Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14837 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "A" 148 3 7 /03 ° REPUBB CA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 6850/02 8922/02 + Erminio Ravagnani 30021 -Cron. Presidente Bruno Battimiello Rel. - Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud. 28.4.2003 Stefanomaria Evangelista Oggetto: 11 Gabriella Coletti 11 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 6850/02 proposto ! da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), in persona del procuratore dott. Giancarlo Alvino in forza dei poteri conferitigli con procura notaio Paolo Castellini di Roma in data 4 luglio 2001 rep. 63122, difeso giusta procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Mare- sca, Paolo Tosi, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 presso l'avv. Arturo Maresca ed or downe, on ved. " G. Faravelli, 22; ricorrente 2434 1 contro giusta procura speciale a margine EM IA, difeso 19 dagli avv.ti Bruno Donatone del Foro di del controricorso - Roma e Lorenzo Cantone del Foro di Verona, con domicilio e- letto presso il primo in Roma, via Montagne Rocciose n. 69 controricorrente e sul ricorso n° 8922/02 proposto da EM IA, difeso - giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale dagli avv.ti Bruno Donatone del Foro di Roma e Lorenzo Cantone del Foro di Verona, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Montagne Rocciose n. 69 - ricorrente incidentale
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. intimata l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di per Venezia n° 217/01 in data 9-23 ottobre 2001 (R.G. 490/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Roberto Romei per delega dell'avv. Arturo Mare- sca;
udito l'avv. Andrea Zanello per delega dell'avv. Bruno Dona- tone;
2 udito il P.M. in persona Antonio Gialanella, che trambi i ricorsi. del Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di en- Віт 3 Svolgimento del processo + inCon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449 ha rigettato l'appello della Società e confermato la - decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore odierno controricorrente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno. Avverso questa decisione Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui il ! lavoratore resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). - ampiamente argomentati eCon i tre motivi del ricorso principale denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 la società deduce (in estrema sintesi): - a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato - una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali. L'unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 75, terzo comma, e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Вы Si sostiene che l'appello delle Ferrovie dello Stato S.p.A. era inammissibile per difetto di rappresentanza. Infatti la procura alle liti posta a margine del ricorso in appello risulta sottoscritta dall'avv. Giancarlo Alvino, qualificatosi procuratore speciale di FS in virtù di procura notarile non allegata allo stesso ricorso né altrimenti prodotta. Peraltro, anche nel primo grado del giudizio la società Ferrovie dello Stato si era costituita in giudizio (quale convenuta) tramite persona non fornita di poteri di rappresentanza (il medesimo avv. Giancarlo Alvino), e anche in quel caso non era stata data alcuna dimostrazione dei poteri di rappresentanza di quest'ultimo. Il ricorso incidentale, da esaminarsi per primo, atteso il suo carattere pregiudiziale, è infondato. Dall'esame degli atti, consentito alla Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo, risulta che il fascicolo del giudizio di appello, di parte 5 Ferrovie dello Stato, venne depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Venezia il 10 agosto 2000, coevamente al ricorso in appello, depositato in pari data. L'indice dei documenti reca anche la procura speciale per atto notaio (Paolo) Castellini di Roma in data 23.2.1999 rep. 56911, esattamente come indicato nell'epigrafe dell'atto di appello e nella procura alle liti a margine di detto atto. Alla stregua di tali risultanze, si deve ritenere che le Ferrovie dello Stato fossero validamente rappresentate nel giudizio di appello. Per quanto riguarda il giudizio di primo grado, la censura è inammissibile, non deducendosi alcun pregiudizio che sarebbe derivato all'attore dall'irregolare costituzione della parte convenuta (Cass. 5 dicembre 1998 n. 12363). Passando all'esame del ricorso principale, si osserva che esso non risulta Bloc fondato. Invero, le tesi esposte nei motivi innanzi riassunti sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) - hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n. 10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da 6 licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)". Tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del Collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede. Anche il ricorso principale va pertanto rigettato. Stimasi di giustizia compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003 Il Presidente Il Consigliere CANCELLIEREANGELI Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE2003 E Mogoro OTT. 2003 M E R P U