rispetto ai motivi che non possono formare oggetto della pattuizione, ma un tale effetto non può qualificarsi come estensione dell'impugnazione (considerato che questa resta disciplinata dalla procedura patteggiata) dovendo, invece, definirsi come effetto estensivo della sentenza.
Resta così preclusa per il non impugnante (o per la persona la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile) la possibilità di partecipare al giudizio di impugnazione (v. artt. 595 comma 3, 601 comma 1, 627 comma 5, in relazione all'imputato non appellante), ma non la possibilità di utilizzare la decisione favorevole pronunciata nei confronti dell'impugnante.
Una distinzione già avvertita dalla giurisprudenza nel vigore dell'abrogato codice di rito essendosi più volte individuato l'elemento differenziale tra estensione dei motivi ed estensione della sentenza emessa nel giudizio di impugnazione, nel senso che nel primo caso i motivi sostanziali e procedurali comuni consentono ai coimputati di intervenire attivamente nel giudizio di impugnazione, nel quale devono essere citati ex artt. 517 e 203, mentre, nel secondo caso, la pronuncia favorevole all'appellante o al ricorrente estende ope juris i suoi effetti ai concorrenti nel medesimo reato che se ne avvantaggiano anche se rimasti estranei al procedimento di impugnazione (Cass., 2 luglio, 1968, Montanari). Per di più sottolineando il ruolo cruciale dell'effetto estensivo della sentenza di annullamento con rinvio, disciplinato dall'art. 544 comma 4 (a norma del quale "se fra più imputati condannati con la medesima sentenza taluno non ha proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente si estende di diritto agli altri, salvo che il motivo dell'annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto"; Cass., 18 gennaio 1967, Savoldi). D'altro canto, il tema dei rapporti fra estensione dell'impugnazione e estensione della sentenza costituisce uno degli snodi cruciali della problematica riguardante l'effettivo contenuto precettivo dell'art. 587 perché una giustapposizione fra le due categorie concettuali determinerebbe una sicura presa di posizione interpretativa nel senso della efficacia preclusiva (sia pure a certe condizioni) del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile.
Peraltro, nel caso di specie, una simile eventualità non è in grado neppure di prospettarsi considerato che i motivi del Cassarà concernenti la responsabilità - peraltro esclusivamente personali - risulterebbero unilateralmente rinunciati.
5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Lloyd Adriatico s.p.a. che si liquidano in complessive lire 2.640.000 di cui lire 640.000 per spese, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Lloyd Adriatico s.p.a. che si liquidano in complessive lire 2.640.000 di cui lire 640.000 per spese, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998